Verifica degli impianti di riscaldamento ad acqua calda nei luoghi di lavoro (all. VII D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.) e negli edifici civili
SERVIZIO/PRESTAZIONI | Verifica degli impianti di riscaldamento ad acqua calda nei luoghi di lavoro (all. VII D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.) e negli edifici civili |
DESCRIZIONE | La verifica periodica quinquennale e la verifica straordinaria sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda installati nei luoghi di lavoro o all’interno degli edifici civili, è finalizzata a controllarne lo stato di conservazione e di funzionamento, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Le verifiche vengono eseguite su impianti già omologati ai fini della sicurezza da parte della soppressa ANCC (Associazione nazionale controllo combustioni) ora ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), installati nei luoghi di lavoro e negli edifici civili (con obbligo di amministratore ai sensi dell’art. 1129 Codice Civile), con potenzialità superiore a 35 kW. Il datore di lavoro, il proprietario o l’amministratore (o su delega dell’amministratore il III° Responsabile) devono richiedere l’esecuzione della verifica periodica all’Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda USL competente per territorio. La verifica straordinaria deve essere richiesta, a cura dell’interessato, nei seguenti casi: - a seguito di prescrizioni/disposizioni impartite nel verbale di verifica periodica, al fine di di controllarne l’avvenuto adempimento; - a seguito di modifiche apportate ai dispositivi di sicurezza e protezione dei generatori; - a seguito di incidenti o gravi avarie, con obbligo di comunicazione entro le 24 ore dall’evento. |
COSA SERVE |
Nel caso di verifica straordinaria, a seguito di modifiche apportate ai dispositivi di sicurezza dell’impianto, è prioritario l’invio, all’unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl della richiesta, tramite specifico modulo, a cui va allegata la prevista documentazione debitamente compilato e firmato nelle parti richieste (la modulistica è scaricabile a fondo pagina). Per usufruire della prestazione presentare richiesta scritta da parte del datore di lavoro, dell’amministratore (o su delega dell’amministratore il III Responsabile) o del proprietario che gestisce l’impianto da verificare.La verifica straordinaria deve essere richiesta con descrizione delle motivazioni. |
ASPETTI ECONOMICI | Con tariffa definita dal tariffario Regionale - Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 27 settembre 2006 n°77. Per gli impianti di riscaldamento nei luoghi di lavoro o all’interno degli edifici civili la tariffa è desumibile da quella relativa alla voce “generatori di vapore fissi e semifissi” del tariffario. Tale tariffa varia a seconda della potenza installata a partire da 93,35 €. Per le verifiche straordinarie è prevista una tariffazione oraria pari a 62,20 €/ora. |
NORMATIVE DI RIFERIMENTO |
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DOCUMENTI COLLEGATI |
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ULTIMO AGGIORNAMENTO | 11 ottobre 2010 |