Anagrafe zootecnica
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI, DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI
La Banca Dati Nazionale delle Anagrafi animali (BDN) presente sul portale dei Sistemi Informativi Veterinari (VETINFO) è uno strumento fondamentale per la epidemio-sorveglianza e la sicurezza alimentare.
La registrazione di tutti gli operatori e degli stabilimenti sulla Banca Dati Nazionale vengono effettuate esclusivamente dell’Autorità Competente Locale (AUSL di Bologna) e sono delle prestazioni a pagamento (D.lgs. 32/2022) da effettuarsi seguendo le istruzioni fornite dalla Azienda USL al momento della presentazione della richiesta e comunque prima della registrazione dell’attività nel sistema informativo nazionale VETINFO.
Le registrazioni degli eventi (nascite, morti, movimentazioni) riguardanti gli animali identificati singolarmente o per insiemi sono a carico dell’Operatore o del suo delegato.
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI
La normativa di Sanità animale stabilisce che gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali acquisiscano e mantengano conoscenze adeguate in materia di sanità animale, attraverso la partecipazione a specifici programmi formativi i cui contenuti sono stati stabiliti da un apposito Decreto del Ministero della Salute.
Entro 12 mesi dall’avvio della propria attività, gli operatori e i professionisti degli animali devono obbligatoriamente frequentare il primo programma formativo.
A decorrere dal 01/01/2026, la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione nella Banca Dati delle anagrafi animali di operatori e attività.
Di seguito, il link alla Piattaforma nazionale sulla formazione degli operatori, trasportatori e professionisti degli animali ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 settembre 2023, in cui è presente l’offerta formativa attivata dal Centro di referenza nazionale per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria:
Piattaforma Nazionale Formazione Operatori, Trasportatori, Professionisti degli animali
Sono esonerati da tale obbligo formativo solamente gli operatori ed i professionisti degli animali rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari o amatoriali di animali da compagnia.
ALLEVAMENTO ORDINARIO
Registrazione e Riconoscimento degli Operatori e di un nuovo stabilimento o attività di allevamento
Per poter esercitare un’attività con animali è necessaria la registrazione di un nuovo stabilimento e dell’Operatore ad esso collegato sul Registro Nazionale degli Operatori e degli Stabilimenti presente sul portale dei Sistemi Informativi Veterinari VETINFO
Prima di avviare un’attività di questo tipo, l’operatore dovrà presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del Comune dove avrà sede lo stabilimento/attività, o attraverso la piattaforma regionale ”Accesso unitario” (Link: https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe ) o direttamente agli sportelli SUAP dei Comuni, utilizzando gli appositi modelli, che costituiscono anche “notifica ai fini della registrazione”. La SCIA viene quindi trasmessa dai SUAP al Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità pubblica dell’AUSL di Bologna.
Alla SCIA andranno inoltre allegate:
- una relazione tecnica dell’attività;
- una planimetria della struttura di detenzione degli animali con specifica delle misure delle aree messe a loro disposizione, ad esclusione delle attività di apicoltura.
Al termine di una valutazione della documentazione presentata e di un eventuale sopralluogo presso la struttura da registrare/riconoscere se il risultato è favorevole e i pagamenti previsti sono stati effettuati, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà effettuata la registrazione in Banca Dati Nazionale.
OPERATIVITÀ SUL PORTALE DEI SISTEMI INFORMATIVI VETERINARI VETINFO
Successivamente alla registrazione, l’Operatore deve attivarsi per acquisire le credenziali di accesso al portale VETINFO per la gestione degli adempimenti relativi all’Identificazione e registrazione degli animali, degli eventi e delle registrazioni di eventuali trattamenti effettuati con farmaci veterinari (Ricetta Elettronica Veterinaria).
Nel caso in cui non intenda operare in autonomia potrà adempiere a tale obbligo tramite un delegato formalmente incaricato.
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DELLE ATTIVITÀ REGISTRATE/RICONOSCIUTE
L’operatore di Allevamento Ordinario ha l’obbligo di comunicare le variazioni intervenute delle attività entro e non oltre 7 giorni utilizzando gli appositi modelli disponibili sulla piattaforma regionale (Link: https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe), ovvero:
- Il cambio dell’operatore (subingresso);
- La cessazione, sospensione temporanea, la riattivazione delle attività temporaneamente sospese (massimo 24 mesi);
- Le variazioni significative delle attività registrate quali variazioni della superficie utilizzata, aumento consistenza dei capi, o variazioni che comportano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (variazione dell’orientamento produttivo e della modalità di allevamento, pertinenze aziendali, cambio planimetria aziendale).
Per le variazioni di seguito elencate non è necessario che l’operatore dia comunicazione tramite SUAP, ma può procedere dandone comunicazione direttamente all’AUSL entro e non oltre 7 giorni dall’avvenuta variazione, tramite apposita modulistica per la registrazione in BDN (Modello 2: Richiesta di modifiche dell’attività che non comportano aggiornamento di altre autorizzazioni da comunicare direttamente all’Autorità Competente)per le variazioni delle attività di seguito elencate:
- variazioni del rappresentante legale di persone giuridiche, se il codice fiscale non cambia;
- variazione del proprietario degli animali;
- cessazione, sospensione temporanea, riattivazione delle attività temporaneamente sospesa relative ai pascoli e per le attività di apicoltura.
ALLEVAMENTO FAMILIARE
Registrazione degli Operatori e di un nuovo stabilimento o attività di allevamento
Per la registrazione In Banca dati Nazionale di un allevamento familiare, l’operatore dovrà effettuare la richiesta direttamente presso la AUSL e non tramite SUAP, compilando la modulistica predisposta (Modello 3: Richiesta di registrazione attività dell’allevamento familiare) e inviandola all’indirizzo di Posta elettronica Certificata dsp.veterinaria@pec.ausl.bologna.it o all’indirizzo di posta elettronica anagrafezootecnica@ausl.bologna.it, oppure consegnandola direttamente presso l’ufficio amministrativo distrettuale di competenza.
Ai moduli compilati, sarà necessario allegare:
- copia del documento di riconoscimento e codice fiscale.
- planimetria con indicata la superficie destinata agli animali espressa in mq (ad esclusione dell’attività di apicoltura).
Al termine di una valutazione della documentazione presentata e un eventuale sopralluogo presso la struttura da registrare, se il risultato è favorevole e i pagamenti previsti sono stati effettuati, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà effettuata la registrazione.
In caso di NON conformità documentali o strutturali i tempi possono allungarsi in base alle prescrizioni da parte dell’Autorità Competente Locale (AUSL di Bologna).
OPERATIVITÀ SUL PORTALE DEI SISTEMI INFORMATIVI VETERINARI VETINFO
nel caso in cui l’Operatore di allevamento familiare non intenda operare in autonomia potrà adempiere a tale obbligo tramite un delegato formalmente incaricato.
Tale delega potrà essere conferita anche al Servizio Veterinario dell’Az. AUSL di Bologna compilando il Modulo Delega (Modello 5: Delega alla gestione delle registrazioni in BDN).
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DELLE ATTIVITÀ REGISTRATE
Le richiesta di modifica o aggiornamento dei dati già registrati è possibile effettuando la richiesta direttamente presso la AUSL e non tramite SUAP, compilando il Modello 4: Richiesta chiusura/variazione dati allevamento familiare inviandolo all’indirizzo pec: dsp.veterinaria@pec.ausl.bologna.it o all’indirizzo di posta elettronica: anagrafezootecnica@ausl.bologna.it oppure consegnandolo direttamente presso l’ufficio amministrativo distrettuale.
CENSIMENTO ANNUALE O CESSAZIONE APIARI ATTIVITÀ DI APICOLTURA
L’operatore apistico che ha conferito delega alla AUSL per operare per suo conto in BDN e che intende comunicare il censimento apistico annuale ai fini della relativa registrazione in BDN potrà compilare l’apposito modulo (Modello 7: Censimento/Cessazione Apiari delega AUSL), e inviarlo all’indirizzo di Posta elettronica Certificata dsp.veterinaria@pec.ausl.bologna.it o all’indirizzo di posta elettronica anagrafezootecnica@ausl.bologna.it, oppure consegnandolo direttamente presso l’ufficio amministrativo distrettuale di competenza entro e non oltre il 15 Dicembre dell’anno del censimento.
L’operatore apistico che ha conferito delega alla AUSL per operare per suo conto in BDN e che intende comunicare la cessazione dell’attività di uno o più apiari afferenti alla sua attività, potrà compilare l’apposito modulo (Modello 7: Censimento/Cessazione Apiari delega AUSL), e inviarlo all’indirizzo di Posta elettronica Certificata dsp.veterinaria@pec.ausl.bologna.it o all’indirizzo di posta elettronica anagrafezootecnica@ausl.bologna.it, oppure consegnandolo direttamente presso l’ufficio amministrativo distrettuale di competenza entro e non oltre 5 giorni dall’evento.
L’Azienda USL non risponde delle registrazioni di censimento o cessazione inviate dopo i termini sopra riportati e registrate in ritardo sulla BDN.
CESSAZIONE D’UFFICIO DELLE ATTIVITÀ
Se nel corso dei Controlli Ufficiali risulta che le attività di allevamento sono a capi zero, con nessun evento avvenuto negli ultimi 24 mesi, viene effettuata la cessazione d’ufficio dandone comunicazione all’Operatore.
PAGAMENTO DIRITTI SANITARI
Per le registrazioni sopra descritte è dovuto il pagamento dei diritti sanitari stabiliti dal decreto legislativo 32/2021. Il pagamento deve essere effettuato prima della registrazione, secondo le indicazioni contenute nella fattura trasmessa dall’Azienda USL di Bologna.
REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL COMMERCIO E ALLEVAMENTO NON AMATORIALE DI ANIMALI D’AFFEZIONE, DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2005 E AL D.LVO N. 134/2022.
Per poter esercitare attività economiche (a fine di lucro) quali gli allevamenti non amatoriali, la vendita di animali, le pensioni, le toelettature e l’addestramento di animali d’affezione, l’operatore deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP competente in cui ha sede l’attività stessa, o attraverso la piattaforma regionale ”Accesso unitario” (Link: https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe ) o direttamente agli sportelli SUAP dei Comuni, utilizzando gli appositi modelli, e che viene trasmessa dai SUAP al Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità pubblica delle AUSL di Bologna.
Alla SCIA andranno allegate la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicate:
- La tipologia dell'attività svolta (allevamento non amatoriale, pensione, asilo per cani, vendita di animali, toelettatura, attività di addestramento cani);
- Le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
- La conformità della struttura a quanto prescritto nella Delibera di Giunta Regionale 394/2006 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale” Link:394-06 Indicazioni tecniche sulla L.R. 05-05_288_3_0_C_RNC (1).pdf;
- La descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
- Il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati e descritti nella Delibera di Giunta Regionale n. 736/2005 “Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17/02/2005” Link: https://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/normative/DGR%20736_2005%20BenAnimale.pdf
- La capacità della struttura, intesa come numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente;
- La superficie destinata agli animali espressa in MQ.
Al termine di una valutazione della documentazione presentata e di un eventuale sopralluogo presso la struttura da registrare, se il risultato è favorevole, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà effettuata, da parte del Servizio Veterinario AUSL, la registrazione dell’attività nel sistema Informativo locale.
In caso di NON conformità documentali o strutturali i tempi possono allungarsi in base alle prescrizioni da parte dell’Autorità Competente Locale (AUSL di Bologna).
| Definizioni |
|
Operatore
|
L’operatore è una qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene, anche temporaneamente, qualsiasi animale di qualsiasi specie. l’operatore è identificato univocamente con il codice fiscale, sia in caso di persona fisica, sia in caso di ditta individuale o collettiva. |
|
Stabilimento |
Lo stabilimento è un luogo, anche all’aria aperta, dove sono detenuti anche temporaneamente gli animali |
|
Attività |
Attività di un operatore in uno stabilimento. |
|
Allevamento |
Attività di un operatore che detiene uno o più animali delle stessa specie o gruppo specie nella struttura di uno stabilimento il cui periodo di permanenza di ciascun animale è superiore ai 30 (trenta) giorni dal loro ingresso, salvo la loro movimentazione verso il macello. |
|
Allevamento familiare |
Attività di allevamento prevista solo per le specie bovini, equini, suini, pollame, conigli e api e numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente |
|
Allevamento familiare di bovini |
Stabilimento che detiene bovini della sola specie bos taurus, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione, destinati alla macellazione; |
|
Allevamento familiare di equini |
Stabilimento che detiene equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione |
|
Allevamento familiare ovicaprini |
Stabilimento che detiene un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’Operatore detiene entrambe le specie. |
|
Allevamento familiare di Suini |
Stabilimento che detiene fino a un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri |
|
Allevamento di Suini NON DPA |
Stabilimento di suini NON Destinati alla Produzione di Alimenti che detiene fino ad un massimo di 2 capi. |
|
Allevamento familiare di pollame |
Stabilimento che detiene pollame con un massimo di 50 capi (cinquanta), ad esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi. |
|
Allevamento familiare di Conigli |
Stabilimento che detiene conigli, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 (cinquanta) capi di età superiore a 30 giorni; |
|
Allevamento familiare di Api |
Stabilimento che detiene api, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari. |
|
Stalla di Transito per Ungulati |
Attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso; |
|
Centro di raccolta per Ungulati di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 134/2022 |
Stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 134/2022 e degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'Unione europea; |
|
Attività connesse al commercio animali d’affezione (art. 5 L.R. 5/2005) |
Attività economiche quali allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l’addestramento. |
|
Riferimenti normativi:
|
-
Mod.2 Richiesta di modifiche dell'attività che non comportano aggiornamento di altre autorizzazioni
All 2 Mod. 2 Modifiche delle attività diverse da allevamento familiare da comunicare direttamente all’AC.pdf (72.0 KB)
-
Mod. 3 Richiesta di registrazione attività dell'allevamento familiare
All 3 Mod 3 Richiesta registrazione allevamento familiare.pdf (417.8 KB)
-
Mod.4 Richiesta chiusura/variazione dati allevamento familiare
All 4 Mod 4 Comunicazione variazione chiusura allevamento familiare.pdf (170.9 KB)
-
Mod.5 Delega alla gestione delle registrazioni in Banca Dati Nazionale
All 5 Mod 5 Delega alla gestione delle registrazioni in BDN.pdf (119.6 KB)
-
Mod. 7 Registrazione/Censimento/Cessazione Apiari delega AUSL
All 7 Mod 7 Censimento Apiari attività familiare.pdf (118.0 KB)
-
Mod.8 Richiesta identificativi allevamenti familiari
All 8 Mod 8 Richiesta identificativi allevamenti familiari.pdf (108.0 KB)
-
Mod.9 Comunicazione dati anagrafici ovinicaprini per inserimento in BDN allevamenti familiari
All 9 Mod 9 Comunicazione dati anagrafici ovinicaprini per inserimento in BDN allevamenti fa.pdf (112.0 KB)