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Fornitura in noleggio di un sistema diagnostico osseo digitale e ortopantomografo digitale

Pubblicato il 28/09/2016
Procedura aperta per la fornitura in noleggio di un sistema diagnostico osseo digitale e ortopantomografo digitale per Ausl di Imola, lotto unico. PUBBLICATA planimetria in formato dwg in data 11/10/2016. PUBBLICATI chiarimenti e due allegati in sostituzione dei precedenti in data 18/10/2016 - PUBBLICATI chiarimenti e Allegato D in data 25/10/2016. PUBBLICATI chiarimenti e nuovo allegato A rev. 2 in data 26/10/2016. PUBBLICATA determina di nomina della Commissione giudicatrice e curricula in data 10/11/2016. PUBBLICATA data di apertura offerte economiche

 

Il giorno 11 Gennaio   c.a.,  alle ore 9.00 si terrà presso il  Servizio Acquisti Metropolitano, via Gramsci, 12, al 3° piano Ala Ovest   la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche.

 

Si pubblica ai sensi del comma 1 dell’art.29 del D.lgs 50/2016,  atto n. 3083 del 09/11/2016 di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula.



Chiarimenti del 26/10/2016 - pubblicato nuovo allegato A rev. 2 (sono in corso di completamento le procedure di adozione dell'atto).

DOMANDA 1

Al sistema radiologico DR prevedono uno stativo pensile completo di console touch screen con visualizzazione dati paziente, possibilità modifica parametri esposizione e di interazione con il processore digitale immagini.

I requisiti tecnici minimi pena l’esclusione relativi al sistema radiologico DR prevedono la possibilità di visualizzazione dell’ultima immagine acquisita su display touch screen della sospensione pensile:

la nostra proposta prevede un display touch screen che permette di modificare i parametri di esposizione ma non interagisce il processore immagini e con la visualizzazione dei dati paziente, essendo questa una procedura che viene  normalmente eseguita in sala operatore. Inoltre, poiché la visualizzazione dell’immagine acquisita è possibile in soli 2 sec dall’acquisizione dell’immagine sulla consolle operatore non si rende necessaria la visualizzazione i sala esame. Si chiede se è possibile presentare comunque tale soluzione.

 

RISPOSTA 1

Possibilità di visualizzazione dell’ultima immagine acquisita sul display touch-screen della sospensione pensile; viene cancellato dalle "Caratteristiche di minima" e viene integrato al primo alinea del punto 1.2 "Requisiti migliorativi" che risulta pertanto così modificato:

 Migliori caratteristiche dello Stativo Pensile a Soffitto in termini di movimentazioni, sistema automatico di autracking detettore tavolo e detettore Teleradiogafo, possibilità di visualizzazione dell’ultima immagine acquisita sul display touch-screen della sospensione pensile e altre caratteristiche migliorative rilevanti

 

DOMANDA 2

Si chiede se il fatto di non avere sistemi guida per il posizionamento del paziente con fasci luce o laser sia vincolante e se si possano invece presentare sistemi alternativi come l’adozione di marcatori in trasparenza sulla maschera di posizionamento che rendono quanto meno allo stesso modo facile l'esecuzione dell'esame.

 

RISPOSTA 2

L’adozione di marcatori in trasparenza sulla maschera di posizionamento è ritenuta equivalente ai sistemi citati al primo alinea del punto 2.1 d) nell'Allegato A - Requisiti tecnici dei sistemi radiologici

 

DOMANDA 3

Si chiede di non considerare la classe Dicom MPPS come requisito minimo in quanto non è supportata dalla quasi totalità degli apparecchi ortopantomografi in commercio e questa richiesta restringerebbe la più ampia partecipazione delle ditte.

 

RISPOSTA 3

Per permettere la più ampia partecipazione si  ritiene di accogliere la richiesta di eliminare la Classe Dicom MPPS dai requisiti minimi indispensabili di cui al punto 2.1 f) nell'Allegato A - Requisiti tecnici dei sistemi.


Chiarimenti del 25/10/2016 - pubblicato allegato D

DOMANDA 1

Viene richiesto, in caso di documentazione sottoscritta dal procuratore, di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione di procura ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni. Si chiede se la copia conforme all’originale del verbale del CDA attestante i poteri del procuratore offerente sottoscrittore soddisfa il requisito.

RISPOSTA 1

Si

DOMANDA 2

Viene richiesto di indicare la c.d. terna di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, co.6, del D.Lgs n.50/2016, in particolare, chiediamo .di confermare che non sia obbligatoria l’indicazione della terna con riferimento alle operazioni di manutenzione per le apparecchiature non prodotte dalla scrivente, in quanto configurabili come prestazioni “di particolare specializzazione” ai sensi del citato art.105, co.6 i cui fornitori costituiscono, per la scrivente, gli unici subappaltatori già predeterminati.

RISPOSTA 2

Si conferma

DOMANDA 3

Con riferimento alla seguente indicazione:"In particolare per gli allegati predisposti dall’Azienda USL in formato .doc. e/o in formato .xls, la ditta dovrà compilare il file allegati alla documentazione ed allegarli alla copia su supporto digitale. Si precisa che la firma della copia da presentarsi su supporto digitale può essere apposta con il certificato di firma digitale".

Si chiede quindi se i file non predisposti dall'Azienda Usl debbano essere presentati in formato pdf con la firma digitale oppure come scansione, in formato pdf, del documento con firma olografa oppure in uno delle due alternative a discrezione del concorrente

RISPOSTA 3

Si , possono essere presentati a discrezione del concorrente in una delle due alternative

DOMANDA 4

Si chiede se l'indicazione al punto 9 della busta contenente la documentazione tecnica "'allegato D" sia da considerarsi un refuso, od in alternativa di inviarci tale documenti

 

RISPOSTA 4

Si allega il documento Allegato D.


Chiarimenti del 18/10/2016 - pubblicazione Allegati A e E,che sostituiscono i precedenti.

DOMANDA 1

Nell’allegato E (schema di offerta),  viene chiesto di includere nella quota di noleggio, oltre alla manutenzione full risk, una quota assicurativa per la copertura da danni per colpa grave; nello stesso allegato viene inoltre anche richiesta la percentuale di sconto , sul prezzo di listino, chela ditta offerente intende concedere per la sostituzione di ricambi in caso di danno.

Vi chiediamo di precisare quale delle due richieste dovrà essere presa in considerazione, per la corretta formulazione dell’offerta.

RISPOSTA 1

La frase indicata nell'allegato E alla sezione 1:

“La quota di noleggio deve includere per tutto  il periodo contrattuale una assistenza di tipo full-risk (anche assicurativa per danni per colpa grave, escluso il dolo comprovato), ad esclusione dei dettori Wireless che sono normati nella sezione 2 “

Viene  modificata in:

La quota di noleggio deve includere per tutto  il periodo contrattuale una assistenza di tipo full-risk. In particolare per tutta la durata del noleggio non verranno riconosciuti alla ditta ulteriori oneri per la manutenzione anche in caso di colpa grave o dolo/danno provocato. In caso di  colpa grave o dolo/danno, comprovato dalla ditta tramite apposita relazione esplicativa, verranno riconosciuti gli oneri dei soli ricambi secondo quanto indicato alla Sezione 2 e 3

DOMANDA 2

I requisiti tecnici minimi pena l’esclusione  relativi al sistema radiologico DR prevedono un tele radiografo motorizzato con rotazione del detettore rispetto al proprio asse e rotazione laterale di  +-/45°; poiché la scrivente offre un sistema dotato di detettore quadrato, non si rende necessaria la rotazione del detettore sul proprio asse. Si chiede se tale soluzione può essere presentata in offerta.

RISPOSTA 2

Si, la soluzione proposta si ritiene equivalente, con il vincolo che il detettore presenti una superficie uguale o superiore a quanto richiesto 

 

DOMANDA 3

I requisiti tecnici minimi pena l’esclusione,  relativi al sistema radiologico DR prevedono detettore wireless con matrice  di acquisizione 2.2k x 2.8k e pixel non superiore a 160 um. Poiché la scrivente offre un detettore con pixel di 200 um, ad elevata DQE, tale per cui il detettore è in grado di sostenere anche applicazioni avanzate quali Volume Rad e Dual Energy, si chiede se tale soluzione può essere presentata in offerta.

RISPOSTA 3

Si, Il requisito tecnico minimo, pena l'esclusione, relativo alle dimensioni ridotte dei pixel  viene  cambiato  da 160 a 200 micron


DOMANDA 4

I requisiti minimi pena l’esclusione  relativi all’ortopandomografo prevedono un generatore ad alta frequenza  con frequenza massima a 100 khz. Poiché la scrivente offre un generatore ad alta frequenza fino ad un massimo di 50 Khz con bassissimo livello di ripple tale da garantire la stabilità della frequenza e di conseguenza la qualità dell’immagine, si chiede se tale soluzione può essere presentata in offerta.

RISPOSTA 4

Si, Il requisito tecnico minimo, pena l'esclusione, relativo alla frequenza massima viene cambiato  da 100KHz a 50KHz

 

DOMANDA 5

Con riferimento alla gara di cui in oggetto, rileviamo che tra i requisiti minimi dell’ortopantomografo digitale è prevista per il cefalometro (all. A pag. 7 punto c) un’Area attiva sensore (mm) - almeno 260x6 mm.

Tale caratteristica è presente sull’apparecchiatura di un’unica ditta produttrice che, per di più, è commercializzata in Emilia Romagna da un rivenditore con esclusiva.

In sostanza, vi è un solo soggetto che può eseguire la fornitura dell’ortopantomografo e, quindi, dell’intero appalto.

Siamo quindi a chiedere se il predetto requisito sia effettivamente richiesto a pena di esclusione.

In caso affermativo, non possiamo che contestare la legittimità della prescrizione e comunque dell’intera lex specialis.

Infatti, le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza (art. 68, c. 4, d.lgs. 50/2016).

In linea di massima, le specifiche tecniche devono essere indicate in termini di prestazioni o requisiti funzionali. Allora, è evidente che porre come vincolante la dimensione dell’area attiva del sensore, quando è noto che sensori con area leggermente inferiore e diffusi sul mercato svolgono la medesima funzione, pregiudica ingiustificatamente la concorrenza.

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, la gara così come strutturata viola l’art. 51 d.lgs 50/2016, atteso che la fornitura poteva e doveva essere suddivisa in due lotti, così che sarebbe stata facilitata la concorrenza almeno con riguardo al sistema digitale (apparecchiatura principale di maggior valore ed importanza), evitando che la preclusione sulla fornitura di un apparecchio marginale si riflettesse anche sull’altro.

Vi invitiamo, quindi, a rivedere le Vs. determinazioni.

RISPOSTA 5

Come verificato in fase di stesura del Capitolato, la caratteristica tecnica citata (all.A pag.7 punto c) risulta prevista da almeno 3 prodotti attualmente in commercio .

Tuttavia  per consentire una più diffusa partecipazione  si ritiene di modificare il requisito minimo dell'Area attiva del sensore in: SUPERIORE A 200X6 MM.

Riguardo la suddivisione in lotti:

  1. La scelta di un unico fornitore aggiudicatario garantisce che tutte le attività di installazione e messa in funzione siano coordinate e definite con un unico interlocutore e quindi vengano garantite in sequenza. In particolare le nuove apparecchiature andranno a sostituire altre tecnologie in uso e le installazioni dovranno essere eseguite con tempi definiti e consecutivi in cui sia prevista la dismissione e la contestuale riattivazione delle diagnostiche garantendo la minore riduzione di attività possibile. In particolare non sarà possibile installare l'ortopantomografo e quindi dismettere la diagnostica ove andrà installato prima di aver installato e messo in funzione clinica la DR (almeno 1° fase di collaudo e formazione).  
  2. Essendo un noleggio settennale, in cui i costi di assistenza e oneri finanziari sono rilevanti, la soluzione lotto unico prevede sicuramente un minor costo finale relativamente a questi aspetti e quindi, a parità di costo, possono essere offerte soluzioni tecnologiche migliori.


11/10/2016.

Pubblicata planimetria in formato dwg.

 

 

Ai sensi degli artt.29, 77 comma 12 e 216 comma 12 del D.Lgs.50/2016, si rende noto che i componenti della commissione verranno nominati su indicazioni delle Direzioni Sanitarie/Amministrative o Direttori di Dipartimento/Distretto.  La competenza tecnica sarà inoltre valutata sulla base del curriculum di ogni componente indicato. Le operazioni relative alle sedute pubbliche (1° seduta di verifica documentazione amministrativa e tecnica, 2° seduta di lettura valutazioni qualitative e apertura offerte economiche) verranno effettuate da un Dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano.

File allegati