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La Pianificazione Condivisa delle Cure - Legge 219/2017

Pubblicato il 26/05/2023

La Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC),come indicato nell’articolo 5 della Legge 219 del 2017, è un processo dinamico e continuo di pianificazione del percorso di malattia e cura di una persona affetta da patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

Gli Attori coinvolti nella PCC sono, la Persona malata, la famiglia, il fiduciario (se individuato) e l’Equipe Multidisciplinare che si occupa della Persona durante tutto il percorso di cura.

La PCC è un percorso basato sul dialogo e su una comunicazione aperta, empatica e sincera.

Il suo scopo è rendere edotta la Persona ed i caregivers sull’andamento della patologia e sulle scelte terapeutiche possibili in ogni fase della malattia, specialmente nelle fasi terminali, al fine di condividere e attuare interventi avendo ben chiari obiettivi e necessità terapeutiche della Persona.

La PCC permette, in caso di incapacità della Persona di comunicare e/o di esprimere il proprio consenso, di orientare l’assistenza del personale sanitario nel rispetto delle sue volontà precedentemente espresse.

La PCC si inserisce nel modello di Cure Pallative Precoci: si tratta di una presa in carico globale della Persona e di collaborazione e interazione tra le terapie attive e le cure palliative, quando l’obiettivo non è più la guarigione del malato, ma il sostegno nelle scelte terapeutiche e nella programmazione del percorso di cura.

La PCC si inserisce in questa realtà come strumento di accompagnamento della Persona e dell’equipe sanitaria che inizia già al momento della diagnosi e segue con continuità tutto il percorso di malattia tramite una progressiva valutazione e rivalutazione dei bisogni emersi.

La creazione di un percorso di cura ad hoc presuppone un consenso informato progressivo, la sua rivalutazione nel tempo, e il facile reperimento per tutta l’equipe curante.

Lo sviluppo dei colloqui di PCC deve essere rispettoso verso la dignità della persona, deve presupporre un accompagnamento e non l’imposizione di scelte da parte dell’equipe, seguendo quindi i principi sanciti in merito al consenso informato.