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Gestione del sistema di allerta rapido per alimenti di origine animale

Pubblicato il 24/10/2023

Il Sistema di Allerta Rapido RASFF (Rapid Alert System for food and feed) è istituito con il Reg. (CE) 178/2002; nello specifico l’Art.50 individua tale sistema sotto forma di rete a cui partecipano la Commissione, gli Stati Membri e l’EFSA. Questo sistema ha il compito di notificare i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti e mangimi ed è stato esteso anche ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) con il Reg. (CE) n. 1935/2004 e ai mangimi per animali da affezione (pet food) con il Reg. CE n. 183/2005.

Le notifiche del sistema di allerta vengono gestite sia attraverso lo scambio di informazioni tra i punti di contatto e-mail della rete RASFF sia attraverso la piattaforma internet iRASFF.

La caratteristica fondamentale del sistema è fornire informazioni in modo strutturato al fine di rendere efficace e rapido lo scambio delle comunicazioni e le azioni conseguenti da parte delle Autorità competenti interessate a garantire, quindi, l’efficace tutela della salute umana, della salute animale e dell’ambiente.

Compiti della UO Veterinaria B

  • Tutelare la salute del consumatore tramite la gestione integrata, rapida, coordinata ed uniforme in ambito regionale, delle attività necessarie alla rintracciabilità e al ritiro dell’alimento o del mangime non considerato sicuro e/o dell’eventuale richiamo dello stesso (recall) nel caso in cui il prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza, sia già stato esitato al consumo.

Il controllo si svolge sia agendo direttamente nel territorio di competenza che notificando alle altre autorità territoriali interessate la non conformità riscontrate.

L’immissione delle informazioni necessarie nel portale iRASFF assicura il rapido ed efficace scambio delle informazioni con il nodo regionale e i competenti Servizi Veterinari territoriali e garantisce la tempestività delle azioni conseguenti.

Gli obblighi degli Operatori del Settore Alimentare

Gli operatori del settore alimentare devono informare immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento/mangime da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana/animale.

Se l’alimento/mangime da importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non è conforme ai requisiti di sicurezza e non si trova più sotto il controllo immediato dell’operatore del settore, questo deve avviare immediatamente le procedure per il ritiro dal mercato e informarne le autorità competenti fornendo i dati per la rintracciabilità del prodotto.

Se il prodotto è già stato distribuito al dettaglio e vi sia un rischio per la sicurezza alimentare, l'operatore dovrà mettere in atto le misure per avvisare i consumatori.