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Procedura aperta PI298359-19 per affidamento della gestione attività abilitative e psico-educative a favore di utenti con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita e del percorso diagnostico-terapeutico per AUSL Bologna

Pubblicato il 07/10/2019
In data 09/10/2019 pubblicato chiarimento. In data 18/10/2019 pubblicati chiarimenti. In data 29/10/2019 pubblicato chiarimento. Comunicazione del 15/01/2020 di sblocco della documentazione tecnica. Comunicazione del 10/02/2020 di sblocco della documentazione economica.

Comunicazione del 10/02/2020

Si comunica che in data odierna si terrà la seduta virtuale per l'apertura delle offerte economiche.

Comunicazione del 15/01/2020


Si comunica che il giorno 16/01/2020, alle ore 9, si terrà la seduta virtuale per l'apertura della documentazione tecnica.

Chiarimento del 29/10/2019

Quesito n. 1

Con riferimento all’art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto “Personale da impiegare nel servizio”, siamo a presentare il seguente quesito: poiché tra il personale ritenuto in possesso del titolo di educatore professionale si fa riferimento ai titoli dichiarati equivalenti ai sensi della legge n. 42/99 subentrano conseguentemente anche i correttivi introdotti con la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Questa norma oltre ad estendere l’equipollenza dei titoli rilasciati dalle medesime regioni già interessate dal DM 22 giugno 2016, ad un periodo temporale successivo al 17/03/1999, con i commi 537 e 538 prevede l’istituzione con decreto del Ministro della Salute, di elenchi speciali ad esaurimento per l’iscrizione di coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi , anche non continuativi, negli ultimi 10 anni. Secondo questa norma questi operatori possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi suddetti istituiti presso gli ordini del TRSM. Tale dettato normativo ha trovato conferma attraverso il Decreto attuativo pubblicato il 9 agosto 2019, come previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della Legge di Bilancio 2019 che definisce nell’art. 1 quanto segue: Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;

3. che possano dimostrare l’effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata.

A seguito di quanto riepilogato in termini normativi, siamo a chiedere conferma in merito al fatto che il personale attualmente in forza al servizio oggetto di gara, qualora risultante in possesso dei 3 requisiti indicati dalla norma, si possa considerare equivalente all’educatore professionale nel rispetto dell’art. 68 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato all’art.16 a pag. 26 del Disciplinare di gara.

Risposta

Si conferma.

 

Chiarimenti del 18/10/2019

Quesito n. 1

Artt. 16 e 17 Disciplinare di Gara e sezione prodotti piattaforma intercenter

Tenuto conto che:

la “scheda offerta economica”, pur suddivisa nelle differenti fasce di età, è richiesta in un unico file separato da allegare all’offerta stessa - sulla base delle indicazioni di cui all’art. 3 del disciplinare di gara, i costi aziendali della manodopera sono calcolati unitariamente e comprensivi del canone dei vari interventi, nonché degli importi relativi alle attività di “osservazione/pianificazione/documentazione/coordinamento” e per “le spese di formazione e supervisione” non soggetti a ribasso.

Si chiede se dal file “articoli” contenuto nella piattaforma intercenter e facente parte integrante della documentazione di gara debba essere compilata solamente la riga 0 e cancellate le altre. Tale scelta è motivata anche dal fatto di non duplicare la documentazione dell'offerta tecnica (Progetto tecnico, curricula, relazione attività di formazione) e la scheda economica.

Risposta

Si conferma che i costi della manodopera, gli oneri aziendali per la sicurezza e la documentazione tecnica dovranno essere inseriti a livello di riga 0.

Gli importi dei canoni triennali per interventi educativi dovranno essere inseriti nelle corrispondenti righe.

 

Quesito n. 2

Art. 17 Disciplinare di Gara. Si chiede a quanto ammontino gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e non soggetti a ribasso.

Risposta

Si tratta di un refuso, per il servizio in oggetto non sono presenti rischi da interferenze.

Chiarimento del 09/10/2019

Quesito

Attualmente chi si sta occupando del servizio?

Risposta

Il servizio è attualmente gestito dal RTI costituito da Cadiai Cooperativa Sociale di Bologna, (mandataria), AIAS Bologna onlus, Cooperativa Sociale Libertas Assistenza Società Cooperativa (mandanti).