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PA PI394896-26 per la fornitura in acquisto di sistemi radiologici polifunzionali Digitali per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e Azienda USL di Ferrara – lotto unico

Pubblicato il 11/08/2026
Sintesi

In data 04/09/2026 pubblicati chiarimenti.

In data 15/09/2026 pubblicati chiarimenti.

In data 18/09/2026 pubblicati chiarimenti.

Chiarimenti pubblicati in data 18/09/2026 

Vedi allegati:

1_Quesiti pubblicati il 17 09 2026-1;

2_Quesiti pubblicati il 17 09 2026.

Chiarimenti pubblicati in data 15/09/2026

Quesito N. 1 - Allegato A, punto 6 - movimentazione del tavolo porta-paziente/detettore Spett.le
Stazione Appaltante, con riferimento all'Allegato A - Caratteristiche di minima, punto 6
"Caratteristiche tavolo porta-paziente", tra i requisiti minimi a pena di esclusione è prevista la
seguente caratteristica: «movimentazione longitudinale e trasversale = 10 cm (manuale e
automatica) del piano porta-paziente o del detettore». Si rileva che la richiesta della
contemporanea disponibilità delle modalità manuale e automatica della movimentazione può
risultare particolarmente selettiva rispetto alle differenti architetture tecnologiche presenti sul
mercato. Esistono infatti soluzioni nelle quali la movimentazione del piano porta-paziente è
realizzata mediante piano flottante/manuale, mentre il posizionamento, la centratura e la
sincronizzazione automatica vengono assicurati attraverso la movimentazione motorizzata dello
stativo porta-tubo e/o del detettore, mediante funzionalità di auto-positioning e tracking. Tale
impostazione appare peraltro coerente con le ulteriori caratteristiche richieste nello stesso Allegato
A, tra cui la funzione di centratura automatica del tubo sul detettore, l'auto-positioning in base al
programma d'esame selezionato e la sincronizzazione tubo-detettore. Si richiama inoltre l'art. 3 del
Capitolato Speciale, secondo cui le caratteristiche richieste devono essere interpretate in coerenza
con l'art. 79 e con l'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e, laddove possano individuare una specifica
soluzione tecnologica, devono intendersi integrate dalla menzione "o equivalente". Si chiede
pertanto di confermare che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante una soluzione
nella quale la movimentazione longitudinale e trasversale = 10 cm sia realizzata in modalità
manuale oppure automatica, potendosi pertanto intendere la prescrizione come: «movimentazione
longitudinale e trasversale = 10 cm (manuale o automatica) del piano porta-paziente o del
detettore». In subordine, si chiede di confermare che sia ritenuta ammissibile, ai sensi del principio
di equivalenza di cui all'art. 79 e all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 del Capitolato
Speciale, una soluzione tecnologica che preveda la movimentazione manuale/flottante del piano
porta-paziente e che consegua automaticamente le medesime finalità di posizionamento,
centratura e sincronizzazione tubo-detettore attraverso lo stativo porta-tubo e/o il detettore.

Risposta 1:Il requisito in questione è molto articolato, quindi per consentire una adeguata
valutazione delle varie architetture offerte che potrebbero funzionalmente soddisfare in modo
equivalente e/o migliorativo alle necessità cliniche di progetto, si ritiene che le valutazioni di
rispondenza saranno esaminate nell'ambito delle specifiche qualitative di funzionalità ed
ergonomia generali dell'apparecchiatura e non nell'ambito di una testuale rispondenza di minima
alle specifiche tecniche del requisito.

Quesito:
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti relativamente ad
alcune caratteristiche tecniche richieste.
Quesito 1: 1. Sistema di comunicazione operatore-paziente È richiesto un sistema interfonico
dedicato per la comunicazione tra la sala comandi e la sala esame. Si chiede di confermare
l'accettabilità di una soluzione che non preveda un sistema interfonico integrato
nell'apparecchiatura radiologica, in quanto tale funzionalità non risulta direttamente correlata alle
prestazioni cliniche e diagnostiche del sistema RX. La comunicazione con il paziente può
comunque essere garantita secondo le procedure operative adottate dalla struttura sanitaria,
anche mediante accesso diretto alla sala esame nelle fasi precedenti all'esposizione radiologica.
Quesito 2: Detector wireless formato 40 x 40 cm È richiesta la fornitura di detector wireless formato
40 x 40 cm. Si chiede di confermare l'accettabilità di una configurazione migliorativa composta da:
•n. 2 detector digitali fissi formato 43 x 43 cm installati rispettivamente nel tavolo radiologico e nel
teleradiografo; •n. 1 detector wireless formato 35 x 43 cm. Tale configurazione garantisce
un'elevata flessibilità operativa e la disponibilità contemporanea di due detector dedicati alle
principali postazioni di esame, riducendo i tempi di movimentazione e ottimizzando il workflow
clinico.

Quesito 3: Sistema di ricarica del detector wireless È richiesta la possibilità di ricarica del detector
wireless tramite alloggiamento integrato nel tavolo radiologico e/o nel teleradiografo. Si chiede di
confermare l'accettabilità di una soluzione alternativa che preveda un supporto dedicato alla
ricarica delle batterie del detector wireless, fornito nell'ambito della fornitura. Tale soluzione
garantisce la piena operatività del sistema e la corretta gestione delle batterie, mantenendo
inalterata la funzionalità del detector wireless.


Risposta 1:
Deve essere prevista la fornitura di un sistema interfono tra la sala comandi e la sala
esame, è necessaria la presenza della funzionalità.


Risposta 2:
I detettori wireless garantiscono sia versatilità operativa, riducendo eventuali tempi di
fermo macchina in caso di verifiche, controlli o interventi di manutenzione correttiva sul detettore
stesso, che la possibilità di ridurre la dotazione dei detettori stessi, essendo potenzialmente
possibile l'interscambialità degli stessi, ottimizzando in tal modo costi di fornitura e di
manutenzione.
La soluzione a soli detettori fissi può essere considerata un elemento aggiuntivo non essendo
necessari eventuali spostamenti del detettore wireless (se non deve essere utilizzato clinicamente
fuori alloggiamento) ma potrebbe essere anche deficitaria, come sopra spiegato, in caso di
controlli o fermi macchina dovuti ad un problema tecnico al detettore fisso che potrebbero impedire
potenzialmente l'utilizzo ad esempio del tavolo radiologico.
Inoltre se i detettori wireless non vengono forniti con le caratteristiche di dimensioni richieste,
potrebbero esserci anche limiti funzionali per esami fuori alloggiamento del tavolo/teleradiografo.
Per tutte le considerazioni sopra espresse non si ritiene accettabile la vostra proposta.

Risposta 3:La soluzione alternativa non è accettabile in quanto, essendo richiesta una soluzione a detettori wireless, tale proposta impatta negativamente sulle modalità di gestione dei detettori stessi.

Quesito:
Allegato A, punti 8.1 e 8.2 - formato dei detettori Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento
all'Allegato A - Caratteristiche di minima, si rileva che: al punto 8.1, per i sistemi destinati all'Azienda
Ospedaliera, sono richiesti complessivamente n. 6 detettori, di cui n. 3 con area attiva = 40×40 cm²
(Tipo A) e n. 3 con area attiva = 34×40 cm² (Tipo B); al punto 8.2, per i sistemi destinati all'AUSL
Ferrara, sono richiesti complessivamente n. 2 detettori, di cui n. 1 Tipo A e n. 1 Tipo B. La dotazione
complessiva richiesta risulta pertanto costituita da n. 4 detettori Tipo A e n. 4 detettori Tipo B. Si
osserva che un detettore di grande formato con area attiva pari, ad esempio, a circa 43×43 cm, oltre a
soddisfare il requisito dimensionale previsto per il Tipo A, presenta dimensioni non inferiori alla soglia
minima richiesta per il Tipo B (= 34×40 cm). L'impiego uniforme di pannelli di grande formato consente
inoltre di evitare, nelle diverse proiezioni anatomiche, la necessità di modificare l'orientamento del
pannello o del relativo supporto, con conseguente semplificazione del workflow operativo. Resta
naturalmente fermo il rispetto di tutte le ulteriori caratteristiche minime previste dall'Allegato A, incluse
matrice attiva, profondità in bit, dimensione del pixel, DQE, peso massimo inclusa batteria,
caratteristiche wireless, sistemi di ricarica e resistenza/protezione del detettore. Si chiede pertanto di
confermare che sia ritenuta ammissibile, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui ai punti 8.1 e 8.2,
la fornitura di detettori tutti di grande formato Tipo A, con area attiva = 40×40 cm² (ad es. 43×43
cm), anche in sostituzione dei detettori indicati come Tipo B, senza modifica del numero complessivo
dei detettori richiesti. In caso di risposta affermativa, la configurazione proposta potrebbe pertanto
essere costituita da: 1.Azienda Ospedaliera di Ferrara: n. 6 detettori di grande formato Tipo A; 2.AUSL
Ferrara: n. 2 detettori di grande formato Tipo A; per un totale complessivo di n. 8 detettori di grande
formato, tutti conformi alle restanti caratteristiche minime previste dall'Allegato A.

Risposta:
Si conferma che le caratteristiche di minima dei detettori di tipo A soddisfano i requisiti di minima richiesti dei detettori di tipo B.

Quesito
Q1 - Regime di sicurezza applicabile e condizioni di produzione dell'Allegato G
Rilevato che i documenti di gara includono un DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 (Allegati 9 e 10,
valido come ricognitivo in gara e definitivo in contratto), mentre il par. 6.3.b del Disciplinare e l'art.
10 del Capitolato richiamano il PSC proprio del Titolo IV, si chiede di chiarire:
i.quale sia il regime applicabile alle opere di adeguamento/disinstallazione (art. 26 - rischi da
interferenza, gestiti con DUVRI e POS dell'impresa esecutrice; ovvero Titolo IV - cantieri
temporanei o mobili con PSC), e se sia dovuto un PSC in aggiunta al DUVRI;
ii.se la dichiarazione di cui all'Allegato G relativa alla figura che redige il PSC sia richiesta in ogni
caso, ovvero solo qualora le opere configurino un cantiere ex Titolo IV con presenza di più imprese
esecutrici (art. 90, cc. 3-4); e se, nel caso di esecuzione dei lavori mediante un'unica impresa
esecutrice, sia sufficiente il POS coordinato con il DUVRI, fermo restando il possesso dei requisiti
di progettazione ex par. 6.3.b;
iii.che, in ogni caso, in sede di offerta è dovuto il solo PFTE comprensivo delle "prime indicazioni e
misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di
sicurezza" (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e art. 15 dell'Allegato I.7 al medesimo decreto) e non un
PSC completo - costituendo quest'ultimo "documento complementare al progetto esecutivo" ai
sensi dell'art. 28 dell'Allegato I.7; e, ove il PSC sia dovuto, si chiede di precisare a chi ne competa
la redazione - considerato che l'art. 10 del Capitolato la pone a carico dell'aggiudicatario, mentre
ai sensi degli artt. 90-91 del D.Lgs. 81/2008 il PSC è di norma redatto dal CSP nominato dalla
Stazione Appaltante - e quale sia il ruolo attribuito al professionista indicato dal concorrente,
ossia se redazione del PSC in qualità di CSP designato dalla Stazione Appaltante, ovvero mero
apporto specialistico al progetto esecutivo e coordinamento dei POS delle imprese esecutrici da
sottoporre ai coordinatori della Stazione Appaltante. Si chiede altresì di confermare che le
eventuali funzioni di CSP e CSE saranno designate dalla Stazione Appaltante nei termini di legge
(rispettivamente all'affidamento della progettazione e prima dell'affidamento dei lavori).

Risposta:
I. Le due discipline non sono alternative ma concorrenti, e l'una non esclude l'altra per
definizione: il DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 governa i rischi da interferenza tra le
attività dell'Azienda Committente (o di terzi presenti nei luoghi) e le lavorazioni
dell'appaltatore; il Titolo IV (artt. 88 ss.) si applica invece quando le opere configurano
un cantiere temporaneo o mobile ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), del medesimo
decreto. Il discrimine non è la natura dei lavori in sé, ma la presenza - anche non
contemporanea - di più imprese esecutrici nel cantiere (art. 90, commi 3 e 4). Qualora
le opere di disinstallazione, adeguamento e installazione siano eseguite da un'unica
impresa esecutrice, non sussiste l'obbligo di nomina di CSP/CSE né si applica la
disciplina del PSC di cui agli artt. 90-91 e 100: la gestione dei rischi interferenziali resta
affidata al DUVRI, integrato dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) della singola
impresa esecutrice, coordinato con il DUVRI stesso. Qualora invece risultino coinvolte
più imprese esecutrici (anche in tempi diversi - ad esempio impresa edile e impresa
elettrica, o subappaltatori distinti), scatta l'obbligo di nomina del coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione e con esso la redazione del PSC. Si tratta quindi di
una verifica da condurre sulla configurazione concreta dell'intervento, che la ditta
aggiudicataria dovrà rappresentare nel progetto esecutivo.

II. Dichiarazione Allegato G. La dichiarazione di cui al par. 6.3.b del Disciplinare attiene al
possesso, in capo al concorrente, dei requisiti di qualificazione e capacità tecnicoprofessionale per la redazione degli elaborati progettuali con contenuto di sicurezza -
in sede di gara il PFTE comprensivo delle indicazioni di cui all'art. 15 dell'Allegato I.7, in
sede di contratto il progetto esecutivo e, ove dovuto, il PSC. È quindi un requisito di
partecipazione legato alla capacità di progettazione, non alla nomina del coordinatore
per la sicurezza, e va pertanto reso in ogni caso, indipendentemente dal fatto che
l'esecuzione dei lavori configuri poi, in concreto, un cantiere ex Titolo IV con più
imprese esecutrici. Nel caso di esecuzione mediante un'unica impresa esecutrice, in
fase esecutiva sarà sufficiente il POS coordinato con il DUVRI, fermo restando che il
concorrente deve comunque disporre - e attestarlo con l'Allegato G - della capacità
professionale per la componente di sicurezza della progettazione richiesta dal par.
6.3.b.;


III. Si conferma che in sede di offerta è dovuto il solo PFTE comprensivo delle prime indicazioni
e misure di cui all'art. 15 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, e non un PSC completo:
quest'ultimo, ai sensi dell'art. 28 del medesimo Allegato, costituisce documento
complementare al progetto esecutivo e viene quindi elaborato, ove dovuto, nella
successiva fase di progettazione esecutiva.
Si precisa, a parziale rettifica di quanto indicato all'art. 10 del Capitolato speciale, quanto segue.
L'onere economico e prestazionale di elaborare il progetto esecutivo - e, ove il cantiere configuri
le condizioni del Titolo IV, il relativo PSC - resta a carico della ditta aggiudicataria, che vi
provvede tramite il professionista in possesso dei requisiti dichiarati con l'Allegato G. Tale
professionista, tuttavia, non assume la funzione di CSP: fornisce un apporto tecnico-specialistico
alla redazione del progetto esecutivo e della relativa componente di sicurezza, che dovrà essere
sottoposta al coordinatore per la progettazione designato dalla Stazione Appaltante, il quale ne
cura la validazione ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 81/2008. In fase esecutiva, i POS delle imprese
esecutrici saranno del pari sottoposti al coordinatore per l'esecuzione nominato dalla Stazione
Appaltante. Si conferma pertanto che le eventuali funzioni di CSP e CSE, ove dovute in base alla
configurazione concreta del cantiere, saranno designate dalla Stazione Appaltante, rispettivamente
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e prima dell'affidamento
dei lavori, ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008.

Quesito:
1) Relativamente agli allegati "Allegato 7 - Descrizione attività trattamento dati" e "Allegato 8 -
Istruzioni per il responsabile del trattamento_REW_2026" si chiede se gli stessi debbano essere
sottoscritti per mera presa visione.
2) Posto che, il CCNL applicato ai propri dipendenti è stato sottoscritto congiuntamente dalle
medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con
organizzazione datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL indicato dalla stazione appaltante
(Metalmeccanici Industria), si chiede di confermare che, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs
36/2023, per tali contratti vige la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3 dell'Allegato I01
contratti collettivi e, di conseguenza, non debba essere prodotta la dichiarazione di equivalenza ai
sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice.


Risposta:
1) Si conferma;
2) Si conferma.

Quesito:
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, facciamo presente che a pagina 4 del
Disciplinare di gara è indicato che "la durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla
pubblicazione del bando".
A pagina 21 del Disciplinare è chiesto che la fideiussione "...deve avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell'offerta" e a pagina 25 si dichiara che "l'offerta vincola il
concorrente per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione
dell'offerta".
Vi chiediamo di voler confermare la correttezza delle tempistiche sopra indicate, posto che
solitamente la durata della fideiussione corrisponde alla durata dell'offerta e del procedimento di
gara.

Risposta:
Considerando che quanto previsto a pag. 4 del disciplinare di gara rappresenta il limite massimo
entro il quale si conclude la procedura, si conferma la validità dei 180 giorni previsti dallo stesso
disciplinare.

Quesito:
Con riferimento alla previsione del Capitolato Speciale - Art. 10, secondo cui "la ditta
aggiudicataria avrà l'onere di elaborare il Progetto Esecutivo dei lavori e dovrà consegnarlo entro
15 giorni solari dalla data di aggiudicazione", si chiede di confermare che il predetto termine
decorra dalla sottoscrizione del contratto tra le parti, costituendo quest'ultima il presupposto
necessario per l'affidamento delle attività professionali richieste
Tale chiarimento si rende necessario in quanto la sottoscrizione del contratto costituisce
presupposto indispensabile per garantire la remunerazione delle prestazioni professionali richieste,
anche nell'eventualità in cui codesta Amministrazione dovesse successivamente esercitare il diritto
di recesso dal rapporto contrattuale.
In subordine, qualora non sia prevista la contestuale stipula del contratto, si chiede di confermare
che, nelle more della formalizzazione dello stesso, codesta Amministrazione provvederà
all'adozione e alla trasmissione di un provvedimento di esecuzione anticipata del contratto, idoneo
a legittimare l'avvio delle attività progettuali e a garantire la copertura economica delle prestazioni
richieste all'aggiudicatario.
Distinti saluti
Risposta:
Sì conferma.

Quesito :
Si chiede gentilmente di confermare che la richiesta di produzione di una "Relazione tecnica sui
requisiti di minima punto a punto" del paragrafo 16 b del disciplinare vada espletata attraverso la
sola compilazione del documento Allegato A1- Questionario offerta tecnica.
Risposta:
Si conferma che può essere espletata con il questionario oppure con le brochure dei prodotti offerti
in gara.

Quesito :
Con riferimento al requisito previsto dal paragrafo 6.3, lettera b), si chiede gentilmente di chiarire
se la previsione costituisca un refuso, considerato che la prestazione principale della procedura è
la fornitura di sistemi radiologici, mentre la progettazione e le opere edili e impiantistiche sono
indicate come prestazioni secondarie e accessorie. Si chiede quindi di confermare se tali requisiti
debbano effettivamente essere posseduti direttamente dal concorrente ai fini della partecipazione.
In caso affermativo, tenuto conto che nel mercato di riferimento i fornitori si avvalgono
normalmente di professionisti e imprese esterne specializzate per tali attività, si chiede di
confermare che:
1.i requisiti di progettazione possano essere posseduti da uno o più professionisti qualificati esterni
all'operatore economico, indicati nell'offerta e incaricati della compilazione dell'Allegato G;
2.le opere edili e impiantistiche possano essere affidate in subappalto a un'impresa in possesso
dei requisiti necessari;
3.tenuto conto che l'attestazione SOA risulta riferita alla qualificazione per l'esecuzione dei lavori,
si chiede di chiarire se la stessa sia effettivamente richiesta nel caso in esame, considerando che il
Disciplinare indica € 40.000 per i lavori di adeguamento ed € 16.000 per le attività di
disinstallazione e smaltimento. In caso affermativo, si chiede di confermare che possa essere
prodotta la SOA pertinente dell'impresa indicata quale subappaltatrice per l'esecuzione dei lavori.
4.Con riferimento ai paragrafi 3 e 9 del Disciplinare, si chiede di confermare che il CCNL Edilizia, o
altro contratto equivalente, possa essere applicato dal subappaltatore al personale impiegato nelle
lavorazioni edili, mentre il concorrente applichi al proprio personale il CCNL relativo alle attività
direttamente svolte.
Risposta:
1) Si conferma che i requisiti di progettazione possano essere posseduti da uno o più
professionisti qualificati esterni all'operatore economico, indicati nell'offerta e incaricati della
compilazione dell'Allegato G;
2) Si conferma;
3) Si conferma;
4) Si conferma.

Quesito:
Con riferimento al criterio premiale previsto al paragrafo 18.1 del Disciplinare ossia "Possesso
della certificazione della parità di genere, di cui all'art 46-bis del codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, di cui al D.Lgs 11 aprile 2006 n.198", si chiede cortesemente di chiarire se, ai fini
dell'attribuzione del relativo punteggio, possa essere presa in considerazione anche la posizione
dell'operatore economico che, alla data di presentazione dell'offerta, abbia formalmente avviato
presso un organismo accreditato l'iter per il conseguimento della certificazione UNI/PdR 125:2022.
In tale ipotesi, si chiede altresì di precisare se possa essere ritenuta idonea un'attestazione
rilasciata dall'organismo certificatore, comprovante la presa in carico della domanda e l'avvio del
relativo procedimento.
Risposta
Per ottenere il punteggio premiale, la ditta deve essere già in possesso della certificazione
della parità di genere.

Quesito:
Relativamente alla procedura in oggetto siamo a richiedere quanto segue:
a) in relazione alle basi d'asta, chiediamo conferma del fatto che quelle indicate a pag. 10 del
disciplinare di gara non siano singolarmente superabili, soprattutto in riferimento alla posizione 1 -
Fornitura di nr. 4 sistemi radiologici digitali polifunzionali e 3 - quota lavori di adeguamento.
b)In relazione alla richiesta indicata a pag. 1 dell'allegato A - "caratteristiche di minima"
relativamente a "sistemi anticollisione per evitare collisioni con pazienti ed operatori" segnaliamo
come l'apparecchiatura venga solitamente movimentata manualmente o automaticamente a
paziente già posizionato sul tavolo o al teleradiografo, tramite telecomando wireless con operatore
in sala esame o sala controllo, o direttamente da remoto dalla sala controllo: pertanto riteniamo
pienamente corrispondente alle esigenze la dotazione di "sistemi che evitino il contatto con il
tavolo ed il teleradiografo, comprensivi dei loro vari posizionamenti" (ad esempio scorrimento
longitudinale e trasversale del piano del tavolo). Chiediamo di conseguenza di confermare che tale
soluzione possa essere accettata.
Risposta:
a) Le basi d'asta indicate non sono superabili;
b) Premesso che il principio di equivalenza tecnica si applica, cosi come espressamente
richiamato dalla documentazione, alla procedura in oggetto. Pertanto si conferma che il
requisito può essere soddisfatto in un una delle due modalità indicate nel chiarimento,
fermo restando una valutazione positiva da parte della Commissione per i sistemi che
presentano entrambi le soluzioni (manuale e automatica).

Quesito:
1)A pag. 13 del Disciplinare è riportata la seguente previsione: "L'esecuzione del contratto è
riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di
lavoro protetto occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati".
Considerato che la procedura è qualificata nella Determina a contrarre come procedura aperta ai
sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e che nella documentazione di gara non risultano richiami a
procedure riservate ai sensi dell'art. 61 del medesimo decreto, si chiede di confermare che la
suddetta previsione costituisca un mero refuso materiale e che alla procedura possano partecipare
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara.
2) Con riferimento alla prestazione secondaria "Quota complessiva lavori adeguamento"
quantificata in € 40.000,00 chiediamo di voler confermare che siano ammesse le seguenti
possibilità:
a) la partecipazione alla gara in RTI ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
con una o più imprese;
b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi
nell'oggetto della gara;
c) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere comprese
nell'oggetto dell'appalto, le relative categorie SOA nonché l'indicazione dell'attività prevalente e di
quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui
all'art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008; atteso che la documentazione di
gara non individua le categorie di lavori, i relativi requisiti di qualificazione né le modalità di
esecuzione delle prestazioni accessorie.
d) che i lavori possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che
non è necessario procedere con avvalimento stante la natura "qualificante" del subappalto
3) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di
gara, ove è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità per la redazione del
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del
progetto esecutivo, si chiede di voler confermare quanto segue:
a) che, nell'ipotesi di partecipazione mediante costituendo RTI, avvalimento oppure ricorso a
subappalto qualificante per l'esecuzione delle opere di predisposizione dei locali necessarie
all'installazione delle apparecchiature con impresa non in possesso di tale requisito, sia sufficiente
indicare il professionista o i professionisti incaricati della redazione del PFTE, del progetto
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 44, comma
3, del D.Lgs. 36/2023, senza che gli stessi debbano necessariamente assumere la veste di
componenti del Raggruppamento;
b) che, in caso di indicazione di più professionisti incaricati della redazione del PFTE, del progetto
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, gli stessi possano essere
indicati singolarmente e non siano tenuti a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo tra
Professionisti (RTP).
4) Con riferimento agli oneri di progettazione quantificati in € 4.480,00, si chiede di voler fornire il
dettaglio del relativo calcolo, specificando le prestazioni professionali incluse (PFTE, progetto
esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ecc.), i parametri utilizzati per la
determinazione del corrispettivo e gli eventuali riferimenti al D.M. 17 giugno 2016 o ad altra
metodologia adottata.
5) Con riferimento all'art. 7 del Capitolato Speciale, si chiede di voler chiarire il significato
dell'espressione "dettaglio puntuale dei protocolli di installazione e di collaudo delle
apparecchiature", atteso che la documentazione di gara non specifica i contenuti minimi richiesti
né il livello di dettaglio atteso per tale documentazione, al fine di consentire la predisposizione di
offerte omogenee e comparabili.
6) Si chiede di voler indicare in modo dettagliato gli elaborati minimi richiesti a corredo del PFTE da
presentare in sede di gara, specificando altresì se debbano essere predisposti tutti gli elaborati
previsti dalla normativa vigente per tale livello progettuale o soltanto quelli ritenuti necessari dalla
Stazione Appaltante, al fine di garantire la predisposizione di offerte omogenee e comparabili.
Risposta:
1.Si precisa che trattasi di un refuso
2.Si conferma;
3.a Si conferma;
3.b Si conferma;
4. L'importo è commisurato alla natura dell'intervento, che consiste nell'adeguamento delle sale
peraltro già dotata di analoghi sistemi funzionante e non in una nuova installazione ex novo; le
lavorazioni previste sono quelle elencate all'art. 7 del Capitolato ."
5. L'art. 7 (rubricato) Termini di garanzia e Assistenza tecnica, non riporta il testo contenuto nella
richiesta dei chiarimenti. Tuttavia il riferimento al "dettaglio puntuale dei protocolli di installazione e di
collaudo delle apparecchiature" è riportato nell'articolo 10. Riferito all'artiicolo 10 si intende che il
PFTE deve contenere, quale contenuto minimo: - la sequenza operativa delle fasi di
disinstallazione/smontaggio conservativo, installazione e collaudo, con relativa tempistica di
massima coerente con il cronoprogramma offerto; - le modalità di esecuzione delle prove
funzionali e di collaudo (documentale e strumentale) previste all'art. 11 del Capitolato, con
riferimento alle check-list di installazione e collaudo previste dal costruttore; - le interfacce con gli
impianti esistenti
6. Si precisa che non è richiesto, in questa fase, un livello di dettaglio esecutivo (rinviato al
Progetto Esecutivo da presentare post-aggiudicazione entro 15 giorni), ma un livello sufficiente a
consentire la valutazione tecnica e la comparabilità delle offerte.

Quesito:
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
a) Con riferimento ai paragrafi 9.2 e 9.3 della domanda di partecipazione, si rileva quanto segue. In
particolare, gli artt. 14, 17 e 26 del Regolamento (UE) 2024/1689 ivi richiamati disciplinano obblighi
riferiti ai sistemi di IA ad alto rischio, la cui applicazione è stata differita dalle recenti modifiche
normative introdotte al reg. (UE) 2024/1689 da parte del reg. (UE) 2026/1744. Inoltre, il quadro
riepilogativo di cui al paragrafo 9.3 richiama i paragrafi 9.4 e 9.5 della domanda di partecipazione,
che non risultano tuttavia presenti nella stessa. Si chiede pertanto conferma della possibilità di (i)
considerare, ai fini della compilazione della domanda di partecipazione, esclusivamente le prime
due righe del quadro riepilogativo, relative ai paragrafi 9.1 e 9.2; e (ii) di considerare allo stato non
applicabili le prescrizioni che richiamano le disposizioni del reg. (UE) 2024/1689 non ancora
entrate in vigore.
b) Con riferimento alla dichiarazione da rendere ai sensi del paragrafo 9.2 della domanda di
partecipazione, si evidenzia che alcuni elaborati tecnici (e.g. il progetto esecutivo) andranno
predisposti successivamente all'aggiudicazione della gara e, pertanto, in una fase successiva alla
presentazione dell'offerta. Si chiede quindi di confermare se l'eventuale utilizzo di strumenti di
intelligenza artificiale per la predisposizione di elaborati tecnici affidati a professionisti debba
essere ricompreso nella dichiarazione relativa all'utilizzo dell'IA in fase di esecuzione della
prestazione. Si chiede inoltre di confermare se tale eventuale utilizzo possa essere dichiarato non
già in sede di offerta, trattandosi di un'attività futura ed eventuale, subordinata all'aggiudicazione e
non ancora definita al momento della presentazione della domanda di partecipazione, bensì in un
momento successivo all'eventuale aggiudicazione.
c) Il punto 30 del Disciplinare di gara e gli artt. 21, 21.1, 21.2 e 21.3 del Capitolato Speciale
richiamano disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 relative ai sistemi di IA ad alto rischio
che, alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1744, non risultano ancora
applicabili. A titolo esemplificativo, l'art. 21.1 richiama obblighi riferiti ai sistemi di IA ad alto rischio
di cui all'Allegato III del Regolamento, la cui applicazione non è prevista prima di dicembre 2027.
Si chiede pertanto conferma che tutte le prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato
speciale (in particolare quelle citate al paragrafo che precede) che rinviano, direttamente o
indirettamente, a disposizioni dell'AI Act non ancora entrate in vigore debbano considerarsi, allo
stato, non applicabili.
d) La scrivente potrebbe avvalersi, in sede di predisposizione dell'offerta tecnica, del supporto di
Microsoft 365 Copilot, assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale fornito nell'ambito della
dotazione aziendale. Poiché tale strumento è fornito da terzi, la scrivente potrebbe non disporre
della documentazione tecnica del sistema, metriche di accuratezza e ulteriori informazioni
richiamate dall'art. 21.2. Si chiede pertanto conferma che gli obblighi di cui all'art. 21.2 non trovino
applicazione con riferimento a tale strumento o che si applichino unicamente nella misura in cui le
relative informazioni siano state effettivamente rese disponibili alla scrivente.
Risposta
a) Sul richiamo, nel quadro riepilogativo (punto 9.3), ai paragrafi 9.4 e 9.5 non presenti nel corpo
della domanda, si conferma che, allo stato, le dichiarazioni richieste ai concorrenti sono solo
quelle correlate ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 effettivamente presenti nel modulo riferite alle disposizioni
applicabili, ritenendosi escluse quelli che si richiamano espressamente alle parti del Regolamento
(UE) 2026/1744 procastinate;
b.Si precisa che la presente procedura di gara, oltre alla fornitura dei sistemi radiologici, richiede
espressamente, a carico del concorrente, la presentazione di un Progetto di Fattibilità TecnicoEconomica (PFTE) in sede di offerta e, in caso di aggiudicazione, di un Progetto Esecutivo (art. 7
del Capitolato Speciale; art. 6.3 del Disciplinare, requisiti di capacità tecnica per la redazione di
PFTE, PSC e progetto esecutivo). Si tratta quindi di un appalto a oggetto misto (fornitura con posa
in opera + prestazioni di progettazione.
c. Si precisa che sono da ritenersi non ancora esigibile quelli il cui richiamo esplicito attiene i
sistemi "ad alto rischio", stante il differimento al 2 dicembre 2027 disposto dal Regolamento (UE)
2026/1744. Tutte le restanti prescrizioni (es. art. 21.1, commi 1, 3 e 4: dichiarazione preventiva dei
sistemi utilizzati, prevalenza del lavoro intellettuale e supervisione umana, piena responsabilità
dell'Appaltatore anche per malfunzionamenti o "allucinazioni", riservatezza dei dati; art. 21.2,
comma 4: audit su bias/privacy/SLA; art. 21.3: sistema di penali) non richiamano né
presuppongono la qualificazione "ad alto rischio" e restano pienamente vigenti ed esigibili, in
quanto fondate sui principi generali della L. 132/2025.
d. Sull'utilizzo di Microsoft 365 Copilot in sede di predisposizione dell'offerta tecnica. Si precisa che
gli obblighi di accesso a documentazione tecnica, log di sistema e metriche di accuratezza di cui
all'art. 21.2 del Capitolato si intendono assolti nei limiti di quanto effettivamente reso disponibile
all'operatore economico dal fornitore dello strumento, in ragione della sua qualità di semplice
utilizzatore (deployer) di un sistema di terzi e non di provider. Ciò non esonera in alcun caso il
concorrente dagli obblighi di dichiarazione dell'utilizzo (punto 9.1 della domanda), di garanzia della
prevalenza del lavoro intellettuale e della supervisione umana sui contenuti prodotti, e dalla piena
responsabilità professionale sui risultati e sulla conformità dell'offerta, che gravano sul concorrente
a prescindere dalla disponibilità della documentazione tecnica del sistema di IA impiegato.

Chiarimenti pubblicati in data 04/09/2026

Quesito 1:

Con riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l'O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:
1.A) che l'ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l'operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l'O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h), comma 2 e dell'art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023;

1.B) che l'ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi.

Risposta 1.A:

Si conferma.

Risposta 1.B:

con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione lato Amministrazione aggiudicataria - NON SI PUO' CONFERMARE la limitazione proposta. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, il conflitto di interessi rileva rispetto a qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, potendone influenzare l'esito, la gestione o i risultati. L'ambito soggettivo comprende pertanto - oltre al RUP - i componenti della commissione giudicatrice, i dirigenti e ogni altro soggetto che eserciti una funzione rilevante nell'ambito della procedura o dell'esecuzione contrattuale, senza che tale platea sia limitata ai soli soggetti espressamente nominati negli atti di gara.

Quesito 2:

si chiede di confermare che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte della scrivente debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l'Operatore Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62

Risposta 2

Si conferma.

Quesito 3:

In via preliminare, si chiede se il modulo di cui all'Allegato 8- " Istruzione Trattamento dei dati personali" debba essere considerato un fac-simile, pertanto suscettibile di valutazione e possibile negoziazione tra l'operatore economico aggiudicatario e l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento. Questo, nell'ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Con riferimento specifico al contenuto del suddetto modulo, formuliamo fin da ora la seguente richiesta di chiarimento, considerando le facoltà riconosciute al Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR

Risposta 3

Il modulo Allegato 8 non è suscettibile di modifiche. Resta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria Committente, in sede di stipula del contratto, di apportare eventuali precisazioni.

Quesito 4:

SUB RESPONSABILE
Con riferimento alla possibilità di ricorrere a subappaltatori, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, al fine di evitare rallentamenti o ostacoli nell'esecuzione delle attività previste dalla presente procedura, si chiede se sia possibile prevedere, già in sede di designazione, un'autorizzazione generale all'impiego di sub-responsabili del trattamento. Tali soggetti saranno individuati in un elenco che verrà trasmesso al momento della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella composizione dei sub-responsabili impiegati, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 2, del GDPR.

Risposta 4

Con riferimento alla possibilità di ricorrere a subappaltatori e in relazione alla nomina di un sub responsabile, si segnala che in fase di stipula del contratto è possibile chiedere all'azienda sanitaria committente, l'autorizzazione a nominare un sub responsabile.

Quesito 5:

Si chiede conferma che l' Allegato_7_-_Descrizione_attivit_trattamento_dati debba essere firmato per accettazione e presa visione essendo già compilato.

Risposta 5

Si conferma.

Quesito 6:

Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare che, ai fini di tale obbligo informativo, rilevino unicamente impieghi di natura sostanziale, nei quali il sistema di intelligenza artificiale abbia contribuito in modo significativo all'elaborazione dell'offerta tecnica - nonché in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati per la predisposizione della documentazione di gara in procedure di affidamento - e non anche forme di utilizzo meramente ausiliarie e non idonee a incidere materialmente sul contenuto finale dell'offerta quali, ad esempio, l'impiego di strumenti come Microsoft Copilot, ivi inclusi eventuali agenti sviluppati con quest'ultimo, per attività di supporto strumentale, come, ad esempio, la revisione linguistica e formale di testi o ricerca di informazioni in un documento, il cui contenuto generato è in ogni caso oggetto di revisione umana

Risposta 6

Si conferma.

Quesito 7:

Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all'eventuale utilizzo, in caso di aggiudicazione, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e premesso che la descrizione dei software basati sull'intelligenza artificiale eventualmente installati nel prodotto fornito è contenuta nell'offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare se tale dichiarazione si riferisca ad attività strumentali o accessorie connesse all'esecuzione della prestazione contrattuale quali, ad esempio, attività di installazione, verifica o collaudo dei prodotti forniti o attività di formazione.

Risposta 7

Si conferma.

Quesito 8:

Con riferimento all'art. "13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" del Disciplinare di gara nell'ambito del quale viene richiesto che tutta la documentazione tecnica venga prodotta o tradotta in lingua italiana, si chiede di confermare che per le certificazioni ISO rilasciate in lingua inglese dall'ente certificatore, così come le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti e le checklist, brochure, eventuali pubblicazioni scientifiche, Dicom Conformance statement emesse in lingua inglese dal produttore non sia necessaria alcuna traduzione anche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato Sez. V, sent. Ud. 28.01.2021 15.02.2021 n. 1313)

Risposta 8

Si conferma.

Quesito 9:

Con riferimento all'art. 17 "offerta economica" del disciplinare di gara, ove viene richiesto : "Le Giustificazioni dell'offerta di cui all'articolo 110 del codice. La mancata presentazione delle giustificazioni sarà oggetto di soccorso istruttorio", e alla luce della previsione dell'art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo la quale il termine non superiore a quindici giorni ivi previsto per fornire spiegazioni sulle predette voci di prezzo non può che decorrere dall'accertamento dell'anomalia dell'offerta a seguito dell'apertura delle offerte economiche, con la presente si chiede, al fine di evitare l'ulteriore onere della formulazione in sede di offerta delle spiegazioni relative all'offerta e fermo restando l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art.110 del predetto Decreto in caso di anomalia della propria offerta, di confermare la possibilità di produrre le suddette giustificazioni solo a seguito dell'apertura delle offerte economiche in caso di riscontrata anomalia dell'offerta.

Risposta 9

La richiesta è dettata dalla necessità di contrarre le tempistiche della procedura, in caso di mancata presentazione dei suddetti giustificativi, la Stazione Appaltante opererà secondo quanto previsto dalla normativa del codice degli appalti.

Quesito 10:

Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare alle previsioni riportate all' Art.15) Penali del Capitolato Speciale, con la presente, si chiede di prevedere il limite massimo che non superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura.

Risposta 10

Si conferma quanto indicato all'art. 15 del Capitolato Speciale.

Quesito 11:

Si segnala che all'art. Art. 10) Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e lavori da realizzare", viene fatto riferimento sull'ultimo capoverso alla tac, si chiede di confermare che trattasi di refuso.

Risposta 11

Si conferma.

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