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Cosa succede a chi non rispetta l'obbligo vaccinale?

Pubblicato il 06/07/2026
Domande frequenti su gli obblighi della legge 119/2017 e la procedura di inadempienza

La legge 119/2017 prevede l’obbligatorietà per le seguenti vaccinazioni:

  1. anti-poliomielitica;
  2. anti-difterica;
  3. anti-tetanica;
  4. anti-epatite B;
  5. anti-pertosse;
  6. anti- Haemophilus influenzae tipo b;
  7. anti-morbillo;
  8. anti-rosolia;
  9. anti-parotite;
  10. anti-varicella.

Le prime sei sono contenute nel vaccino Esavalente, mentre i successivi sono contenuti nel vaccino MPRV.

La varicella è obbligatoria solo per i nati dopo il 1/1/2017.

L’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali.

La Legge n 119/2017 prevede che, in seguito alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, sia comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, e non sia consentito l’accesso del minore non vaccinato ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie.

L'Azienda USL invia ai genitori della bambina o del  bambino un invito scritto alla vaccinazione (tramite lettera semplice) con data dell’appuntamento per l’esecuzione delle vaccinazioni.

Nella lettera che i genitori ricevono sono indicate le vaccinazioni offerte e, tra queste, quali sono quelle obbligatorie secondo la legge 119/2017. Sarà inoltre allegato materiale informativo in tema di vaccinazioni.

Sì. Nel caso vengano eseguite vaccinazioni obbligatorie verrà consegnato solo un modulo informativo che ha valenza di consenso informato.

Nel caso, invece, si eseguano vaccinazioni raccomandate il modulo informativo assume carattere di consenso informato e va sottoscritto da entrambi i genitori.

Viene fissato un altro appuntamento. L'eventuale assenza al secondo appuntamento deve essere giustificata con idonea documentazione.

Viene fissato un altro appuntamento. L'eventuale assenza al secondo appuntamento deve essere giustificata con idonea documentazione.

Se l'appuntamento non viene rispettato senza alcuna giustificazione, l'Azienda USL procede all’invio, con raccomandata AR, di un invito per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale.

L'appuntamento proposto nell'invito non è rinviabile.

L'Azienda USL procede all’invio, con raccomandata AR, di un invito per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale.

Se il colloquio informativo si era già tenuto alla prima convocazione ma il minore non era stato vaccinato, la raccomandata AR conterrà l'appuntamento per eseguire le vaccinazioni mancanti. La fase informativa, infatti, si può ritenere conclusa e non è previsto un secondo colloquio.

Al colloquio dovranno essere presenti, se possibile, entrambi i genitori con un documento di identità; nel caso il minore sia in affidamento o tutela, al colloquio si presentano i tutori/soggetti affidatari ed è necessario che esibiscano una copia del provvedimento di nomina e il documento di identità.

Al colloquio deve essere presente almeno uno dei genitori (o tutore/soggetto affidatario) e non può essere delegato nessun altro soggetto.

Il colloquio ha una durata di circa 30 minuti e ha lo scopo di chiarire dubbi o incertezze relativamente alle vaccinazioni offerte ai vostri bambini e verterà principalmente su:

  • caratteristiche dei vaccini proposti  e delle malattie prevenibili;
  • precauzioni/controindicazioni;
  • possibili reazioni avverse ai vaccini;
  • proposta di calendario vaccinale adeguato all’età e allo stato vaccinale della vostra bambina o del vostro bambino.

Al termine del colloquio,  verrà consegnato il calendario vaccinale, che indica tutte le dosi e i richiami previsti in base all’età e alla situazione vaccinale del bambino (o della bambina) e la data per la somministrazione della prima dose.

Il calendario vaccinale sarà firmato dal medico che ha fatto il colloquio e dal genitore.

In caso di mancata presentazione al colloquio, ovvero in caso di rifiuto a somministrare i vaccini obbligatori al termine del colloquio stesso, si procede alla contestazione formale dell’inadempienza mediante l’invio di lettera di diffida ad adempiereentro il termine previstoalle prescrizioni relative agli obblighi vaccinali. La lettera di diffida viene inviata con raccomandata AR.

Contestualmente viene comunicata alla scuola/servizio educativo la contestazione della inadempienza che rappresenta motivo di esclusione per i bambini nella fascia 0-6 anni.

Nel caso si provveda, nei termini previsti dalla lettera di diffida, a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, la sanzione non sarà irrogata e, se il bambino frequenta il servizio educativo/scuola materna, rimarrà iscritto e potrà essere riammesso alla frequenza alla presentazione della documentazione richiesta che attesti di essere in regola con gli adempimenti vaccinali.

Nel caso la posizione non venga regolarizzata nei termini previsti dalla lettera di diffida, deve essere corrisposta la sanzione amministrativa e il bambino non potrà riprendere la frequenza (per i servizi educativi/scuole materne).

Anche se viene pagata la sanzione amministrativa, il bambino che frequenta i servizi educativi per l'infanzia (nidi) o la scuola materna, se non viene vaccinato, non potrà essere riammesso alla frequenza.

Si è esonerati dall'obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale e in alcuni casi particolari.

Malattia naturale

La malattia naturale deve essere comprovata:

  • presentando copia della notifica di malattia infettiva inviata dal medico curante all'Azienda USL di competenza
  • presentando l'attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia natuale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale, anche a seguito di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi; il test non è gratuito e il costo è a carico del genitore/tutore/affidatario.

La valutazione dei titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria può essere prescritta dal medico di medicina generale e/o dal pediatra di libera scelta solo nei casi in cui sia strettamente necessario, ovvero quando siano consapevoli che la malattia sia avvenuta ma non sia stata notificata e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente.

Nella pratica, quindi, l'accertamento può essere richiesto solo per morbillo, parotite, rosolia, epatite B e varicella (quest'ultima obbligatoria solo a partire dai nati nel 2017).

Questi accertamenti sono a totale carico dell'assistito e non possono essere usati codici di esenzione.

L'accertamento sierologico non può essere richiesto dopo una o più dosi vaccinali a meno che non vi siano state importanti reazioni avverse.

In caso di reazioni avverse importanti alle prime dosi vaccinali, l'accertamento sierologico viene richiesto dal servizio vaccinale ed è gratuito.

L'esonero sulla base del dato sierologico può essere richiesto solo per morbillo, parotite, rosolia, epatite B e varicella (quest'ultima obbligatoria solo a partire dai nati nel 2017).

Tuttavia, non esistono vaccini monovalenti contro morbillo, rosolia e parotite, perciò l'eventuale immunità verso una o due delle tre malattie non esonera dall'esecuzione della vaccinazione trivalente MPR (morbillo, parotite, rosolia).

Il vaccino  contro la varicella e quello contro l'epatite B, invece, esistono anche nella formulazione monovalente.

In ogni caso, la vaccinazione nei soggetti  che hanno contratto la malattia non è controindicata.

Casi particolari

In presenza di patologie rare, di reazioni inattese a precedenti dosi vaccinali o di patologie in corso di definizione diagnostica, ecc. potrebbero sussistere condizioni cliniche tali da controindicare la vaccinazione in modo definitivo o temporaneo.

In questi casi, il medico di medicina generale e/o il pediatra di libera scelta può rilasciare un certificato che attesti il differimento della vaccinazione, per poter approfondire il caso clinico.