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PA PI181988-23 PA stipula AQ con unico Operatore economico per somministrazione lavoro temporaneo per l’AUSL Bologna e per conto dell’AOU e dello IOR di Bologna, dell’AUSL Imola, dell’AUSL e dell’AOU Ferrara, Montecatone. GURI 67 del 14/06/2023.

Pubblicato il 14/06/2023
In data 07/07/2023 pubblicati chiarimenti, atto di modifica capitolato, e allegato "B" integrato. In data 13/07/2023 pubblicati chiarimenti. In data 10/10/2023 pubblicata data di sblocco documentazione tecnica. In data 15/12/2023 pubblicata data di sblocco offerta economica.

Comunicazione del 15/12/2023


Si comunica che il giorno 20/12/2023 alle ore 9.30 circa si terrà la seduta virtuale per l'attribuzione coefficenti per la parte tecnica e lo sblocco delle offerte economiche relative alla procedura in oggetto

Comunicazione del 10/10/2023


Si comunica che il giorno 11/10/2023 alle ore 14.45 circa si terrà la seduta virtuale per lo sblocco della documentazione tecnica relativa alla procedura in oggetto

Chiarimenti pubblicati in data 13/07/2023

DOMANDA 1:

• CAPITOLATO DI GARA art 5H) in ordine a opere professionali ritenute non confacenti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
• CAPITOLATO DI GARA art. 14. Si chiede di rettificare specificando che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. Si chiede, inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
• CAPITOLATO DI GARA art. 21.
Si chiede di rettificare specificando che laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.
• Bozza di AQ. Art. 14. Si evidenzia che nel rapporto di somministrazione, ciascuna parte agisce in qualità di titolare autonomo dei dati rispettivamente trattati. Si invita pertanto a rettificare.
• Si chiede se sia prevista la conferma dei volumi attualmente in forza o è in previsione l'assunzione di nuove figure professionali ecc).

RISPOSTA 1:

Primo punto: si conferma quanto indicato all'art. 5h) del capitolato speciale.

Secondo punto: Si conferma l'emissione di nota di addebito, come indicato all'art. 14 del capitolato speciale;
Si confermano le penali indicate.

Terzo punto: vedasi risposta PI218979-23 punto 3) di precedente chiarimento.

Quarto punto: si conferma che si è in presenza di due Titolari autonomi di trattamento. Gli articoli riferiti al trattamento dati sono rivolti ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario.
I lavoratori somministrati saranno nominati all'inizio dell'attività lavorativa quali autorizzati al trattamento dati.
Si precisa che lo schema di contratto è uno schema "standard" per tutte le tipologie di procedure di gara.

Quinto punto: non è prevista al momento l'assunzione di nuove figure professionali.

 

DOMANDA 2:

ART. 3d
Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
ARTT. 11-16
Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).
In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave.
Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).

ART. 13
Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.

ART. 14
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro

ART. 21
Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

RISPOSTA 2:

Primo punto. Le tempistiche congrue sono le seguenti:
- il 5 del mese successivo a quello di riferimento
- il 20 del mese successivo a quello di riferimento (2° invio con dati più aggiornati)

Secondo punto: si conferma. Si precisa che gli articoli citati del capitolato sono  standard che vengono di norma inseriti in tutti i capitolati di gara. Si precisa altresì che il capitolato di gara non intende derogare alla normativa vigente richiamata, nè l'ente appaltante può comunque sostituirsi agli obblighi posti in capo alle Apl.
La stazione appaltante non ha dato indicazione sulla stipula di polizze assicurative.

Terzo punto: si conferma che si è in presenza di due Titolari autonomi di trattamento. Gli articoli riferiti al trattamento dati sono rivolti ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario.
I lavoratori somministrati saranno nominati all'inizio dell'attività lavorativa quali autorizzati al trattamento dati.

Quarto punto: si conferma l'emissione di nota di addebito, come indicato all'art. 14 del capitolato speciale.

Quinto punto: vedasi risposta PI218979-23 punto 3) di precedente chiarimento.

 

DOMANDA 3:

in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti.
* * *
Sulla salute e sicurezza.
Con riguardo a quanto previsto a pag. 10.11 Capitolato con riguardo agli obblighi in materia di salute e sicurezza, si segnala quanto segue.
Il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi:
Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015;
Appalto: art. 1655 c.c..
In particolare:
APPALTO
Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi.
In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori.
SOMMINISTRAZIONE
Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera.
In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza).
Più analiticamente:
- per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015);
- in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015);
- l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015).
- Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37).
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente:
“la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). …
spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. …
Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/).
Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.
* * *
Sulla Responsabilità
Si chiede conferma che le disposizioni di cui all’art. 16 Capitolato si riferiscano esclusivamente al personale diretto e non somministrato.
Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.
***
Sulle penali
Si chiede cortese conferma che le penali previste dall’art. 14 Capitolato, ove eventualmente comminate, potranno incidere unicamente sul margine di agenzia.
***
Sul moltiplicatore
Si chiede cortese conferma che del moltiplicatore offerto verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali e che, pertanto, non verrà tenuto in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio economico il moltiplicatore arrotondato a 2 cifre decimali risultante alla voce “valore dell’offerta economica” riportata a portale e nel file di riepilogo dell’offerta economica.
Parimenti, si chiede cortese conferma che il valore € risultante a fianco della voce “valore dell’offerta economica” sia un refuso e che il moltiplicatore sia in valore assoluto.

RISPOSTA 3:

Primo punto: si conferma che sarà in capo all'Azienda sanitaria committente la formazione sicurezza e addestramento specifici e la sorveglianza sanitaria, mentre l'Agenzia si occuperà della formazione e istruzione sulle competenze fondamentali e rischi generici sulla salute e sicurezza sul lavoro (vedi art. 10 Capitolato)

Secondo punto: si conferma. Si precisa che l'art. 16 del capitolato è uno standard che  viene di norma inserito in tutti i capitolati di gara. Si precisa altresì che il capitolato di gara non intende derogare alla normativa vigente richiamata, nè l'ente appaltante può comunque sostituirsi agli obblighi posti in capo alle Apl.
 La stazione appaltante non ha dato indicazione in materia di polizze assicurative/massimali.

Terzo punto: si conferma quanto indicato all'art. 14 del capitolato speciale.

Quarto punto: si conferma che verranno prese in considerazione per il moltiplicatore le 3 cifre decimali. A tal fine si precisa che la procedura di gara è stata caricata sul portale Sater in tal senso.
Si conferma il valore assoluto.

Chiarimenti pubblicati in data 07/07/2023:

DOMANDA 1:

1.si chiede conferma che anche oltre alle visite mediche periodiche, anche quelle pre-assuntive, sono a carico della stazione appaltante;
2. in riferimento al punto 4.1 della relazione tecnica, si chiede conferma che per territorio si fa riferimento alla regione dell'Emilia Romagna e che hai fini del raggiungimento del punteggio massimo pari a 10, occorre essere in possesso di almeno 3 filiali;
3. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15),
4. ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che le attestazioni di buon esito potranno essere presentate successivamente, ossia in caso di aggiudicazione, a comprova dei fatturati indicati;
5. premesso che:
- considerata l'effettiva carenza di personale sanitario su tutto il territorio Nazionale, così come anche pubblicato sul sito dell' Istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/politiche_sanitarie/ocseSistemaSanitario08,
- considerando l'applicazione delle penali così come indicato in corrispondenza dell'art. 14 del capitolato;

si chiede a codesta spettabile stazione appaltante
5.1. di conoscere l'incidenza della richiesta aggiuntiva del personale in possesso di competenze in ambito sanitario, rispetto al numero di risorse indicate in applicazione della clausola sociale;
5.2. se fossero state valutate e considerate nei costi da applicare al personale, misure a supporto della mobilità territoriale interregionale o internazionale (fornitura di alloggi, rimborso viaggi per trasferimenti, ecc).

RISPOSTA 1:

1. Si conferma, come da art. 10 del Capitolato: il personale somministrato, approvato dall’Azienda Sanitaria, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità piena e incondizionata alla mansione specifica, dal medico competente dell’azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali.

2. Per “territorio” si intende quello relativo all’Area Vasta Emilia Centrale, oggetto di gara, vale a dire Bologna e Provincia e Ferrara e Provincia. Si conferma il possesso di almeno 3 filiali per ottenere il massimo punteggio.

3. Si conferma.

4. Si conferma. Per il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionali è necessaria una dichiarazione che attesti i servizi analoghi svolti (art. 14), nei termini di cui  all’art. 6.3 lett. g del Disciplinare.

5.1 Non è possibile stabilire  in anticipo quale sarà l’incidenza aggiuntiva delle richieste di personale sanitario, da acquisire in futuro.

5.2 Non sono state valutate tali misure.

 

DOMANDA 2:

Con riferimento alla previsione di cui all’art. 3d) del capitolato speciale secondo cui “l’aggiudicatario dovrà trasmettere (su richiesta) la seguente documentazione: a) Idoneità sanitaria al lavoro in relazione alla qualifica posseduta senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito ospedaliero, rilasciata da un medico competente in carta libera”, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che la sorveglianza sanitaria, comprese eventuali visite preassuntive, saranno onere in capo a codesto ente come previsto ex lege.

RISPOSTA 2:

Si conferma, come indicato all'art. 10 del capitolato speciale.

 

DOMANDA 3:

in riferimento alla procedura in oggetto si chiede:
Con riferimento al sub-criterio di valutazione: “Filiali (già attive o esistenti alla scadenza della procedura di gara) e distribuzione sul territorio, di un numero > 2 (10 punti)”, si chiede gentilmente a codesto spettabile ente di confermare che esso abbia riguardo all’ambito territoriale degli enti afferenti l’Area Vasta Emilia Centrale.
RISPOSTA 3:

Si conferma (vedi precedente risposta).

 

DOMANDA 4:

Buongiorno, con riferimento a pagina 27 del Disciplinare di gara, si richiede il seguente chiarimento.
Si chiede di precisare se le 6 Relazioni tecniche richieste, debbano essere composte nel loro totale da 60 facciate (comprensive di allegati e certificazioni), oppure ognuna di essere può essere composta da 60 facciate comprensive di allegati e certificazioni.

RISPOSTA 4:

Ognuna di esse può essere composta da massimo 60 facciate.


DOMANDA 5:

si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale, previsto dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, che richiede l’“Esecuzione nell’ultimo triennio (2020-2021-2022) di almeno due servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura presso strutture sanitarie pubbliche ovvero presso strutture sanitarie private accreditate, per un valore complessivo pari a € 9.000.000,00” è soddisfatto anche qualora i servizi, svolti dalle medesime figure professionali richieste in capitolato, siano prestati presso Aziende pubbliche di Servizi alla Persona e altre strutture socio sanitarie assistenziali .

RISPOSTA 5:

Si conferma (strutture pubbliche o private accreditate).

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