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Verifica degli impianti di riscaldamento ad acqua calda nei luoghi di lavoro (all. VII D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.) e negli edifici civili

Pubblicato il 11/01/2011
 
SERVIZIO/PRESTAZIONI 

Verifica degli impianti di riscaldamento ad acqua calda nei luoghi di lavoro (all. VII D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.) e negli edifici civili

DESCRIZIONE

La verifica periodica quinquennale e la verifica straordinaria sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda installati nei luoghi di lavoro o all’interno degli edifici civili, è finalizzata a controllarne lo stato di conservazione e di funzionamento, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Le verifiche vengono eseguite su impianti già omologati ai fini della sicurezza da parte della soppressa ANCC (Associazione nazionale controllo combustioni) ora ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), installati nei luoghi di lavoro e negli edifici civili (con obbligo di amministratore ai sensi dell’art. 1129 Codice Civile), con potenzialità superiore a 35 kW. Il datore di lavoro, il proprietario o l’amministratore (o su delega dell’amministratore il III° Responsabile) devono richiedere l’esecuzione della verifica periodica all’Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda USL competente per territorio. La verifica straordinaria deve essere richiesta, a cura dell’interessato, nei seguenti casi:

- a seguito di prescrizioni/disposizioni impartite nel verbale di verifica periodica, al fine di di controllarne l’avvenuto adempimento;

- a seguito di modifiche apportate ai dispositivi di sicurezza e protezione dei generatori;

- a seguito di incidenti o gravi avarie, con obbligo di comunicazione entro le 24 ore dall’evento.

COSA SERVE

  • libretto matricolare emesso da ANCC/ISPESL,
  • ultimo verbale rilasciato dall’unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl 
  • "libretto di centrale" art. 11 comma 9 dpr 26 agosto 1993, n°412 
  • certificato di prevenzione incendi o documentazione attestante l’inizio del procedimento per l’ottenimento dello stesso

Nel caso di verifica straordinaria, a seguito di modifiche apportate ai dispositivi di sicurezza dell’impianto, è prioritario l’invio, all’unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl della richiesta, tramite specifico modulo, a cui va allegata la prevista documentazione debitamente compilato e firmato nelle parti richieste (la modulistica è scaricabile a fondo pagina).

Per usufruire della prestazione presentare richiesta scritta da parte del datore di lavoro, dell’amministratore (o su delega dell’amministratore il III Responsabile) o del proprietario che gestisce l’impianto da verificare.La verifica straordinaria deve essere richiesta con descrizione delle motivazioni.

ASPETTI ECONOMICI

Con tariffa definita dal tariffario Regionale  - Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 27 settembre 2006 n°77.

Per gli impianti di riscaldamento nei luoghi di lavoro o all’interno degli edifici civili la tariffa è desumibile da quella relativa alla voce “generatori di vapore fissi e semifissi” del tariffario. Tale tariffa varia a seconda della potenza installata a partire da 93,35 €.

Per le verifiche straordinarie è prevista una tariffazione oraria pari a 62,20 €/ora.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

  • Decreto legislativo 9/4/2008 n° 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Regio Decreto 12/5/1927 n°824
  • D.M. 1/12/75
  • Nota del Servizio Sicurezza Assessorato Sanità RER n°42905 del 26/10/93 – impianti di riscaldamento: variazioni e modifiche
  • Delibera consiglio regionale n. 77 del 27.09.06: aggiornamento del tariffario regionale Sanità pubblica

DOCUMENTI COLLEGATI

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO

11 ottobre 2010