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I procedimenti del Servizio Formazione

Pubblicato il 17/01/2014
RAPPORTI CONVENZIONALI CON UNIVERSITÀ O ISTITUZIONI FORMATIVE PER L’EFFETTUAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE

Attivazione: richiesta, esckusivamente da parte di enti o istituzioni – soggetti promotori, con invio di testo proposto. Fase istruttoria: a) valutazione del testo e del possesso di requisiti formali e sostanziali. b) Se la valutazione ha esito positivo, stesura del documento definitivo di convenzione c)Acquisizione firma dell’ente promotore d) Predisposizione atto (determinazione o deliberazione) di approvazione e sottoscrizione della convenzione. Pubblicazione su albo informatico e) Inoltro del documento di convenzione all’Ente, istituzione o soggetto promotore richiedente per adozione adempimenti conseguenti.

ACCESSO ALLA FUNZIONE DI PROVIDER ECM PER SOGGETTI ESTERNI ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA

Attivazione: richiesta da parte del soggetto di usufruire della funzione di Provider (progettazione ed erogazione di eventi accreditabili ECM) Fase istruttoria: analisi della domanda finalizzata alla valutazione della compatibilità degli scopi (statuto/atto costitutivo) perseguiti dal richiedente e dei contenuti proposti nelle iniziative di formazione, con i valori aziendali e con le linee strategiche. Se l’esito della valutazione è positiva invio di lettera al richiedente a firma del direttore dello Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione Adempimenti conseguenti. L’iter è descritto e regolato da documento pubblicati in internet.

LEGGE 241/90: ACCESSO A DOCUMENTI PRODOTTI E/O DETENUTI STABILMENTE DALLA UO FORMAZIONE

E’ il diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicative aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: ACCESSO A DOCUMENTI E DATI PRODOTTI E/O DETENUTI STABILMENTE DALLA UO FORMAZIONE

Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire la partecipazione attraverso un’ estesa conoscibilità e diffusione di dati e documenti. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con delibera DG n. 456/2019.