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Accordo quadro per servizio di somministrazione di lavoro temporaneo

Pubblicato il 16/12/2013
Procedura aperta per l'affidamento, in accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale - Chiarimenti del 09/01/2014 - Chiarimenti del 15/01/2014, 21/01/2014. PUBBLICATA DATA SEDUTA PUBBLICA. 12/09/2014 PUBBLICATA DATA DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA.

 


IL GIORNO  MARTEDI 16/09/2014  ALLE ORE 14.00 PRESSO LA SALA RIUNIONI (STANZA 46) DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, VIA GRAMSCI 12 BOLOGNA - 2° PIANO,  SI TERRA' LA SEDUTA PUBBLICA PER L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE (BUSTA A).


IL GIORNO  24/03/2014  ALLE ORE 9.30 PRESSO IL SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO VIA GRAMSCI 12 - III PIANO ALA EST - SALA AVEC, SI TERRA' LA SEDUTA PUBBLICA PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA  DI GARA.


21/01/2014- In data odierna si forniscono i seguenti chiarimenti:

Domanda 1: non essendo quantificato in euro il costo del lavoro orario cui applicare il moltiplicatore, si chiede di specificare meglio i conteggi e/o gli elementi dello stesso. Si legge nel disciplinare che il moltiplicatore deve essere applicato al costo orario, previsto dal vigente CCNL del comparto Sanità, lordo delle indennità e degli straordinari sotto elencati, oltre IVA per la parte imponibile, comprensivo di ogni qualsivoglia onere e in particolare 1. Oneri contributivi vigenti (Inps – Inail – Formatemp - Ebitemp e Diritti sindacali); 2. Assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi: questo significa che l’assenteismo è da includersi nel costo del lavoro cui applicare poi il moltiplicatore? Non mi sarei posto il problema se non aveste indicato che i tassi di assenteismo del personale possono essere rilevati sui siti web di ogni singola Azienda Sanitaria nella sezione “Amministrazione trasparente” : ciò potrebbe interpretarsi come la necessità di calcolare ex post il costo orario in base all’assenteismo del Vs. Personale, struttura per struttura ed area per area.

Domanda 1: si chiede di specificare i due importi su cui applicare il moltiplicatore: riporto il dettaglio che li ha generati: BS- €10,50, D-€12,79

Risposta 1: I valori su cui applicare il moltiplicatore sono definiti nell’allegato 1) del disciplinare di gara; si precisa altresì che il calcolo del costo orario è spiegato nell’art.37 del CCNL integrativo del personale del comparto sanità, stipulato in data 7.4.1999. Il riferimento fatto all’art.1 del disciplinare in relazione ai tassi di assenteismo del personale delle Aziende Sanitarie dell’AVEC, è solo di tipo informativo, in quanto ritenuto utile alle ditte partecipanti per meglio stimare la propria offerta e la successiva attività gestionale.

 

Domanda 2: si chiede di precisare come devono essere fatturati gli eventuali straordinari e le indennità, di cui avete elencato gli importi lordi da corrispondere

Domanda 2: il moltiplicatore dovrà essere calcolato sulla retribuzione lorda oraria del lavoratore oppure sul costo orario comprensivo di contributi, ratei e tfr

Domanda 2: il moltiplicatore verrà applicato anche sugli straordinari, maggiorazioni e indennità

Risposta 2: nel disciplinare di gara “Sezione II - Modalità di partecipazione alla gara Busta A)” è specificato quanto segue:

“Straordinari e indennità: nel prospetto di offerta economica il soggetto candidato deve indicare il moltiplicatore unico offerto con max 3 decimali. Il moltiplicatore offerto verrà applicato al costo orario, previsto dal vigente CCNL del comparto Sanità, lordo delle indennità e degli straordinari sotto elencati, oltre IVA per la parte imponibile, comprensivo di ogni qualsivoglia onere e in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

1. Oneri contributivi vigenti (Inps – Inail – Formatemp - Ebitemp e Diritti sindacali);

2. Assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es. malattia, maternità, infortuni, congedi, permessi, ratei ferie ed ex festività e ogni altra causa di assenza retribuita che si dovesse verificare in corso di vigenza contrattuale;

3. Oneri di gestione (es.: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc.)

4. Utile d’impresa.

 

Domanda 3: non è chiara la proporzione individuata nel disciplinare relativa al criterio prezzo oltre il 1° classificato. Può essere un refuso e sia da leggere: prezzo offerto:prezzo più basso = 40:X

Risposta 3: sì, è un refuso e viene indicato erroneamente 55 anziché 40 al parametro PREZZO

 

Domanda 4: l’ivc relativa agli infermieri è di € 15,83, che corrisponde al livello D3: si chiede conferma dell’ivc del livello D (€ 13,81)

Risposta 4: sì, Il valore dell’indennità di vacanza contrattuale inserito nell’allegato 1) e relativo agli infermieri professionali è riferito, per mero errore materiale, al livello D3; il valore corretto è pari a € 13,81 (livello D)

 

Domanda 5: si chiede di specificare come sono stati calcolati gli importi degli straordinari per entrambe le figure

Risposta 5: per il calcolo degli importi degli straordinari, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art.39 del CCNL integrativo del personale del comparto sanità, stipulato in data 7.4.1999 e all’art.34 del CCNL comparto sanità 1998/2001

 

Domanda 6: le festività godute (cadenti in un giorno lavorativo) devono essere fatturate a parte

Risposta 6: premettendo che la parte afferente la fatturazione potrà essere meglio definita in fase di aggiudicazione e con le Aziende Sanitarie interessate, non si ritiene necessaria una fattura a  parte, riservata alle festività, ma sicuramente una “voce” a parte nella fattura complessiva

 

Domanda 7: per le festività, si fattura la giornata di festività indipendentemente se lavorata oppure no o solo le ore lavorate durante i giorni festivi?

Risposta 7: le festività vanno calcolate a giornata e non a ore come, ad esempio, le notturne

 

Domanda 8: questo appalto è nuovo o è reiterazione di altro in scadenza

Risposta 8: questo appalto è un insieme di altri precedentemente aggiudicati ed in fase di scadenza

 

15/01/2014 - In data odierna si forniscono i seguenti chiarimenti:

Domanda 1:

Con riferimento alla risposta dell’AUSL del 09/01/2014 in merito al quesito “art.16 del disciplinare dove si stabilisce che “ (…) la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento (…)”, si ribadisce che la commessa della gara non ha ad oggetto un servizio di pubblica utilità, che rimane sempre e solo in capo all’Azienda Sanitaria, ma il ben diverso istituto contrattuale della somministrazione di lavoro temporaneo, per cui non si può imporre alla ApL di eseguire in modo continuo ed ininterrotto la fornitura e di rinunciare, fin d’ora, a qualsiasi eccezione d’inadempimento.

Risposta 1:

Questa stazione appaltante conferma la clausola contestata, anche in virtù dell’analisi comparata effettuata sui capitolati e disciplinari adottati dalle principali stazioni appaltanti (agenzie regionali di acquisto, SUA e altri enti del S.S.N.) che prevedono, nella sostanza, che il fornitore non può sospendere, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, le prestazioni contrattuali.

Quindi, si ribadisce che le suddette prestazioni si ritengono necessarie per garantire la continuità di un servizio essenziale e di pubblica utilità, quali le prestazioni di carattere sanitario a tutela degli interessi collettivi dei quali le Aziende Sanitarie sono portatrici.

 

 

09/01/2014 - In data odierna si forniscono i seguenti chiarimenti:

Domanda 1: art.11 del disciplinare dove si stabilisce che “ (…) la ditta ha altresì l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale (…) esonerando di conseguenza le aziende sanitarie da ogni e qualsiasi responsabilità in merito”

Tale onere sembrerebbe però contrastare con il dettato normativo in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, di cui all’art.23 comma 5 del D.Lgs.276/2003, poi ribadito dal D.Lgs.81/2006 all’art.3 comma 5, pur correttamente richiamato dall’art.10 del disciplinare di gara per quanto attiene invece la sorveglianza sanitaria.

Risposta 1: si conferma che l’art.11 del disciplinare riveste clausola di tipo generale e l’art.5 sub 5i, sempre del disciplinare, detta le regole specifiche per la gestione del presente accordo quadro per gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Domanda 2: art.15 del disciplinare dove si stabilisce che “ (…) l’azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro (…) che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia”

Si chiede di chiarire la portata prescrittiva di tali disposizioni, precisando se le stesse si rivolgano ai dipendenti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso l’AUSL. In quest’ultimo caso le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art.1655 del C.C. ed ignorare del tutto la particolare e distinat natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D.Lgs.276/2003.

Risposta 2: si concorda con questa ApL sulla riferibilità delle disposizioni in esso contenute ai dipendenti diretti dell’ApL, in quanto per la regolamentazione dei comportamenti del personale impiegato in somministrazione si fa riferimento alla normativa vigente in materia nonché a quanto definito nel disciplinare di gara.

Domanda 3: art.16 del disciplinare dove si stabilisce che “ (…) la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento…(…)”

Risposta 3: in relazione alle disposizioni dettate all’art.16 del disciplinare di gara, si evidenzia che queste ultime si ritengono necessarie per garantire la continuità di un servizio ritenuto essenziale e di pubblica utilità, quali le prestazioni di carattere sanitario a tutela degli interessi collettivi dei quali le Aziende Sanitarie sono portatrici.