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Controlli sanitari supplementari export paesi terzi

Pubblicato il 24/10/2023

Il Reg. (UE) n. 625/2017 prevede che le Autorità Competenti effettuino i controlli ufficiali a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci disponibili sul mercato dell’Unione o destinati ad essere esportati verso Paesi Terzi.

I controlli devono verificare la conformità delle merci a quanto prescritto dal Paese terzo destinatario delle stesse.

Il commercio internazionale di prodotti alimentari di origine animale deve:

  • Garantire la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori;
  • Prevenire la diffusione di malattie degli animali tra i Paesi.

In via generale, per poter esportare dall’Italia verso Paesi Terzi prodotti alimentari di origine animale, è necessario che questi soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla pertinente normativa europea. Tale fattispecie viene garantita tramite l’emissione, a cura dell’Autorità competente del paese che esporta, di un certificato sanitario che accompagna il prodotto fino al luogo di destinazione.

In alcuni casi a tali requisiti generali se ne associano altri più specifici relativi a garanzie supplementari in materia di Sanità animale e/o Sicurezza alimentare, riportati nei certificati sanitari di Esportazione (concordati o meno), i quali in alcuni casi costituiscono parte integrante degli accordi e protocolli specifici siglati dall’Italia e/o dalla UE con i vari Paesi Terzi.

Attività di controllo ufficiale aggiuntiva svolta dalla UO Veterinaria B

L’attività di controllo ufficiale aggiuntiva svolta dalla UO Veterinaria B - Igiene Alimenti di Origine Animale, erogata con oneri a totale carico del richiedente comprende:

  • Verifiche sull’idoneità degli alimenti ai fini del rilascio di certificati export
  • Verifiche periodiche relative all’idoneità igienico-sanitaria dell’impianto produttivo finalizzate alle esportazioni
  • Eventuali verifiche nel caso in cui lo stabilimento debba essere inserito in speciali liste per l’esportazione con ricertificazione annuale
  • Eventuale attività di supervisione dello stabilimento
  • Messa in atto di specifici piani di campionamento, se previsti dagli accordi bilaterali tra Paese Terzo e Italia.