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Gestione pratiche di registrazione e riconoscimento degli operatori del settore alimentare

Pubblicato il 24/10/2023

Ai sensi dei Regolamenti (CE) 852/04 e 853/04, per tutte le attività di produzione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita è prevista la procedura di registrazione qualora non sia previsto il riconoscimento (stabilimenti del settore alimentare ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004).

Gli operatori del settore ai quali si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004 e soggetti a riconoscimento comunitario sono:

  • Stabilimenti che trattano alimenti di origine animale (salvo quanto riguarda prodotti che contengono alimenti di origine vegetale e trasformati di origine animale): depositi frigoriferi, mercati all'ingrosso ed impianti di riconfezionamento di alimenti di origine animale;
  • Macelli, centri per la lavorazione della selvaggina;
  • Laboratori di sezionamento, impianti per la produzione di carni macinate, preparazioni di carni separate meccanicamente;
  • Stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne (salumifici);
  • Impianti per molluschi bivalvi, stabilimenti per la lavorazione di prodotti della pesca;
  • Stabilimenti per la lavorazione di latte e derivati (centrali del latte e caseifici);
  • Impianti per la lavorazione di uova e derivati;
  • Stabilimenti per la lavorazione di stomaci vesciche ed intestini;
  • Impianti per la produzione di grassi animali fusi e ciccioli;
  • Stabilimenti per la lavorazione di cosce di rane e lumache;
  • Esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri esercizi posti in Province non con termini oppure nel caso in cui tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, riferiti ad un valore superiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
  • Attività commerciali che vendono solo a dettaglianti, con consegna diretta della merce quali cash and carry limitatamente alle attività che trattano alimenti di origine animale;
  • Laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale;
  • Centri imballaggio uova.

Compiti della UO veterinaria B - Igiene Alimenti di Origine Animale

Compito dell'Unità Operativa è verificare la coerenza e la corrispondenza tra l’atto autorizzativo e le attività effettivamente svolte durante i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.

  • Per le attività oggetto di registrazione: gestire con i SUAP le pratiche di registrazione degli OSA e mantenere aggiornate le anagrafiche;
  • Per le attività oggetto di riconoscimento: gestire (ACR e ACL) l’attribuzione del riconoscimento comunitario comprese le attività ispettive (ACL) quando necessarie.

Obblighi degli Operatori del Sistema Alimentare

Come previsto dalla Determina regionale 14738/2013 (disponibile al link sottostante), gli Operatori del Settore Alimentare che intendono aprire un'attività produttiva soggetta a riconoscimento comunitario ai sensi del Reg. 853/2004 devono presentare una domanda al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna tramite il SUAP ER– Sportello Unico Attività Produttive - Emilia Romagna del Comune dove è ubicato lo stabilimento di produzione. L'attività può iniziare solamente in seguito a esito favorevole del sopralluogo di verifica dei requisiti strutturali da parte del Veterinario Ufficiale.

Gli Operatori del Settore Alimentare che intendono aprire un'attività produttiva soggetta a registrazione ai sensi del Reg. 852/2004 devono presentare una notifica di inizio attività al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna tramite il SUAP ER– Sportello Unico Attività Produttive - Emilia Romagna.

Al fine di effettuare la registrazione o il riconoscimento occorre collegarsi alla pagina del coordinamento degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) dei Comuni e delle Unione di Comuni della Città Metropolitana di Bologna.