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Tutela della maternità in caso di lavoro a rischio

Pubblicato il 17/03/2025

La normativa in vigore, D.Lgs. n. 151/2001  e s.m.i., stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il Decreto elenca una serie di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione e, in specifici casi, fino a 7 mesi dopo il parto.

Il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice in gravidanza a mansioni adeguate. Se ciò non fosse possibile, le verrà concessa l’autorizzazione all’anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria, tramite un provvedimento emanato dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna – IAM Bologna).

Cosa deve fare la lavoratrice:

La lavoratrice madre deve informare il datore di lavoro dello stato di gravidanza in atto, consegnando il certificato medico che lo attesta.

Questo consente al datore di lavoro l’immediato allontanamento dall’eventuale mansione a rischio e l’applicazione delle misure di tutela previste dalla legge (cambio mansione o richiesta di interdizione anticipata e/o prolungata all’Ispettorato del Lavoro – IAM Bologna).

Cosa deve fare il datore di lavoro:

Il datore lavoro deve:

  • valutare preliminarmente nel “Documento di Valutazione dei Rischi” (D.Lgs.81/2008) i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, i processi e le condizioni di lavoro;
  • informare le lavoratrici ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione individuate;
  • adottare le misure necessarie per evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici;
  • adibire la lavoratrice in gravidanza ad altra mansione, nel caso in cui non possa eliminare il rischio.

Se non è in grado di adibire la lavoratrice in gravidanza ad un’altra mansione idonea, il datore di lavoro deve avviare il percorso per l’interdizione anticipata e/o prolungata, inviando all’indirizzo PEC dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna (IAM.Bologna@pec.ispettorato.gov.it) la seguente documentazione:

  1. La richiesta di interdizione anticipata e/o post partum dal lavoro;
  2. Copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza, o copia dell’autocertificazione di nascita del bambino, consegnato al datore di lavoro dalla lavoratrice.

L’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro può anche essere richiesta direttamente dalla lavoratrice all’Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna, scaricando dal sito dell’ente l’apposita modulistica.

 

L’Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna può richiedere alla UOPSAL un accertamento medico per valutare la necessità di interdizione anticipata/post-partum dal lavoro delle lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (lavori a rischio) nei casi selezionati in cui ritenga che siano necessari approfondimenti specifici.

 

Per approfondimenti:

Tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici madri - Orientamenti operativi aggiornamento 2023

Link utili:

Per richiesta di astensione dal lavoro ed estensione del congedo di maternità per gravidanza a rischio, visitare la seguente pagina:

https://www.ausl.bologna.it/cit/gravidanza-e-allattamento/gravidanza-a-rischio-ed-estensione-del-congedo-di-maternita