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PA PI415457-26 finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un operatore economico, senza rilancio competitivo, per l’affidamento di servizi di noleggio a lungo termine senza conducente, con servizi di gestione complessiva della flotta e del car sharing aziendale, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda USL della Romagna

Pubblicato il 27/08/2026
Sintesi

In data 08/09/2026 pubblicati chiarimenti.

Chiarimenti pubblicati in data 08/09/2026

Chiarimento PI433952-26
Domanda : RICHIESTA DI PROROGA Buonasera, Considerata la complessità della procedura di gara e la necessità di completare le attività propedeutiche alla formulazione dell’offerta, con particolare riferimento all’individuazione e alla verifica dei modelli di veicoli maggiormente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, si rende necessario disporre di un termine più ampio per effettuare le opportune valutazioni. La definizione dei modelli richiede infatti un’attenta analisi della rispondenza alle specifiche previste dalla documentazione di gara, nonché le conseguenti verifiche di disponibilità e quotazione. Ulteriori approfondimenti risultano inoltre necessari per le componenti di Fleet Management e Corporate Car Sharing previste dalla procedura, che richiedono specifiche valutazioni tecniche e operative, anche con riferimento alle piattaforme di gestione, ai dispositivi telematici, alle modalità di prenotazione e accesso ai veicoli e alla relativa integrazione con i sistemi di bordo. Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire la predisposizione di un’offerta completa, accurata e pienamente conforme ai requisiti richiesti, chiediamo cortesemente di valutare la possibilità di concedere una proroga del termine attualmente previsto per la presentazione dell’offerta fino al 30 ottobre 2026. Tale estensione consentirebbe di completare adeguatamente sia le verifiche relative ai veicoli sia gli approfondimenti necessari per la corretta configurazione dei servizi di Fleet Management e Corporate Car Sharing, garantendo così una proposta quanto più possibile puntuale, completa e coerente con le esigenze della procedura. Cordiali saluti. Ufficio Gare
Risposta :
La richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta, per le motivazioni già puntualmente illustrate nei riscontri ai quesiti precedentemente evasi, ai quali si rinvia integralmente.
 
 
 
Chiarimento PI431001-26
Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, relativamente alla procedura per la quale si scrive ed in riferimento al lotto 1 e lotto 2 si rappresenta che: 1.a seguito del confronto tecnico avviato con costruttori e fornitori, sono emerse ulteriori verifiche necessarie per confermare la piena fattibilità delle configurazioni richieste. Il mercato automotive è in continua evoluzione, con aggiornamenti frequenti sia sulle disponibilità produttive sia sulle caratteristiche tecniche dei modelli. Pertanto, pur essendo in gran parte recepite le informazioni acquisite nella precedente procedura andata deserta, si rende necessario procedere a una nuova verifica puntuale dei dati di produzione, delle configurazioni tecniche e delle dotazioni richieste, anche ai fini della corretta predisposizione delle relazioni tecniche previste dalla documentazione di gara. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l’attuale termine di presentazione dell’offerta non risulta sufficiente. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di valutare una proroga del termine di presentazione dell’offerta. 2.Con riferimento all’Art. 15 Penalità e in particolare, al punto m) relativo all’applicazione della penale per il mancato rispetto del Paragrafo 4.10 “Pulizia/Lavaggi Auto”, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che tale servizio sia previsto esclusivamente per il Lotto 1. 3.Si richiede una cortese conferma in merito all’esatto perimetro dei servizi da erogare sui veicoli di proprietà dell’Azienda, così come disciplinati dal Capitolato Speciale e dalla Parte Operativa Tecnica, al fine di formulare un’offerta pienamente conforme alle aspettative della Stazione Appaltante. Nello specifico si chiede di confermare che per i veicoli in gestione debbano intendersi ricompresi esclusivamente i seguenti servizi: 1.Manutenzione ordinaria, come previsto dall’Art. 4.4; 2.Fornitura e sostituzione degli pneumatici, ai sensi dell’Art. 4.9; 3.Controlli periodici, come richiamati dall’Art. 4.4. 4.Lavaggi, come richiamati dall’Art. 4.10 Mentre le Manutenzioni straordinarie saranno remunerate extra canone ai sensi dell’Art. 4.4. 4. In riferimento all’Art. 7 – Obblighi dell’aggiudicatario, si prende atto che sono a carico dell’Appaltatore, e si intendono remunerate nei corrispettivi contrattuali, le spese e le pratiche relative al servizio di rottamazione dei veicoli di proprietà dell’Azienda Sanitaria, qualora richiesto. Si chiede cortesemente di confermare che tali oneri non comprendono le imposte di bollo e gli eventuali tributi amministrativi connessi alle pratiche di radiazione presso gli uffici competenti, in quanto trattasi di imposte dovute per legge e non riconducibili a servizi o attività dell’Appaltatore. Si rimane in attesa di un cortese riscontro. Distinti saluti.
Risposta :
1) La richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta.
Al riguardo, si evidenzia che la presente procedura costituisce la riedizione di una precedente procedura di gara conclusasi senza aggiudicazione e ne riprende, mutatis mutandis, l’impianto sostanziale della lex specialis, tenendo altresì conto delle questioni interpretative emerse e dei chiarimenti già resi nell’ambito della precedente procedura.
Ciò premesso, la Stazione Appaltante ritiene congrui e proporzionati i termini stabiliti dalla documentazione di gara per la predisposizione e la presentazione delle offerte, avuto riguardo alla natura, all’oggetto e alla complessità dell’affidamento, nonché alla circostanza che si tratta della riedizione di una procedura già precedentemente portata a conoscenza del mercato e ampiamente pubblicizzata.
Si precisa, inoltre, che i chiarimenti resi nell’ambito della presente procedura hanno natura meramente esplicativa e interpretativa delle disposizioni contenute nella lex specialis e non introducono nuovi elementi, prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali della disciplina di gara, né incidono sulla predisposizione delle offerte in misura tale da rendere necessario il differimento del relativo termine di presentazione.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per disporre la proroga richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte resta conseguentemente confermato nella data e nell’ora indicate nella documentazione di gara.
2) Si conferma.
L’art. 4.10 è espressamente rubricato “Pulizia/Lavaggi auto (LOTTO 1)” e il servizio è previsto tra le prestazioni aggiuntive unicamente del Lotto 1.
La dicitura dell’art. 15, lett. m), “Esclusivamente per lotti 1 e 2” è quindi un mero refuso e deve essere letta come riferita esclusivamente al Lotto 1.
3) Si conferma quanto previsto e disciplinato dalla lex specialis di gara.
4) Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dalla lex specialis di gara.
Conseguentemente, restano a carico dell’Appaltatore le spese, gli oneri e gli adempimenti connessi all’espletamento del servizio di rottamazione dei veicoli di proprietà delle Aziende sanitarie committenti, ivi comprese le relative pratiche amministrative.
Restano esclusi esclusivamente eventuali tributi, tasse o altri oneri che, in forza di disposizioni normative inderogabili, siano posti direttamente ed esclusivamente a carico dell’Azienda proprietaria del veicolo e non possano essere legittimamente assolti, anticipati o comunque gestiti dal soggetto incaricato del servizio.
 
 
 
Chiarimento PI427105-26
Domanda : Spett.le Ente, Data la complessità del tender e la riapertura appena avvenuta delle Case Costruttrici e degli Allestitori, si segnala la necessità di una proroga della scadenza del termine di presentazione dei chiarimenti e della scadenza di gara di 20 giorni lavorativi e la necessità di ricevere un riscontro alle richieste di chiarimento inviate con almeno 20 giorni di anticipo, al fine di lavorare le risposte per la costruzione dell’offerta di gara. 1)Capitolato Tecnico Art.15 – Penalità a) “3. E’ ammessa, su richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali già comminate qualora l’Appaltatore dimostri che l’inadempienza o il ritardo è stato determinato da forza maggiore o da altra causa a lui non imputabile; non costituiscono cause di forza maggiore l’indisponibilità di personale, di mezzi o di pezzi di ricambio, salvo che non sia dimostrata l’impossibilità di avvalersi di altro personale o diverse modalità di approvvigionamento. 4. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali nell’arco di un anno la Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.” Chiarimento: a1) Si segnala che non può essere accettata dai partecipanti l’imputazione di penali per disservizi non riconducibili alla responsabilità del Noleggiatore. Si chiede pertanto conferma che sia prevista la disapplicazione delle penali per cause di forza maggiore o comunque non imputabili al noleggiatore (es. ritardi di produzione, indisponibilità dei ricambi per intervento manutentivo, complessità dell’intervento manutentivo), che potranno essere opportunamente giustificate anche con documentazione rilasciata a supporto dai fornitori. A2) Si segnala che per la tipologia di servizio offerto e le penali che potrebbero essere applicate, la previsione di risoluzione contrattuale in caso di applicazione di n.3 penali nell’arco di un anno non risulta accettabile (Es. ritardo di consegna anche di un solo giorno di n.3 veicoli su 739). Si chiede conferma che il grave inadempimento sarà condiviso e approfondito fra le parti prima di procedere con la risoluzione contrattuale. b)“TERMINI DI CONSEGNA - mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1 “Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi” : per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna, oltre il termine indicato nell’art.3.1 della Parte Operativa Tecnica, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni veicolo che subisca la ritardata consegna o che venisse consegnato senza i dispositivi Black Box e/o Corporate Car Sharing, fino ad un massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio.” Chiarimento: Si segnala che il limite massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio risulta non commisurato all’effettivo disservizio (specie laddove il ritardo sia imputabile a ritardi di produzione delle case costruttrici o degli allestitori, eventualmente giustificati) né oggettivamente sostenibile, poiché tale rischio dovrebbe essere ponderato all’interno dell’offerta di gara (es. canone mensile €700 x 60 mesi = 42.000,00x0,25 = €10.500,00 quale ammontare delle penali per singolo veicolo). Si chiede pertanto di poter riportare al limite del 10% previsto dalla legge il tetto massimo delle penali applicabili, al fine di rendere sostenibile la partecipazione al tender. Si chiede inoltre conferma che l’eventuale erogazione di un veicolo in preassegnazione comporti la disapplicazione delle penali previste. c)“Esclusivamente per lotti 1 e 2: TEAM DEDICATO – potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) se entro 8 ore dall’invio dell’e-mail da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto, non verrà ricevuta risposta di presa in carico del problema. Potrà essere applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno sino alla risoluzione del problema, per ogni problematica non risolta entro 15 gg lavorativi dall’invio della e-mail di richiesta assistenza da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto.” Chiarimento: Si chiede conferma che la conferma di presa in carico della e-mail possa avvenire entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della stessa (dato che le 8 ore potrebbero scadere in orari di chiusura degli uffici e/o giorni festivi). Si segnala che talvolta la risoluzione delle problematiche relative a temi di cui è richiesta la gestione da parte del Team Dedicato può protrarsi anche oltre i 15 giorni lavorativi, laddove richieda un confronto e un’analisi approfondita fra le parti (es. disallineamenti contabili e/o di fatturazione). Si chiede pertanto conferma che la penale sia applicata laddove entro 15 giorni lavorativi il noleggiatore non abbia dato prova dell’avvio della procedura di risoluzione della problematica segnalata. d)“f) MANUTENZIONI - omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui al paragrafo 4.4 “Controlli periodici e manutenzione”: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato. Potrà essere applicata inoltre una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ricovero mezzi in officina previste da art. 4.4 “Controlli periodici e manutenzione” della Parte Operativa tecnica.” Chiarimento: Si chiede conferma che in caso di fornitura di veicolo sostitutivo non saranno applicate le penali previste, dato che viene garantita la mobilità del Driver. Inoltre si chiede di poter modificare, in un’ottica di sostenibilità dell’offerta, l’importo di penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo, in 1/30 del canone mensile di noleggio. Si chiede conferma che sarà applicata soltanto una delle due penali previste per il disservizio, dato che risulta eccessivamente onerosa l’applicazione di doppie penali per il medesimo evento. e)“h) VEICOLO SOSTITUTIVO - omessa fornitura del veicolo temporaneamente sostitutivo alle condizioni previste e descritte al Paragrafo 4.8, “Autoveicolo in sostituzione” della Parte Operativa tecnica: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); Mancato rispetto dei termini temporali di cui al Paragrafo 4.8 “Autoveicolo in sostituzione”, Punto 1. lettera a) e b): la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 100 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione del veicolo” Chiarimento: Nel caso in cui non fosse reperibile un veicolo sostitutivo della categoria richiesta, si chiede che la penale possa essere disapplicata nel caso in cui il noleggiatore metta a disposizione un veicolo, anche di categoria inferiore, che possa garantire la mobilità del driver. Inoltre, si chiede di poter modificare, in un’ottica di sostenibilità dell’offerta, l’importo di penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo, in 1/30 del canone mensile di noleggio. 2)Capitolato Tecnico Art.25 – Clausola di adesione “Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche ad altre Aziende appartenenti all’Area Vasta Emilia Centrale. Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.” Chiarimento: Si segnala che eventuali adesioni da parte di altre aziende potranno essere valide soltanto a fronte dell’accettazione del noleggiatore, che perverrà a seguito del buon esito delle verifiche amministrative (in materia di anti-riciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e anti-corruzione) e finanziarie eseguite sulle ragioni sociali aderenti. Tale procedura non può essere derogata. 3)Capitolato Tecnico Sez.II Art.1.1, 3.1, 3.2 – Ordini e tempi di consegna “b) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente a noleggio con altro fornitore, alla scadenza dei noleggi stessi: ?375 ad avvio del contratto; c) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente di proprietà della Amministrazione Appaltante: ?89 ad avvio del contratto; ?25 dopo dodici mesi dall’avvio del contratto;” “L'Appaltatore deve mettere a disposizione i primi 464 autoveicoli per la consegna non oltre 210 giorni solari consecutivi dal relativo ordine (ovvero offerta migliorativa del fornitore). Il termine è riferito al veicolo compreso di accessori e allestimenti completi montati..” Chiarimento: Si chiede conferma che all’avvio del contratto sia il termine di emissione dei primi ordinativi del Lotto 1 e non la data di consegna attesa. Per entrambi i Lotti di gara le tempistiche di consegna devono essere fissate in base a tempi di produzione, allestimento e approntamento indicati dalle Case Costruttrici e dagli Allestitori. Si chiede pertanto di poterne dare evidenza in fase di offerta, in base alle indicazioni dei fornitori, dato che le tempistiche richieste sono attualmente oggetto di verifica con gli stessi. Nel caso in cui fosse confermata la richiesta di consegna all’avvio del contratto, la previsione dovrebbe ritenersi contraria al favor partecipationis, dato che solo l’attuale fornitore potrebbe garantire la mobilità del personale e l’erogazione dei servizi a partire da tale data, proseguendo con il noleggio della flotta attualmente in uso. 4)Capitolato Tecnico Sez.II Art.2.2 – Manuale operativo “L'Appaltatore deve dotare ogni autoveicolo oggetto del presente appalto – ivi comprese le auto sostitutive - di un “Manuale Operativo” (o documentazione equivalente), inteso come l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o la Azienda Appaltane debbono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere custodito all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e deve contenere almeno: a) i dati identificativi dell'Azienda USL di Bologna; b) il regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, furto; c) le modalità di ritiro degli autoveicoli, di riconsegna degli autoveicoli al termine contrattuale, di richiesta auto sostitutiva; d) la richiesta di intervento su strada, di rabbocchi e di interventi di emergenza; e) la copia del modello CID (Convenzione di Indennizzo Diretto), due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell’organizzazione di assistenza su strada. f) i recapiti telefonici dell'Appaltatore e dell’organizzazione di assistenza su strada H24/24 – 7/7 giorni e trasporto verso il centro di riparazione; g) le modalità di rifornimento carburante e il tipo di carburante; h) i permessi di accesso alle zone a traffico limitato e le modalità di sosta nelle strisce blu; (Solo in riferimento a Lotto 1); i) copia delle schede di Consegna di cui al successivo Punto 3.2 – Attestazione di avvenuta consegna.” Chiarimento: a)Si segnala che a bordo del veicolo sarà fornita una drive case con i contatti utili e i link a cui reperire le informazioni operative per l’erogazione dei servizi. Si chiede conferma che tale operatività sia conforme a quanto richiesto b)Si segnala che eventuali permessi ZTL e di sosta nelle strisce blu dovranno essere richiesti da parte dell’Azienda Appaltante. Il noleggiatore, in quanto proprietario del veicolo, fornirà nulla osta per procedere con la richiesta. 5)Capitolato Tecnico Sez.II Art.3 – Carburante alla consegna “Ciascun autoveicolo dovrà essere consegnato con almeno 5 litri di carburante.” Chiarimento: Si chiede conferma che sia conforme alla richiesta la consegna dei veicoli con spia carburante spenta. 6)Capitolato Tecnico Sez.II Art.3.2 – Documenti a bordo del veicolo “b) dotato della documentazione di bordo composta da: - certificato assicurativo e carta verde; - carta di circolazione; - bollo - manuale operativo;” Chiarimento: Si segnala che la documentazione sopra elencata sarà messa a disposizione in via digitale, sul portale messo a disposizione dell’Azienda Appaltante per il monitoraggio della flotta, o via e-mail su richiesta della stessa. Si chiede conferma che tale operatività risponda alle esigenze della Stazione Appaltante. 7)Capitolato Tecnico Art.4.5.b) – Centri di servizio “Dovrà essere garantita la presenza di almeno un punto di assistenza tecnica specializzata nelle città: Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Faenza, Lugo” Chiarimento: Si segnala che eventuali interventi di manutenzione in garanzia e/o richiami tecnici dovranno essere obbligatoriamente svolti presso la rete di casa madre, che potrebbe canalizzare il veicolo presso un centro di servizio fuori dai territori indicati. 8)Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.8 – Veicolo in sostituzione “Il veicolo temporaneamente sostitutivo deve avere tutti i permessi di circolazione (zona ZTL, ecc.) previsti per il veicolo che viene sostituito (solo per Lotto 1) e deve necessariamente presentare le coperture assicurative e massimali non inferiori a quanto previsto nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.” “Il veicolo sostitutivo deve essere previsto “a guida libera” da parte di tutto il personale della Azienda Appaltante e quindi rientrare nell’utilizzo cosiddetto “in pool”; gli operatori che dovessero usufruirne non dovranno rilasciare documenti di riconoscimento privati o quant’altro di similare al momento del ritiro del veicolo sostitutivo.” Chiarimento: a)Si segnala che eventuali richieste di permesso di circolazione sono a carico dell’Utilizzatore. b)I veicoli sostitutivi vengono principalmente reperiti presso società di noleggio a breve termine, prevedono un limite di Driver registrati per l’utilizzo del veicolo. Nel caso in cui il veicolo sostitutivo sia di proprietà del noleggiatore sarà consentita la “guida libera”; c)Si segnala che le società di noleggio a breve termine prevedono coperture assicurative rispondenti agli obblighi di legge, ma che potrebbero differire per coperture (es. diritto alla rivalsa) e/o massimali rispetto alle coperture richieste nel Capitolato di gara. Il noleggiatore non può in alcun modo far fronte ad eventuali differenze assicurative su asset non di sua proprietà, poiché non ha la possibilità di stipulare polizze integrative a tal fine; dunque, si chiede di accettare le coperture e i massimali previste dai singoli RAC, che garantiranno comunque le coperture minime di legge. d)Si chiede conferma che per il Lotto 1 siano accettati veicoli appartenenti a società di noleggio a breve termine come veicoli sostitutivi provvisori. Non è possibile rispondere all’esigenza della Committente soltanto con flotta interna del noleggiatore. 9)Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.12 – Assicurazione a)Si segnala che, come in uso in tutto il mercato del noleggio a lungo termine, le garanzie diverse da RCA, Infortunio Conducente e Tutela Legale saranno fornite senza polizza assicurativa, mediante formula di limitazione di responsabilità (c.d. autoassicurazione), secondo cui il rischio resta in capo al noleggiatore, senza alcun aggravio di costi per il locatario. Tale operatività risponde, pertanto, alle richieste della Stazione Appaltante b)Si segnala che per i veicoli in noleggio a lungo termine il diritto di rivalsa è previsto, nei confronti del solo driver (e non anche dell’Amministrazione) in caso di patente scaduta o mai conseguita. Si chiede di accettare. 10)Capitolato Tecnico Sez.II Art.6 – Riconsegna a)“La Azienda Appaltante sosterrà le spese di ripristino dell’autoveicolo, previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura, solo nel caso di danneggiamenti imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo; tali spese saranno comunque valorizzate in base ai costi applicati dai fornitori dell’appaltatore abitualmente utilizzati per le attività di manutenzione ed abbattuti percentualmente in base alla vetustà e al chilometraggio dei mezzi. Non potranno essere addebitate spese di ripristino per i danni non denunciati prima della fine del contratto per i quali sarebbe stato previsto l’azzeramento delle relative franchigie. Tutte le eventuali spese di ripristino prevedono preventivamente un accordo in contraddittorio tra rappresentati dell’Amministrazione Appaltante e dell’appaltatore per fissare numero e valore economico delle stesse (anche in relazione all’abbattimento percentuale per vetustà e chilometraggio dei mezzi).” Chiarimento: Si segnala che, come in uso in tutto il mercato del noleggio a lungo termine, oltre ai danni riconducibili a incuria, negligenza, dolo, colpa grave, saranno oggetto di fatturazione extracanone a fine noleggio tutti quei danni non denunciati, attraverso i canali dedicati, prima della riconsegna del veicolo. I veicoli a fine noleggio non saranno necessariamente riparati, ma il noleggiatore emetterà fattura sulla base di un preventivo di riparazione e gli importi oggetto di fatturazione di fine contratto potranno essere anticipati alla Stazione Appaltante attraverso un file di prefatturato. Si chiede conferma che tale operatività corrisponda a quanto richiesto nel Capitolato. b)“Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o rinnovata del contratto, per fissare un appuntamento per la riconsegna che dovrà essere pianificata in accordo con le Azienda Appaltante prevedendo il ritiro o presso i servizi utilizzatori o in punti di raccolta dedicati con programmazione di max 40 unità per volta. E’ previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. In nessun caso la mancata restituzione dell’autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l’ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.” Chiarimento: Si segnala che l’Amministrazione dovrà dapprima segnalare al Fornitore la volontà di restituire il veicolo, tramite i canali dedicati. Dopodiché sarà cura del noleggiatore far contattare l’Utilizzatore per organizzare il ritiro. 11)Capitolato Tecnico Art.7 - Obblighi a)“4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi allegati, e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Azienda Sanitaria, assumendosene ogni relativa alea.” Chiarimento: Nel caso in cui una nuova normativa in materia di tassa di possesso dovesse riportare sul locatore l’obbligo di pagamento del bollo auto, il canone di noleggio dovrebbe eventualmente essere riadeguato al fine di includere il relativo importo all’interno del canone. b)“comunicare alla Azienda Sanitaria i dati relativi alle altre imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del presente appalto, con indicazione dei soggetti responsabili, per ciascuna di esse, dell’adempimento delle rispettive obbligazioni” Chiarimento: Data la numerosità dei fornitori nel mercato del noleggio a lungo termine (es. si pensi alle officine), si chiede conferma che tale obbligo sussista in caso di richiesta, da parte della Stazione Appaltante, rispetto a una specifica prestazione erogata; si segnala che potranno essere forniti i dati che il noleggiatore ha la facoltà di divulgare. c)“L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati per esigenze istituzionali o altre cause di forza maggiore.” Chiarimento: Si segnala che, ai fini della conservazione dell’equilibrio contrattuale e della sostenibilità dell’offerta imposti anche dal codice dei contratti pubblici, tale clausola non risulta accettabile dal momento in cui non si possono conoscere, ad oggi, eventuali cause di forza maggiore che potrebbero obbligare a richiedere l’attivazione dei rimedi contrattuali e/o normativi previsti per la revisione dei prezzi offerti in gara. Si chiede conferma che la clausola non escluda la facoltà di revisione dei prezzi e/o la disapplicazione delle penalità contrattualmente previste in caso di richieste che comportino maggiori oneri e/o variazioni di condizioni di mercato. d)“8. L'Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, si obbliga a: garantire l’individuazione e la presenza, sul territorio di pertinenza del lotto, per i lotti 1 e 2, di almeno un Referente Operativo che possa assicurare il necessario supporto durante l’esecuzione del contratto più un sostituto in sua vece;” Chiarimento: Si chiede conferma che la disponibilità di un referente commerciale dedicato che può recarsi in visita presso le sedi della Committente per consulenza e supporto ai fini dell’emissione degli ordinativi, sia una soluzione operativa in linea con le esigenze sottese alla richiesta. In caso contrario, potrebbe essere leso il favor partecipationis, in caso di fornitore già presente sul territorio. 12) Capitolato Tecnico Art.6 – Periodo di prova “L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di quattro mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Azienda Sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata via PEC e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art.1456 c.c. Clausola risolutiva espressa).” Chiarimento: Si rileva che tale clausola sembra porsi in contrasto con il carattere continuativo tipico del servizio di noleggio e, inoltre, non sembra neppure necessaria, giacché in caso di inadeguatezza (grave inadempimento) dell’appaltatore, sia il codice appalti che il codice civile, oltre che la lex specialis di gara, consentono all’Azienda Appaltante di risolvere il contratto con il fornitore, peraltro con aggravio per il fornitore inadempiente. Si chiede pertanto conferma che tale clausola non sia applicabile alla fornitura in oggetto. 13)Capitolato Tecnico Art.13 – Riservatezza “Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda”. Chiarimento: Si chiede conferma che si preveda la possibilità di utilizzare sistemi di memorizzazione e conservazione dei dati con accesso limitato internamente al gruppo del noleggiatore, benché appartenenti ai principali servizi di cloud disponibili sul mercato. 14)Capitolato Tecnico Art.27 – Intesa per la Legalità a)“Clausola n. 2 L’impresa si impegna a comunicare alla Azienda Sanitaria l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art.3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.” Chiarimento: Si segnala che, per la tipologia di servizio erogato, il noleggiatore prevede numerosi contratti di collaborazione continuativa per la fornitura dei servizi a tutti i propri clienti, in continua variazione (es. si pensi alla rete di officine convenzionate su tutto il territorio nazionale), per cui tale obbligo risulterebbe eccessivamente oneroso da adempiere. Si conferma, come indicato in precedente richiesta di chiarimento, la possibilità, a richiesta della Stazione Appaltante, di dare informazione sui fornitori coinvolti per l’erogazione di specifiche prestazioni. b)“Clausola n. 4 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.” “Clausola n. 8 La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.” Chiarimento: Si chiede conferma che tali clausole, che obbligano a comunicazioni verso la specifica Prefettura con cui l’Azienda Appaltante ha siglato l’Intesa, siano applicabili soltanto verso eventuali Appaltatori che abbiano sede sullo stesso territorio. c)“Clausola n. 10 La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.” Chiarimento: I subcontratti relativi alla fornitura in oggetto sono, per definizione, contratti già conclusi al momento della partecipazione alla gara, per cui non è possibile procedere all'inserimento di una specifica clausola. I fornitori del noleggiatore hanno sottoscritto contratti che prevedono il rispetto del Codice Etico dello stesso, con principi assimilabili a quanto sancito nell’Intesa per la Legalità siglata dalla Stazione Appaltante. Si ritiene pertanto che la richiesta sia ottemperata tramite la sottoscrizione di tali accordi. 15)Capitolato Tecnico Sez.II Art.7 – Fornitura stazioni di ricarica a)Si chiede conferma che la fornitura sia esclusa dalla base d’asta per ciascun Lotto indicata all’art.3 del Disciplinare di gara alla voce “Noleggio veicoli e loro gestione”; b)Si chiede di poter specificare, per entrambi i lotti, le sedi presso cui dovrebbero essere installate le colonnine/wall box; c)Si chiede di specificare se unitamente alla stazione di ricarica debba essere inclusa nel servizio anche l’erogazione dell’energia elettrica. Laddove l’approvvigionamento di energia elettrica sia in capo alla Stazione Appaltante, si chiede di poter conoscere il fornitore ingaggiato; d)Per la tipologia di servizio richiesto, che esula dal settore di mercato del noleggio a lungo termine, al fine di fornire un servizio di primaria qualità, si chiede conferma che lo stesso possa essere erogato mediante contratti stipulati direttamente tra l’Azienda Appaltante e un fornitore terzo, individuato dal noleggiatore, pertanto svincolato dall’offerta di gara, relativa al servizio di noleggio di veicoli.
Risposta :
Richiesta di proroga dei termini: la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta.
Al riguardo, si evidenzia che la presente procedura costituisce la riedizione di una precedente procedura di gara conclusasi senza aggiudicazione e ne riprende, mutatis mutandis, l’impianto sostanziale della lex specialis, tenendo altresì conto delle questioni interpretative emerse e dei chiarimenti già resi nell’ambito della precedente procedura.
Ciò premesso, la Stazione Appaltante ritiene congrui e proporzionati i termini stabiliti dalla documentazione di gara per la predisposizione e la presentazione delle offerte, avuto riguardo alla natura, all’oggetto e alla complessità dell’affidamento, nonché alla circostanza che si tratta della riedizione di una procedura già precedentemente portata a conoscenza del mercato e ampiamente pubblicizzata.
Si precisa, inoltre, che i chiarimenti resi nell’ambito della presente procedura hanno natura meramente esplicativa e interpretativa delle disposizioni contenute nella lex specialis e non introducono nuovi elementi, prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali della disciplina di gara, né incidono sulla predisposizione delle offerte in misura tale da rendere necessario il differimento del relativo termine di presentazione.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per disporre la proroga richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte resta conseguentemente confermato nella data e nell’ora indicate nella documentazione di gara.
1.a1)
Si conferma.
Ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale, la penale può essere disapplicata, in tutto o in parte, qualora l’Appaltatore dimostri che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da causa di forza maggiore ovvero da altra circostanza a esso non imputabile.
Resta fermo che eventuali ritardi di produzione, indisponibilità di ricambi, difficoltà di approvvigionamento o particolare complessità degli interventi manutentivi non costituiscono, di per sé e automaticamente, cause esimenti. Tali circostanze dovranno essere valutate caso per caso, sulla base di idonea documentazione probatoria, previa tempestiva comunicazione al Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente e purché risulti dimostrato il concreto nesso causale tra l’evento dedotto e l’inadempimento, nonché l’impossibilità, nonostante l’adozione della dovuta diligenza professionale, di ricorrere a soluzioni alternative ragionevolmente esigibili.
Resta pertanto impregiudicata la valutazione del Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per la disapplicazione totale o parziale della penale.
1.a2)
Si conferma.
La sussistenza di un “grave inadempimento” sarà oggetto di specifica istruttoria e non potrà essere desunta automaticamente dal mero numero delle penali applicate.
La clausola, infatti, non configura un’ipotesi di risoluzione automatica al verificarsi della terza penale, bensì attribuisce al Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente la facoltà di valutare, in concreto, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Tale valutazione sarà effettuata nel rispetto del principio del contraddittorio, previa contestazione degli addebiti e valutazione delle eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore, tenendo conto, tra l’altro, della natura e gravità degli inadempimenti, della loro eventuale reiterazione, dell’incidenza degli stessi sulla regolare e continuativa esecuzione delle prestazioni e della proporzionalità della misura risolutiva rispetto alle circostanze concretamente accertate.
1.b)
Si conferma il limite complessivo delle penali nella misura del 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Si conferma, altresì, che la tempestiva messa a disposizione di un veicolo in preassegnazione, conforme alle condizioni previste dal Capitolato, comporta, per il periodo di preassegnazione ivi disciplinato, la non applicazione della penale relativa al ritardo nella consegna del veicolo definitivo.
Resta fermo che, decorso il periodo massimo di preassegnazione previsto dal Capitolato senza che sia intervenuta la consegna del veicolo definitivo, troverà applicazione la disciplina delle penali prevista dalla lex specialis.
1.c)
Si precisa che il termine di 8 ore deve intendersi riferito a ore lavorative ricadenti nell’orario di operatività del servizio, in coerenza con quanto previsto dall’art. 4.1 del Capitolato e con la disciplina di cui all’art. 15 relativa alle comunicazioni trasmesse in fascia feriale.
Con riferimento al termine di 15 giorni, si precisa che la mera apertura della pratica o della segnalazione non equivale, di per sé, alla risoluzione della problematica. Resta tuttavia fermo che la penale non trova applicazione qualora l’Appaltatore dimostri che il mancato completamento dell’intervento entro il termine previsto sia dipeso da circostanze oggettive a esso non imputabili, adeguatamente documentate, purché risulti altresì comprovata la tempestiva e diligente attivazione dell’Appaltatore, nonché l’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per assicurare la risoluzione della problematica nel minor tempo possibile.
La valutazione circa la sussistenza delle predette circostanze sarà effettuata dal Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente sulla base degli elementi documentali prodotti e delle circostanze del caso concreto; inoltre, mantiene in capo al Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente la valutazione concreta della causa esimente, evitando che la semplice allegazione di una difficoltà da parte dell’operatore determini automaticamente la disapplicazione della penale.
1.d)
Si precisa che la messa a disposizione di un veicolo sostitutivo è finalizzata a garantire la continuità della mobilità, ma non fa venir meno, di per sé, l’obbligo dell’Appaltatore di eseguire tempestivamente gli interventi di manutenzione sul veicolo interessato; conseguentemente, tale circostanza non determina automaticamente la disapplicazione della relativa penale.
Non si accoglie la richiesta di sostituire la penale giornaliera prevista dalla lex specialis con una penale commisurata a 1/30 del canone mensile. Resta pertanto confermata, sul punto, la disciplina prevista dal Capitolato.
Si precisa, altresì, che le diverse penali possono trovare applicazione cumulativa esclusivamente qualora siano riferite a condotte o inadempimenti distinti e autonomamente rilevanti (a titolo esemplificativo, irregolarità nell’esecuzione dell’intervento e autonomo ritardo nel ricovero del veicolo). Non si procederà, viceversa, alla duplicazione dell’applicazione di penali aventi ad oggetto il medesimo fatto o il medesimo inadempimento, nel rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
1.e)
Si conferma che il Capitolato ammette espressamente che il veicolo temporaneamente sostitutivo possa essere anche di tipologia inferiore rispetto a quello sostituito. Pertanto, la mera assegnazione di un veicolo di tipologia inferiore non integra, di per sé, un inadempimento contrattuale e non costituisce autonomo presupposto per l’applicazione della penale, purché il veicolo sostitutivo risulti idoneo all’utilizzo richiesto e siano integralmente rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla lex specialis, con particolare riferimento ai tempi di messa a disposizione, alle coperture assicurative e ai relativi massimali, nonché alle condizioni di utilizzo e di guida.
Non si accoglie, invece, la richiesta di rideterminare la penale giornaliera nella misura di 1/30 del canone mensile. Resta pertanto confermata, sul punto, la disciplina prevista dal Capitolato, fermo restando il limite complessivo delle penali previsto dalla normativa vigente e dalla lex specialis.
2)
Si precisa che l’adesione, configurata dalla lex specialis quale opzione ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, è riferita agli enti pubblici individuati negli atti di gara e, nella fattispecie, alle ulteriori Aziende sanitarie appartenenti all’Area Vasta Emilia Centrale (AVEC).
L’eventuale esercizio dell’opzione sarà disposto dalla Stazione Appaltante, sulla base delle esigenze concretamente rilevate, entro il perimetro soggettivo, prestazionale, quantitativo ed economico già previsto e valorizzato negli atti di gara e, comunque, nei limiti massimi dell’Accordo Quadro.
Non si accoglie, pertanto, la richiesta di subordinare l’adesione a una nuova e discrezionale accettazione da parte dell’Appaltatore, trattandosi dell’esercizio di un’opzione contrattuale già contemplata dalla lex specialis e considerata ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento.
Resta fermo il rispetto degli obblighi inderogabili previsti dalla normativa vigente; tali adempimenti, tuttavia, non attribuiscono all’Appaltatore un autonomo diritto potestativo di rifiutare l’adesione.
3)
Si conferma che l’espressione “ad avvio del contratto” individua il momento programmato per l’emissione e/o l’attivazione dei primi ordinativi e non implica la contestuale o immediata consegna dei veicoli.
Restano, pertanto, integralmente confermati i termini e le modalità di consegna previsti dal Capitolato Speciale, decorrenti secondo quanto ivi specificamente stabilito.
4)
a) Si precisa che la “drive case”, contenente contatti e collegamenti alla documentazione, può essere ammessa quale modalità equivalente di messa a disposizione delle informazioni purché garantisca, a bordo del veicolo e in modo immediatamente accessibile e fruibile, la disponibilità di tutte le informazioni e della documentazione espressamente richiesta dal Capitolato.
La mera indicazione di collegamenti (link) non è, invece, sufficiente con riferimento ai documenti o agli elementi che la lex specialis richiede espressamente siano presenti e disponibili a bordo del veicolo, anche ai fini del loro immediato utilizzo.
b) Con riferimento al Lotto 1, si conferma che tutti i veicoli sostitutivi devono essere muniti dei medesimi permessi e delle autorizzazioni alla circolazione previsti per il veicolo sostituito, ivi compresi, ove applicabili, i permessi necessari per l’accesso e la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).
Resta pertanto confermato, sul punto, quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale.
5)
Non si conferma quanto prospettato. Resta fermo l’obbligo, previsto dal Capitolato Speciale, di consegnare ciascun veicolo con una dotazione minima di carburante pari ad almeno 5 litri.
Non sono pertanto ammesse modalità alternative o equivalenti rispetto al quantitativo minimo espressamente previsto dalla lex specialis.
6)
Si ammette la disponibilità in formato digitale esclusivamente per i documenti per i quali la normativa vigente consenta tale modalità, purché la relativa consultazione sia immediata e agevole e non pregiudichi né l’utilizzo del veicolo né l’espletamento degli eventuali controlli su strada da parte delle Autorità competenti.
Per i documenti per i quali la normativa vigente o la lex specialis richiedano la presenza a bordo del veicolo, resta fermo l’obbligo di garantirne la disponibilità secondo le modalità prescritte.
Non è pertanto ammessa una generalizzata sostituzione della documentazione di bordo con documentazione esclusivamente digitale.
7)
Resta fermo l’obbligo di garantire la presenza di almeno un punto di assistenza tecnica specializzata nelle città indicate dal Capitolato.
Si precisa, tuttavia, che, qualora specifici interventi in garanzia o richiami tecnici debbano essere necessariamente eseguiti, in forza di prescrizioni vincolanti della Casa costruttrice, presso strutture appartenenti alla rete ufficiale ubicate al di fuori dei territori indicati dalla lex specialis, il ricorso a tali strutture è ammesso in via eccezionale e limitatamente agli interventi per i quali ricorra tale necessità.
In tali ipotesi, l’Appaltatore dovrà fornire idonea documentazione comprovante la necessità del ricorso alla struttura esterna e garantire, a propria cura e onere, la continuità del servizio, restando integralmente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali e dei livelli prestazionali previsti dal Capitolato.
Tale previsione non costituisce deroga generale al requisito territoriale previsto dalla lex specialis e non potrà, pertanto, tradursi in una modalità ordinaria di esecuzione del servizio.
8)
a) Non si conferma, in via generale, che gli adempimenti relativi ai permessi di circolazione siano posti a carico dell’Utilizzatore. L’art. 4.8 del Capitolato prevede, infatti, che il veicolo sostitutivo disponga dei permessi previsti per il veicolo sostituito. Resta pertanto fermo, sul punto, quanto stabilito dalla lex specialis.
b) Con riferimento al Lotto 2, si conferma che il Capitolato ammette espressamente il ricorso a società di noleggio a breve termine per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo e consente la registrazione di più driver, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda.
c) Si conferma.
d) Si conferma che il Capitolato consente espressamente che il veicolo temporaneamente sostitutivo possa essere anche di tipologia inferiore rispetto al veicolo sostituito, fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori condizioni e caratteristiche richieste dalla lex specialis.
9)
a) Si conferma integralmente quanto previsto dalla lex specialis.
b) Si conferma.
10.a)
Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale.
10.b)
Non si accoglie la richiesta di modificare la procedura di riconsegna prevista dal Capitolato. La lex specialis stabilisce espressamente che sia il Fornitore a contattare l’Amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza, al fine di concordare e pianificare le operazioni di riconsegna dei veicoli.
Resta ferma la necessaria collaborazione dell’Amministrazione nella definizione delle modalità operative della riconsegna, con particolare riferimento alla data, al luogo e alla messa a disposizione dei veicoli, secondo quanto previsto dal Capitolato.
Resta pertanto integralmente confermata, sul punto, la disciplina recata dalla lex specialis.
11.a)
Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale.
11.b)
Si conferma.
11.c)
Si conferma che la clausola in esame non esclude né limita l’applicazione delle disposizioni imperative del D.Lgs. n. 36/2023 e dei relativi rimedi, ivi compresi quelli previsti dagli artt. 9, 60 e 120 del Codice, né preclude la disapplicazione, totale o parziale, delle penali qualora ricorrano cause di forza maggiore o altre circostanze non imputabili all’Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del Capitolato Speciale.
Resta fermo, tuttavia, che non sussiste un diritto generalizzato e automatico alla revisione dei prezzi, alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali o al riconoscimento di maggiori compensi in conseguenza di qualsiasi sopravvenienza, maggiore onere o variazione delle condizioni di mercato.
11.d)
Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale.
Al riguardo, si precisa che il requisito della “presenza sul territorio” non implica necessariamente la disponibilità di una sede operativa, né il domicilio o la residenza stabile del referente nel territorio del Lotto, purché siano in concreto garantite l’effettiva reperibilità, la tempestività di intervento e la possibilità di assicurare la presenza presso le sedi della Committente ogniqualvolta ciò si renda necessario per la corretta esecuzione del servizio.
La figura del referente potrà pertanto coincidere anche con un referente commerciale, a condizione che quest’ultimo svolga effettivamente tutte le funzioni operative attribuite al Referente Operativo dalla lex specialis e che sia altresì garantita la disponibilità del relativo sostituto, secondo quanto previsto dal Capitolato.
Resta fermo che la qualificazione formale attribuita al referente non può comportare alcuna limitazione o attenuazione delle funzioni, degli obblighi e dei livelli di operatività richiesti dal Capitolato.
12)
Si conferma l’applicabilità della clausola. Il periodo di prova costituisce una specifica fase di verifica iniziale della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e il Capitolato Speciale prevede, in caso di riscontrate criticità o difformità, la relativa contestazione e la preventiva diffida ad adempiere prima dell’eventuale risoluzione del contratto.
L’eventuale risoluzione non opera automaticamente, ma presuppone l’accertamento di inadempimenti effettivi e persistenti, adeguatamente contestati e motivati, all’esito del relativo procedimento e nel rispetto della disciplina inderogabile prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, ivi compreso quanto disposto dall’art. 122.
L’eventuale affidamento al concorrente che segue in graduatoria potrà avvenire esclusivamente in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dall’art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.
Resta pertanto integralmente confermata, sul punto, la disciplina prevista dal Capitolato Speciale, da applicarsi in conformità alle disposizioni imperative del Codice dei contratti pubblici.
13)
La possibilità è ammessa previa specifica autorizzazione delle Aziende sanitarie committenti e subordinatamente alla verifica della conformità della soluzione proposta alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché alle ulteriori disposizioni applicabili in materia di sicurezza e trattamento dei dati.
La relativa valutazione sarà effettuata con il coinvolgimento dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD/DPO) delle Aziende sanitarie committenti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine di verificare la conformità della soluzione proposta agli obblighi e alle garanzie previsti dalla normativa vigente.
L’autorizzazione non potrà, pertanto, ritenersi concessa in via generale o preventiva, ma sarà subordinata alla positiva conclusione delle verifiche di competenza.
14.a)
Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale. La clausola in esame recepisce le previsioni dell’Intesa per la Legalità richiamata dalla lex specialis e trova applicazione secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.
14.b)
Non si conferma la prospettata limitazione dell’applicabilità delle clausole ai soli operatori economici aventi sede nel territorio bolognese. Le relative disposizioni sono recepite nella lex specialis quale disciplina contrattuale dell’affidamento e, pertanto, sono vincolanti per l’aggiudicatario indipendentemente dall’ubicazione della relativa sede legale, nei termini e secondo le modalità previste dalla documentazione di gara.
14.c)
Non si conferma che il richiamo al Codice Etico adottato dal noleggiatore possa ritenersi equivalente all’adempimento dello specifico obbligo previsto dalla clausola n. 10. Con riferimento ai subcontratti rientranti nell’ambito di applicazione della predetta disposizione e comunque rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà assicurare l’inserimento e l’espressa accettazione della clausola risolutiva prevista dalla lex specialis.
Resta pertanto fermo che l’adozione o il richiamo a disposizioni interne di carattere etico o comportamentale non può sostituire uno specifico obbligo contrattuale espressamente previsto dalla documentazione di gara.
15)
a) La fornitura delle stazioni di ricarica costituisce una fornitura opzionale, remunerata a misura sulla base dei prezzi offerti dall’aggiudicatario. Il relativo importo non è ricompreso nell’importo posto a base della voce relativa al “noleggio dei veicoli e relativa gestione”, ma è considerato nell’ambito del valore delle opzioni e nei relativi limiti economici individuati dalla documentazione di gara. Si conferma, altresì, che il prezzo relativo a tale opzione non concorre all’attribuzione del punteggio economico.
b) Le sedi di destinazione delle stazioni di ricarica non sono predeterminate e saranno individuate dalle Aziende sanitarie committenti in relazione alle rispettive esigenze, in sede di emissione dei relativi ordinativi. L’installazione delle stazioni di ricarica sarà curata dagli Uffici Tecnici delle Aziende interessate, secondo le modalità organizzative di rispettiva competenza.
c) Si conferma che la fornitura e i relativi costi dell’energia elettrica non rientrano tra le prestazioni poste a carico dell’aggiudicatario ai sensi della lex specialis di gara e restano, pertanto, a carico delle Aziende sanitarie committenti.
Conseguentemente, l’indicazione del relativo fornitore di energia elettrica non assume rilevanza ai fini della partecipazione alla procedura né incide sulla corretta formulazione dell’offerta e, pertanto, non si ritiene necessario fornire tale informazione.
d) Non si conferma la possibilità che, in caso di esercizio dell’opzione, la relativa prestazione venga svincolata dall’appalto mediante la stipulazione diretta, da parte dell’Azienda, di un autonomo rapporto contrattuale con un soggetto terzo individuato dall’aggiudicatario. Qualora l’opzione venga esercitata, la relativa obbligazione contrattuale resta in capo all’aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla lex specialis.
L’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nell’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel rispetto delle forme, delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, in relazione alla concreta configurazione del rapporto, ferma restando la responsabilità dell’aggiudicatario nei confronti della Committente per la corretta esecuzione della prestazione.
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