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PA PI352147-26 per il servizio di noleggio macchine per le erogazioni delle colazioni nei reparti non di degenza (Dialisi, Day H, Day S,) per l’Azienda USL di Bologna

Pubblicato il 15/07/2026
Sintesi

In data 18/08/2026 pubblicati chiarimenti.

Chiarimenti pubblicati in data 18/08/2026

DOMANDA:

Oggetto: Istanza di chiarimento e richiesta di rettifica in autotutela – Procedura di gara Codice CIG BC5EDB47DD – Requisito di qualificazione "Certificazione TQS Vending". Alla cortese attenzione del RUP / Ufficio Gare, La scrivente (Ditta), intende sottoporre all’attenzione della Stazione Appaltante una criticità tecnica relativa al requisito di partecipazione concernente la certificazione "TQS Vending". Analisi tecnica dell'incongruenza L'oggetto della presente procedura riguarda la fornitura a noleggio/comodato d’uso di sistemi di erogazione bevande (dispenser). Tale servizio si configura come Food & Beverage Global Service e si distingue radicalmente dal settore del "vending commerciale", il quale ha per oggetto esclusivo la distribuzione automatica di beni somministrati direttamente dall’utente finale e previo pagamento di un corrispettivo economico. Inoltre nel vending, la gestione del distributore è in carico all’azienda fornitrice sia per il rilascio della scia sanitaria che per tutta la filiera di gestione. La certificazione "TQS Vending", per sua natura statutaria, è riferita a questi operatori del settore della distribuzione automatica di prodotti alimentari, un perimetro operativo che non contempla le specifiche soluzioni di erogazione a flusso libero previste dal capitolato tecnico in oggetto. L'imposizione di tale certificazione richiesta da i CAM vending, risulta pertanto un requisito estraneo all'oggetto dell'appalto e tecnicamente non pertinente. 2.2.5 Inapplicabilità della certificazione TQS Vending al servizio di erogazione a flusso libero. Si contesta l'imposizione della certificazione "TQS Vending" come requisito obbligatorio di partecipazione. Tale standard, richiamato nel contesto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi di ristoro con distributori automatici, è concepito specificamente per il settore della distribuzione automatica di prodotti alimentari confezionati. La natura del servizio offerto da (Ditta) — fornitura di sistemi di erogazione bevande a flusso libero (Global Service) — ricade in un ambito operativo distinto. Per tali impianti, la conformità igienico-sanitaria è garantita dall'adozione di protocolli specifici e validati, quali il "Manuale di corretta prassi igienica per la Distribuzione di acqua Affinata, Refrigerata e/o Gasata da Unità Distributive automatiche aperte al pubblico" (MCDA), redatto da AQUA ITALIA e UTILITALIA e validato dal Ministero della Salute. Pertanto, pretendere la certificazione TQS Vending per un servizio che esula dalla distribuzione di prodotti confezionati configura un requisito non pertinente e sproporzionato, non giustificato dagli obiettivi di tutela del consumatore, già pienamente soddisfatti dall'applicazione dei protocolli tecnici specifici del comparto. Motivazione giuridica della contestazione Si fa presente che l'imposizione di tale requisito, qualora interpretato come vincolante per l'ammissione alla gara, risulta in contrasto con: •Principio di Proporzionalità: Il requisito richiesto non è correlato alle prestazioni oggetto di affidamento, configurandosi come un onere sproporzionato che non trova giustificazione nella natura del servizio da rendere. •Principio di Massima Partecipazione: L'inserimento di una certificazione di settore specifica (e non esaustiva) limita ingiustificatamente la platea dei concorrenti, escludendo operatori qualificati che, pur possedendo standard qualitativi d’eccellenza, operano in un segmento merceologico distinto. Standard di Qualità Sostitutivi La scrivente sottolinea come, pur non essendo inquadrabile nel settore vending tradizionale, (Ditta) garantisce standard di sicurezza, gestione dei processi e sostenibilità energetica certificati da enti terzi, ampiamente sovrapponibili e superiori agli obiettivi qualitativi perseguiti dalla TQS Vending, nello specifico: •Certificazioni di processo e gestione: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. •Conformità normativa tecnica: Certificazione F-GAS (IMQ) per i circuiti refrigeranti. •Efficienza energetica: Prestazioni misurate secondo il protocollo E.V.A. - E.M.P. Richiesta

Alla luce di quanto esposto, si richiede formalmente: Visto che a nostro parere l’applicazione alla gara dei Cam Vending non risulta pertinente, di eliminare dalla gara tale richiamo In subordine di confermare che la certificazione "TQS Vending" non costituisca un requisito essenziale di ammissione. Certi di un riscontro che vada nel senso della massima apertura e competitività della procedura, restiamo in attesa di cortese urgente riscontro.

RISPOSTA:

La Stazione Appaltante prende atto che l'istante ha formulato la propria richiesta partendo dal presupposto che la "Certificazione TQS Vending" sia stata imposta come requisito obbligatorio di partecipazione alla presente gara. Al riguardo, si chiarisce e si conferma definitivamente che nessun atto della presente procedura di gara (Capitolato Speciale, Disciplinare di Gara, Lettera di Invito o altro allegato) richiede il possesso della certificazione "TQS Vending" come requisito di ammissione o di qualificazione.

Tale circostanza è peraltro anche confermata dal Disciplinare di gara (Par. 6.3), il quale stabilisce espressamente che "La presente procedura di gara non prevede il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale".

La richiesta è pertanto assorbita dalla presente precisazione, non essendo tale requisito in alcun modo richiesto, valutato o imposto dalla documentazione di gara.

In merito all’inquadramento del servizio e l’applicazione dei CAM, si contesta l'applicabilità dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) sostenendo che il servizio di "erogazione a flusso libero" (Global Service) si distinguerebbe radicalmente dal settore del "vending commerciale" e che, pertanto, l'applicazione dei CAM sarebbe estranea all'oggetto dell'appalto. Tale assunto è giuridicamente infondato e la relativa richiesta di eliminazione del richiamo ai CAM deve intendersi respinta.

A tal proposito si precisa e si sottolinea quanto segue:

- Il D.M. 9 aprile 2025 (recante "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili") individua il proprio ambito di applicazione (Allegato 1, Capitolo 2) nei "servizi di ristoro con l’installazione e la gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua".

- L'applicazione di tale decreto è obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti), che impone alle Stazioni Appaltanti l'inserimento dei CAM nella documentazione progettuale e di gara. La Stazione Appaltante non ha alcun potere discrezionale di deroga o di esclusione.

- Il perimetro normativo dei CAM ricomprende a pieno titolo le macchine erogatrici di bevande, a prescindere dal fatto che l'erogazione avvenga previo pagamento di un corrispettivo da parte dell'utente finale (vending tradizionale) o in regime di flusso libero con fornitura dei prodotti a cura della P.A. (come nel caso di specie). La natura dell'erogazione non muta l'oggetto dell'appalto, che rimane un servizio di ristoro tramite macchine distributrici.

Per quanto concerne il possesso di standard di sicurezza e gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, certificazione F-GAS, protocollo E.V.A. - E.M.P.), al riguardo, si precisa che Il rispetto del protocollo E.V.A. - E.M.P. per l'efficienza energetica e la conformità in materia di gas refrigeranti (F-GAS) è già previsto e obbligatorio in forza di quanto disposto dal punto 2.1.5 ("Consumi energetici e gas refrigeranti") del D.M. 9 aprile 2025 (CAM Ristoro), richiamato all'Art. 1 e Art. 6 del Capitolato Speciale.

Pertanto, gli standard qualitativi e tecnici proposti risultano già integralmente accolti e valorizzati dalla documentazione di gara vigente.

Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in merito alla ripartizione degli obblighi contrattuali derivanti dai CAM, si precisa che gli obblighi previsti dal D.M. 9 aprile 2025 gravano su diverse componenti del servizio:

- le specifiche tecniche dei distributori (allaccio idrico, materiali caldaie, efficienza energetica, gas refrigeranti) e le clausole di manutenzione e riduzione dei consumi (punti 2.1.4, 2.1.5 e 2.2.5 del CAM) sono a totale carico dell'aggiudicatario, in quanto riguardanti le macchine oggetto del noleggio;

- gli obblighi relativi alle tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti (punto 2.2.2 del CAM, concernente le bevande calde solubili come orzo, latte in polvere, tè) ricadono sui prodotti forniti direttamente dall'Azienda USL, come esplicitamente previsto dall'Art. 6 del Capitolato Speciale.

Alla luce di quanto esposto, l'istanza di rettifica in autotutela finalizzata all'eliminazione del richiamo ai CAM dalla presente procedura di gara è respinta, trattandosi di adempimento obbligatorio per legge. Si confermano, viceversa, gli atti di gara così come redatti, precisando in maniera definitiva che la certificazione "TQS Vending" non è in alcun modo richiesta.