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Revoca in data 22.05.2018 della PA PI036836-18 per la fornitura in noleggio (locazione operativa) di stazioni di lavoro per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna e per l’Azienda USL di Imola

Pubblicato il 27/04/2018
Pubblicati chiarimenti in data 07.05.2018. In data 10.05.2018 pubblicati chiarimenti. In data 15/05/2018 pubblicati chiarimenti. In data 22/05/2018 pubblicata determina di revoca della procedura.

Chiarimenti del 15.05.2018

Richiesta di Chiarimento n° 1

Riferimento: Capitolato Speciale, Pagina 3

Viene indicato:

Nota bene: è richiesta una locazione operativa quindi sono escluse altre forme di servizio come il leasing o la locazione finanziaria o la locazione finanziaria operativa.

Domanda:

Trattandosi di Locazione Operativa si richiede se la fatturazione verso le tre Aziende (Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna) debba avvenire dal Fornitore aggiudicatario di questa procedura, tutelando meglio in questo modo gli interessi delle tre Aziende, o se sarà possibile far fare la fatturazione da una Società Finanziaria esterna.

 

Risposta n.1:la fatturazione deve avvenire dal fornitore aggiudicatario

 

 

Richiesta di Chiarimento n° 2

Riferimento: Capitolato Speciale, Pagina 4

Viene indicato:

La fatturazione, che sarà bimestrale posticipata, seguirà lo stesso andamento riportandoper ciascun mese tante righe quanti lotti di Pdl risultino in esercizio effettivo. Ciascuna rigacomparirà identica per 60 mesi.

Domanda:

Si richiede di meglio specificare la definizione di “esercizio effettivo” ovvero non è chiaro se la fatturazione debba partire della data di consegna del lotto (esempio 200 PDL presso l’Azienda USL di Bologna), come parrebbe più logico, o della effettiva posa in opera delle PDL da parte dell’azienda fornitori dei servizi di help desk che non può essere né gestita né controllata dal noi.

 

Risposta n.2:per esercizio effettivo si intende la data di collaudo del lotto sostanzialmente coincidente con la consegna salvo eventuali non conformità.

 

Richiesta di Chiarimento n° 3

Riferimento: Capitolato Speciale, Pagina 5

Viene indicato:

Trattandosi di fornitura in noleggio (locazione operativa), la garanzia, l’assistenza e lamanutenzione sono da intendersi impliciti e in modalità full-risk per tutta la durata delnoleggio (a locazione operativa).

Non sono ammesse deroghe alla riparazione e sostituzione di Pdl o loro parti guaste perqualsiasi tipo di danno anche accidentale e derivante da uso improprio. Fanno eccezionesolo i casi di danno intenzionale, furto o dolo.

Domanda:

Si richiede di meglio specificare questa indicazione in quanto, dalla nostra esperienza, la modalità full-risk non copre ovviamente i danni accidentali (esempio anche danni da “terzi”, incendio, allagamento, ecc.) o da uso improprio (esempio monitor caduto accidentalmente all’utilizzatore) ma viene sempre coperto il furto in quanto i beni, essendo di proprietà dell’aggiudicatario, debbano essere re-integrati a spese dell’aggiudicatario (dopo regolare Denuncia effettuata alle Autorità Componenti da parte dei referenti delle tre Aziende, contenente numeri di serie e luogo ove sia stato effettuato il furto).

 

Risposta n.3:si ribadiscono le indicazioni del capitolato.

 

Richiesta di Chiarimento n° 4

Riferimento: Capitolato Speciale, Pagina 8

Viene indicato:

Il Fornitore deve produrre l’Ecodeclaration (ECMA International) del prodotto fornito.

Domanda:

Si segnala che la "ECO Declaration" è semplicemente un’autodichiarazione (non una certificazione) delle caratteristiche fisiche del prodotto (nemmeno firmata e quindi per l'ordinamento giuridico italiano priva

di ogni valore legale) redatta secondo uno standard grafico (file di Word) definito dalla Ecma:

Vedi sito:  https://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm

Ci appare molto strana tale richiesta in quanto priva di ogni possibile riscontro verificabile.

Normalmente in queste situazione vengono richieste delle certificazioni verificabile ad esempio:

- Energy Star (che contiene l'effettivo consumo dell'apparecchiatura nei suoi stati di utilizzo)

- Test di rumorosità in conformità alla UNI EN ISO 7779 redatti da un laboratorio certificato.

Si richiede pertanto di valutare meglio la richiesta.

 

Risposta n.4:si ribadiscono le indicazioni del capitolato.

 

Richiesta di Chiarimento n° 5

Riferimento: Allegato 4 Scheda offerta tecnica, Pagina 1

Viene indicato:

Dimensioni massime 12 cm x 35 cm x 35 cm.

Domanda:

Visto che il volume generato dalla richiesta è pari a 14,7 litri si richiede di poter offrire PC con misure massime leggermente superiori ma con un volume inferiore, in modo da poter valutare un più ampio numero di produttori.

 

Risposta n.5:il volume non è un parametro significativo per la fornitura, mentre l’indicazione delle misure dipende dall’effettivo spazio disponibile in particolari situazioni (es. sportelli).  Ciò premesso, su questo parametro si ammette una tolleranza del 10% in più o in meno per ciascuna misura lineare.

 

Richiesta di Chiarimento n° 6

Riferimento: Allegato 4 Scheda offerta tecnica, Pagina 1

Viene indicato:

Hard disk SSD 256 GB

Domanda:

Si richiede di poter offrire un SSD con una capacità da 250Gb in quanto le specifiche di tale componente vengono, dalla maggior parte dei produttori, indicate con un taglio da 250Gb.

 

Risposta n.6:il valore 256 è il classico multiplo indicativo e standard per le memorie allo stato solido. Ciò detto, anche un valore di 250 GB, ma non inferiore, è ritenuto accettabile, così come ovviamente qualsiasi valore superiore.

 

Richiesta di Chiarimento n° 7

Riferimento: Allegato 4 Scheda offerta tecnica, Pagina 1

Viene indicato:

Alimentatore Powersupply: 210 watt, autosensing, 92% PSU (powerefficiency)

Domanda:

Tale richiesta appare molto imprecisa in quanto le specifiche tecniche degli alimentatori vengono “governate” dalla certificazione “80 PLUS” che indica l’efficienza in base al carico.

Tale certificazione indica dei livelli di efficienza in base al “livello” della certificazione ed al carico.

80 Plus test type

230V EU internal non-redundant

Percentage of ratedload

20%

50%

100%

80 Plus

82%

85%

82%

80 Plus Bronze

85%

88%

85%

80 Plus Silver

87%

90%

87%

80Plus Gold

90%

92%

89%

80 Plus Platinum

92%

94%

90%

Si richiede pertanto di voler rettificare tale richiesta con la reale certificazione richiesta (e quindi comprovabile). Per vostra informazione la certificazione più richiesta e che più si avvicina alla vostra richiesta è la “80 PLUS GOLD” in quanto, normalmente, il carico di lavoro di un PC da ufficio si avvicina al 50% durante il normale uso.

Si richiede inoltre di voler indicare, come effettiva “potenza massima” dell’alimentatore “minimo 210w” in quanto l’indicazione precisa di 210w appare fortemente in contrasto con le possibilità di libera concorrenza.

 

Risposta n.7:la precisazione non è in contraddizione con quanto indicato nel capitolato che quindi resta valido. Inoltre è del tutto evidente che 210 watt indica un valore minimo e quindi qualunque valore superiore è accettabile.

 

Richiesta di Chiarimento n° 8

Riferimento: Allegato 4 Scheda offerta tecnica, Pagina 2

Viene indicato:

3. Smart USB protection, allowskeyboard/mouse only, blocksallstoragedevices

6. Hard disk password

Domanda:

Tali specifiche richieste (e le altre relative alla Sicurezza) sono specifiche del brand Lenovo e non replicabili da nessun altro produttore di Personal Computer. Vedi documento:

https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkCentre/ThinkCentre%20M710%20SFF/M710%20SFF.pdf

Tali richieste appaiono quindi fortemente lesive del diritto di concorrenza delle Gare Pubbliche in quanto identificano in modo univoco un modello ed un produttore.

Si richiede pertanto di voler stralciare queste due richieste dai requisiti tecnici.

Gli altri punti relativi alla Sicurezza invece sono tranquillamente replicabili da altri Produttori e quindi è possibile lasciarli senza incorrere nel problema di identificare un unico Produttore e Modello.

 

Risposta n.8:
si precisa che la scheda tecnica del capitolato è data dalla somma prodotta autonomamente delle caratteristiche delle migliori macchine disponibili sul mercato, infatti è richiesta la fornitura di prodotti di qualità medio alta. Quindi è possibile che la descrizione assomigli a quella di un particolare brand, tuttavia essa non va presa alla lettera nella sua formulazione formale, ma solo nell’aspetto sostanziale. Pertanto va bene qualunque accorgimento che consenta il blocco delle porte USB rispetto all’utilizzo di device esterni di archiviazione, come del resto previsto dalle misure AgID di cui alle circolari 1 e 2 del 2017 cui le Aziende Sanitarie devono strettamente attenersi. Analogamente per quanto riferito alla hard disk password, gestibile anche da feature del sistema operativo o da altri servizi software.

 

Richiesta di Chiarimento n° 9

Riferimento: Allegato 4 Scheda offerta tecnica

Domanda:

Non si trovano indicazioni relative al Masterizzatore. E’ corretto presumere che non sia richiesto?

 

Risposta n.9:si conferma, la presenza del masterizzatore è irrilevante.

 

Richiesta di Chiarimento n° 10

Domanda:

Viste tutte le richieste si richiede di posticipare la scadenza di almeno 10 giorni per poter redigere correttamente l’offerta dopo aver ricevuto le vostre risposte. Grazie.

 

Risposta n.10:

Non ci sono i presupposti per il posticipo in quanto la richiesta non rientra nelle fattispecie previste dall’articolo 79 comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.


Chiarimenti del 10.05.2018

Quesito nr. 1

Si chiede di precisare se la fornitura in noleggio (locazione operativa) possa essere effettuata direttamente da un Vendor o se necessariamente debba essere effettuata tramite società finanziaria perché la terminologia utilizzata fa riferimento solitamente a quest’ultima casistica.     
Risposta nr. 1

Si, può essere effettuata direttamente da un Vendor.

 

Quesito nr. 2

In riferimento al Capitolato Speciale nel paragrafo assenza di servizi aggiuntivi viene richiesta l'assistenza on-site esclusivamente per la riparazione di guasti non bloccanti. Si richiede di indicare il numero di guasti non bloccanti e di guasti bloccanti previsti annualmente per ciascun lotto.

Risposta nr. 2

Riteniamo che sia indicativo della capacità del fornitore stimare adeguatamente, proprio in base alle attrezzature proposte, gli indici di frequenza dei guasti (bloccanti e non) e quindi ricavarne la stima dell’effort necessario per le sostituzioni e gli interventi onsite. In ogni caso il dato nostro, anche fosse disponibile, sarebbe relativo a sistemi molto diversi da quelli che saranno forniti e quindi fuorviante e non applicabile.

Chiarimenti del 07.05.2018

Quesito:
Si chiede di confermare che non è subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale sia presente solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiutamente affinchè si configuri il subappalto (Art. 105– comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi).

Risposta:

Si rimanda alle indicazioni previste dall'articolo 105 comma 2 e comma 3.

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