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Accordo quadro per la coprogettazione e la cogestione di progetti terapeutico riabilitativi

Pubblicato il 31/12/2013
Conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per la coprogettazione e la cogestione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati con budget di salute per le esigenze del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Bologna, lotto unico - PUBBLICATI chiarimenti del 13/01/2014 - PROROGATO termine di scadenza offerte - COMUNICAZIONE DEL 06/02/2014 - PUBBLICATI chiarimenti del 21/02/2014, 04/03/2014, 05/03/2014, 07/03/2014. PUBBLICATE le date delle sedute pubbliche

 


IL GIORNO  02/07/2014  ALLE ORE 9.30 PRESSO SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO VIA GRAMSCI 12 - III PIANO ALA OVEST, SI TERRA' LA SEDUTA PUBBLICA PER L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE DI GARA.


IL GIORNO  28/03/2014  ALLE ORE 9.00 PRESSO SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO VIA GRAMSCI 12 - III PIANO ALA EST - SALA AVEC, SI TERRA' LA SEDUTA PUBBLICA PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA  DI GARA.

Chiarimenti del 07/03/2014.

Quesito n.  1:

Riscontriamo i chiarimenti del 4/3/2014, in particolare la risposta n. 2 secondo la quale la SA in indirizzo ribadisce, “anche  nel settore dei servizi la cogenza e vigenza del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di qualificazione e percentuale di esecuzione dei servizi affidati dalla PA”, orientamento al quale la scrivente intende uniformarsi anche se contrasta con quanto sancito dalla determinazione n. 4 dell’AVCP del 10/10/2012 – citata dall’Ente in indirizzo nel chiarimento in parola – che recita testualmente “per quanto concerne i servizi e le forniture, l’art. 37, comma 4 del Codice prevede solo  che debbano essere specificate nell’offerta le parti di servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; a seguito delle modifiche apportate al comma 13 dell’art. 37 dall’art. 1, comma 2 bis, del dl 6 luglio 2012 n. 95 infatti l’obbligo di corrispondenza in fase di esecuzione vale solo per i lavori pubblici”,

siamo quindi a chiedere la seguente precisazione: qualora la capofila del RTI sia un Consorzio di cooperative, per conseguire il possesso in misura maggioritaria del requisito di cui al punto 6 della lex specialis, può ricorrere all’istituto dell’avvalimento, colmando la propria carenza attraverso l’ausilio delle proprie cooperative consorziate designate quali esecutrici, quindi ricorrendo a più avvalimenti per lo stesso requisito da parte delle proprie cooperative consorziate designate quali esecutrici del servizio per conseguire la quota maggioritaria del requisito?

Risposta n. 1:

Premesso che la risposta cui si fa riferimento è stata pubblicata sul sito dell’Azienda USL di Bologna in data 21/02/2014, si precisa che, come indicato nel disciplinare di gara, pag. 38, nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.lgs 163/2006, il requisito richiesto al punto 6) deve risultare dal Consorzio. Il Consorzio potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso di tale requisito avvalendosi, secondo le modalità indicate all’art. 49 del Codice degli appalti,  dei requisiti di un altro soggetto.

In questo caso, si ritiene ammissibile sia il ricorso da parte di un Consorzio all’istituto dell’avvalimento attraverso l’ausilio delle proprie consorziate sia il ricorso a più avvalimenti per lo stesso requisito.

Da una ricerca giurisprudenziale risulta infatti che ”In base a quanto di recente affermato dalla Corte di Giustizia U.E. deve ritenersi ammesso nelle gare di appalto il cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti.” (Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 9 dicembre 2013 n. 5874; Corte di  Giustizia, Sez. V, sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-94/12).

Ai fini della corretta documentazione da presentare, si rinvia al’interpretazione data dal Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza n. 810/2012.

 

Chiarimenti del 05/03/2014.

Quesito n.  1

Rif. Disciplinare di gara – Sezione II – Modalità di partecipazione alla gara Busta A, quarto capoverso (pag. 32)

Si chiede conferma che l’impegno della ditta per il mantenimento della propria offerta per una durata di 240 giorni a decorrere dal termine fissato per la presentazione della stessa sia un refuso e che sia invece da considerare valido quanto richiesto al terzo capoverso del punto 8 Busta B (pag. 36) “la garanzia ... deve avere validità per almeno 180 giorni”

Risposta n. 1

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni e l’offerta sarà vincolante per la ditta per un periodo di 240 giorni; nel caso in cui, alla scadenza del termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta non sia intervenuta l’aggiudicazione, si provvederà a richiedere il rinnovo della garanzia per ulteriori 60 giorni.


Chiarimenti del 04/03/2014.

Quesito 1:

A seguito della pubblicazione della gara in oggetto, tenendo l’ospitalità presso le strutture da noi gestite in convenzione con il DSM di Bologna (Villa Bianconi, Luna Nuova e Grillo Parlante) fuori dalla gara in oggetto, chiediamo se gli appoggi educativi e le accoglienze in Centro Diurno attivati presso le stesse siano da considerarsi compresi nei 700 progetti terapeutici riabilitativi personalizzati previsti.

Risposta 1:

Gli appoggi educativi e le accoglienze in Centro Diurno attivati nelle strutture residenziali (Villa Bianconi, Luna Nuova e Grillo Parlante) sono state inserite nel disciplinare di gara.

Quesito 2:

Con riferimento ai prezzi del servizio e alla modalità di remunerazione attraverso costo medio orario, si chiede cosa s’intenda per risorse economiche e logistiche messe a disposizione dal partner.

In particolare, si domanda se le risorse economiche siano riconducibili meramente ad automezzi e materiale di consumo oggetto di rimborso all’art. 7.

Risposta 2:

Le risorse economiche cui si fa riferimento sono quelle riconducibili all’art. 7 del disciplinare di gara.

 

Quesito 3:

Chiediamo se fanno parte dei servizi oggetto del suddetto bando, i progetti educativi rivolti a i minori in carico al Servizio di Neuropsichiatria dell’Ausl di Bologna

Risposta 3:

Come indicato all’art. 1 del disciplinare di gara, la procedura in oggetto è finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un Accordo Quadro,  per la successiva attivazione di interventi rivolti a utenti adulti con disagio e disturbo psichico, in carico al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Bologna.

 

Quesito 4:

A pagina 22, art. 10 del disciplinare vengono dettagliatamente illustrate le “figure professionali richieste” per l’espletamento del servizio con pedissequa indicazione dei titoli che a tal fine tali figure dovranno possedere.

Per mero tuziorismo, stante le disposizioni di cui all’art. 1 del DM 27 luglio 2000 letto in combinato disposto al DM 520/98, si chiede conferma che il diploma di laurea in scienze dell’educazione conseguito presso le facoltà di scienze della formazione rientri tra i titoli dichiarati equipollenti.

Risposta 4:

Il diploma di laurea in scienze dell'educazione conseguito presso le facoltà di scienze della formazione non rientra tra i titoli dichiarati equipollenti ai sensi del DM 27 luglio 2000 letto in combinato disposto al DM 520/98. Tale titolo potrà essere esaminato ai fini dell'equivalenza dei titoli, non appena Ministero della Salute e Regioni emetteranno il relativo bando ai sensi del comma 2, art. 4 della legge 42/99. Attualmente, quindi, tale titolo non risulta essere abilitante all'esercizio della professione di Educatore professionale presso le Aziende Sanitarie.

 

Chiarimenti del 21/02/2014.

Quesito n. 1:

Il disciplinare di gara alla sezione II punto 6 prevede il seguente requisito: Dichiarazione riportante l’elenco dei principali servizi effettuati in ambito della salute mentale nel triennio 2011‐2012‐2013, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; data la criticità e particolarità dei servizi oggetto della presente gara la mancata dimostrazione di quanto sopra richiesto sarà motivo di esclusione.

La lex specialis precisa che i requisiti di cui al punto 6) dovranno risultare “dagli importi dei servizi delle imprese in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti”.

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, ferma la dimostrazione circa il possesso del suindicato requisito in misura maggioritaria da parte della Capofila, il requisito deve essere soddisfatto in modo cumulativo, ovvero dal RTI nel suo complesso.

Quesito n. 2:

Si chiede pertanto conferma del fatto che una o più mandanti (in caso di RTI) possano essere prive totalmente del requisito perché già soddisfatto dagli altri membri del RTI ovvero integralmente dalla Mandataria.

Risposta n. 1 e 2:

Come indicato nel disciplinare di gara, in caso di RTI, il requisito di cui al punto 6) dovrà risultare dagli importi dei servizi delle imprese raggruppate.

Da una ricerca giurisprudenziale risulta che “...il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici debba trovare cittadinanza anche nel settore degli appalti di servizi, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine all’effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi (...). Ragion per cui deve predicarsi anche nel settore dei servizi la cogenza e vigenza del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e percentuale di esecuzione dei servizi affidati dalla P.A.”  (TAR Torino, Sezione I – Sentenza 29/01/2010 n. 467); tale principio è ribadito anche nella determina dell’A.V.C.P.  n. 4 del 10.10.2012  - Bando -  tipo - Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici

Si esclude quindi la possibilità per una ditta totalmente priva del requisito di cui al punto 6) del disciplinare di gara, di poter partecipare alla presente procedura in qualità di mandante in un RTI. Si potrà invece, in caso di necessità, ricorrere all’istituto del Subappalto secondo quanto previsto dall’art. 118 del codice degli appalti.


Quesito n. 3:

In merito a quanto prescritto a pagina 39, ultimo capoverso del disciplinare di gara, e precisamente “pena l’esclusione non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti” si osserva che, il divieto di cui all’art. 49, comma 8 del Codice, deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente e avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e quindi presentino un’unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi. Si chiede pertanto conferma del fatto che in caso di RTI, qualora l’ausiliaria sia anche membro del raggruppamento, non incorre nel divieto di cui all’art. 49, comma 8 del codice.

Risposta n. 3:

Si conferma quanto indicato nella determinazione dell’AVCP n. 2 del 01/08/2012 “...il divieto di cui all’art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente e avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un’unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi.

È altresì necessario accertare che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall’impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in RTI sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell’ambito del medesimo RTI. Principio fermo in tema di raggruppamenti, infatti, è quello secondo il quale l’impresa raggruppata che svolga, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un’altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta.


06/02/2014 -COMUNICAZIONE -

Sono pervenuti numerosi quesiti al fine di comprendere se nelle attività cui si riferisce il disciplinare della procedura in oggetto sono compresi specifici interventi o determinate strutture. A tutti questi quesiti si risponde che sono inclusi i progetti educativi-riabilitativi svolti attualmente in regime di semi-residenzialità, gli interventi di sostegno alla socialità individuali e/o di gruppo attuati in Centro Diurno e/o sul territorio, gli interventi di sostegno alla residenzialità e alla domiciliarità finalizzati a supportare la persone nelle attività di vita quotidiana (cura di sé, del proprio ambiente e del proprio spazio di vita), attuati anche all’interno di appartamenti e/o gruppi appartamento, gli interventi Socio-Riabilitativi Attivi (ISRA), supporto alle attività e ai percorsi per la formazione e la transizione al lavoro (TiFO) rivolti a utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – psichiatria adulti – dell’Azienda USL di Bologna.

Sono esclusi i compensi erogati a favore di utenti in situazione lavorativa (ISRA e TiFO).

05/02/2014 -  Con determinazione n° 239 del 05/02/2014 è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 14/03/2014.

Chiarimenti del 13/01/2014:

Quesito n. 1

Il servizio in oggetto è già attivo?

In caso affermativo chi sono gli attuali gestori?

Risposta n. 1

Il budget di salute è un servizio innovativo, sotto certi aspetti ancora sperimentale, e quindi non operativo secondo le modalità descritte nel presente disciplinare.

L’oggetto del servizio richiesto è la coprogettazione/cogestione di interventi terapeutico riabilitativi personalizzati: si tratta quindi di una nuova modalità che supera i modelli assistenziali precedenti.