PA PI170756-26 per l’affidamento del servizio di trasporto aereo urgente di organi umani ed equipe medica per conto dell’Azienda USL di Bologna
In data 10/04/2026 pubblicati determina di modifica, capitolato speciale revisionato, allegato 5 revisionato, delibera della RER n. 281/2026
In data 29/04/2026 pubblicati determina di modifica allegato e proroga dei termini di ricezione delle offerte, allegato rettificato.
In data 30/04/2026 pubblicati chiarimenti.
Chiarimenti pubblicati in data 30/04/2026
Quesito 1:
si ritiene opportuno evidenziare che, anche alla luce di quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni aggiornato nel 2025, non risulta chiaro quale tipologia di tracciabilità sia richiesta, né attraverso quali software debba essere garantita.
Risposta 1:
Come riportato nelle pubblicazioni di riferimento “per tracciabilità si intende la capacità di localizzare ed identificare l’organo in qualsiasi fase del processo che va dal momento del prelievo al trapianto o allo smaltimento controllato”. Il Capitolato è applicabile alla fase del processo relativa al trasporto per mezzo aereo.
A tal fine per rispondere al requisito del Capitolato di tracciabilità, l’aeromobile deve essere equipaggiato con idonei dispositivi tecnologici finalizzati alla registrazione e trasmissione informatizzata in tempo reale e in continuo dei dati relativi alla missione tenendo presente che durante la fase di conferma di attivazione del servizio art. 5.3 l’aeromobile deve essere associato con l’organo trasportato.
Pertanto, l’aeromobile deve essere tracciabile mediante rappresentazione in tempo reale sui dispositivi in dotazione alle Centrali Operative (solitamente ottenuta mediante sistemi satellitari di tracciamento disponibili tra gli optional per i vari tipi di aeromobile con modifiche già approvate ed eventualmente da adattare con “Minor Modification” secondo EASA Part 21).
In aggiunta a quanto sopra riportato, data la necessità di identificare, per ogni singolo organo, posizione e tracciamento della temperatura in ogni momento della SO di prelievo alla SO di trapianto, si richiede di consentire ai chirurghi prelevatori di poterne prendere visione attraverso i loro dispositivi telefonici (compatibilmente con le norme di sicurezza delle missioni di volo).
Pertanto, al fine di consentire un corretto uso dei dispositivi telefonici ed in generale di quelli elettronici (PED) durante tutte le fasi del volo l’operatore deve fornire all’equipe medica una nota integrativa dedicata all’interno del documento informativo in forma di opuscolo (art.12 del Capitolato) e durante il briefing di sicurezza da eseguire a cura del Comandante dell’aeromobile prima del volo, con i dettagli sulle limitazioni per l’attivazione delle funzioni quali Bluetooth e Wifi per i PED identificati dall’equipe stessa come necessari al monitoraggio dell’organo trasportato.
Quesito 2:
Si osserva che nell’allegato 5 vengono elencate diverse attrezzature nelle varie configurazioni, indicandone esclusivamente le dimensioni e peso, senza però descrivere la tipologia dei contenitori (ad esempio, la presenza di maniglie o le caratteristiche strutturali degli stessi). Tale mancanza non consente di definire adeguatamente un sistema di alloggiamento sicuro.
Nelle sezioni 2, 3 e 5, relative alle diverse configurazioni, non risulta chiaro quale e quanto materiale debba essere effettivamente trasportato. Si richiede inoltre di specificare quale parte di tale materiale debba essere collocata in cabina e quale, eventualmente, possa essere posizionata all’interno dell’area cargo (non pressurizzata).
Nell’elenco è indicato un contenitore con dimensioni pari a 87 × 87 × 87 cm. Si chiede di confermare se tali misure siano corrette o se si tratti di un errore di trascrizione.
Risposta 2:
Per quanto concerne il fissaggio in sicurezza delle attrezzature richiamate nell’Allegato 5, anche in relazione ad eventuali modifiche minori, fanno riferimento le norme aeronautiche FAR/CS 25.787 Stowage Compartments, tenendo presente la configurazione più sfavorevole per peso e dimensioni.
Il Capitolato riporta (art. 3.1) che il materiale soggetto a temperatura controllata dovrà essere collocato in cabina (es. apparecchiature elettromedicali e contenitori con materiale biologico).
La lista dei materiali con le relative configurazioni è stata integrata / modificata (vedi nuovo documento Allegato 5 “Elenco delle attrezzature da trasportare rev. 2”), così da fornire maggiori informazioni per la gestione / fissaggio a bordo, oltre a non essere più presenti i contenitori di dimensioni 87x87x87, oggetto di una parte del chiarimento stesso. Per quanto riguarda le bombole di O2, la possibilità di trasporto e le relative limitazioni per le bombole di O2 sono contenute nel documento ICAO Doc. 9284 Parte 8, pertanto all’avvio del servizio la Committente fornirà ulteriori dettagli all’Operatore ai fini della gestione a bordo delle stesse. Qualora
l’Operatore Economico partecipante disponga di approvazione al trasporto di merci pericolose, in accordo a quanto indicato in termini di criterio premiale all’art. 3.1 del Capitolato di riferimento (EASA AIR OPS- Specific Approvals - Part SPA, Subpart G - Transport of Dangerous Goods (DG), il relativo trasporto è da intendersi eseguito in coerenza con le condizioni poste dalla normativa di riferimento e le limitazioni previste per lo specifico aeromobile presentato in fase di offerta.
Quesito 3:
In merito, si rappresenta che, ai sensi della normativa vigente in materia di limitazioni dei tempi di volo e di servizio (FTL – Flight Duty Time Limitations) e nel rispetto dei principi di sicurezza operativa, non è conforme né sostenibile prevedere l’impiego di un singolo equipaggio per aeromobile in regime di stand-by per 24 ore consecutive.
Per garantire una copertura H24, è pertanto necessario prevedere almeno n. 2equipaggi/aereo per ciascuna giornata operativa, organizzati su turnazioni idonee ad assicurare la continuità del servizio e il rispetto dei periodi minimi di riposo.
Si evidenzia inoltre che, qualora un equipaggio venga attivato durante o al termine del periodo di stand-by per lo svolgimento di una missione, lo stesso dovrà osservare un periodo di riposo obbligatorio determinato in funzione sia dell’attività di volo svolta sia del periodo di stand-by precedentemente effettuato, risultando pertanto indisponibile in alcuni casi anche per 20 ore.
Ne consegue che:
- l’attivazione di una missione comporta, nel rispetto della normativa FTL, la non disponibilità dell’equipaggio nelle ore successive;
- pertanto, la reperibilità nelle 24 ore successive all’attivazione non può essere garantita con il numero minimo di equipaggi indicato nel Capitolato.
Ai fini della corretta esecuzione del servizioH24 su base annuale (365 giorni), il dimensionamento degli equipaggi deve necessariamente tenere conto:
- della copertura continuativa H24 per ciascun aeromobile;
- dei periodi di riposo obbligatori post-servizio e post-stand-by;
- delle indisponibilità fisiologiche (ferie, malattia, addestramento).
In termini operativi:
per n. 1 aeromobile H24:
- n. 4 equipaggi rappresentano il minimo operativo;
- n. 5 equipaggi rappresentano uno standard operativo adeguato;
per n. 2 aeromobili H24:
n. 8 equipaggi rappresentano il minimo operativo;
n. 10 equipaggi rappresentano uno standard operativo adeguato.
Sotto il profilo economico, il costo indicativo di un equipaggio è pari a circa €15.000/mese; ne consegue che il costo annuo per n. 8 equipaggi è pari a circa €1.440.000. A tale importo devono essere aggiunti ulteriori costi fissi (assicurazioni aeromobili ed equipaggi, struttura organizzativa, engineering e manutenzione), stimabili in oltre € 1.500.000 annui, nonché i costi variabili (carburante, diritti di navigazione, handling, trasferte equipaggi).
Ne deriva che una pianificazione basata sul numero minimo di equipaggi indicato nel Capitolato non risulta idonea né sotto il profilo operativo né sotto quello economico a garantire il servizio richiesto.
Alla luce di quanto sopra, e conoscendo le Vostre esigenze operative da Voi pervenutoci relative agli ultimi 3 anni e per far coincidere i parametri economici da voi proposti, pari ad€ 1.500.000,00 per anno, si potrebbe mettere a disposizione n° 3 equipaggi di volo e non 2come da voi indicato nel capitolato.
Può capitare che in casi limiti, vale a dire la necessità in contemporanea di n° 2 velivolo e quindi n° 2 equipaggi , il giorno successivo l’operatività sarebbe al massimo limitata aduna sola missione, ed in questo caso l’ente appaltante non può pretendere l’applicazione di eventuali penali così come previsto dal capitolato.
Risposta 3:
Il requisito presente nel Capitolato relativo alla disponibilità di almeno 2 (due) velivoli, alla loro possibile attivazione nell’arco delle 24 ore e coerente disponibilità minima di almeno 2 (due) equipaggi di condotta (ciascuno costituito da un Comandante ed un Copilota) risulta pienamente coerente con quanto previsto dal documento di riferimento del Centro Nazionale Trapianti (CNT), denominato “Requisiti per l’affidamento del Servizio di Trasporto Aereo di Organi”, pubblicato ai sensi dell’ Accordo Conferenza Stato Regioni del 25 Marzo 2015, ed aggiornato a Gennaio 2019.
Considerato tale riferimento e le esigenze del Committente in merito al servizio oggetto di appalto, non si rilevano necessità di modifiche a tale requisito; resta intesa la facoltà dell’Operatore Economico di individuare un numero di risorse in eccesso rispetto al minimo indicato, per assicurare un sicuro ed efficace servizio, nel rispetto delle norme applicabili.
La richiesta del CRT-ER è che vi sia disponibilità di attivazione dei velivoli h 24 essendo l’attività di trapianto sempre attiva
Quesito 4:
A tal proposito, si rappresenta che la scrivente compagnia dispone di numerosi istruttori qualificati TRI-SFI/TRE-SFE, regolarmente inseriti nella lista istruttori all’interno dell’OMD, approvata da ENAC ed impiegati in maniera continuativa nell’addestramento degli equipaggi SLAM. Tuttavia, per scelta organizzativa, la compagnia ha distinto il comparto operativo da quello addestrativo: gli istruttori pertanto ,pur svolgendo non continuativamente l’attività di training, operano con contratti di natura (free lance).
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:
- Se il requisito relativo al “comandante TRI/TRE assunto a tempo pieno” debba intendersi soddisfatto esclusivamente mediante personale dipendente con contratto subordinato full-time, oppure se possano essere considerati equivalenti anche istruttori free lance stabilmente impiegati, inseriti in OMD e approvati da ENAC.
- Se, ai fini della partecipazione, rilevi la continuità e stabilità dell’attività addestrativa svolta dagli istruttori, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.
Risposta 4:
Come per il punto precedente, il requisito menzionato risulta pienamente coerente con quanto previsto dal documento di riferimento del Centro Nazionale Trapianti (CNT), denominato “Requisiti per l’affidamento del Servizio di Trasporto Aereo di Organi”, pubblicato ai sensi dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 25 Marzo 2015, ed aggiornato a Gennaio 2019.
Tuttavia, in alternativa ad un rapporto contrattuale a tempo pieno, si ritiene che possa essere accolta evidenza di continuità di rapporto lavorativo per attività di addestramento e controllo degli equipaggi di condotta con almeno un Comandante che sia in possesso della qualifica TRI/SFI (Type Rating Instructor/Synthetic Flight Instructor), e della qualifica TRE/SFE (Type Rating Examiner/Synthetic Flight Examiner) per ciascun tipo di aereo presentato in offerta
Quesito 5:
Nel disciplinare di gara, al punto 9, tra i requisiti di partecipazione e/o le condizioni di esecuzione, è previsto l’assorbimento prioritario nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente. Tale assorbimento avviene solo nel caso in cui vi sia la necessità di impiegare un numero di personale superiore rispetto a quello già presente all’interno dell’organizzazione dell’aggiudicatario del contratto di appalto?
Risposta 5:
Si conferma.
Quesito 6:
Si osserva che nell’allegato 5 aggiornato, vengono elencate diverse attrezzature nelle varie configurazioni, indicandone esclusivamente le dimensioni e peso, senza però descrivere la tipologia dei contenitori (ad esempio, la presenza di maniglie o le caratteristiche strutturali degli stessi). Tale mancanza non consente di definire adeguatamente un sistema di alloggiamento sicuro.
Si evidenzia altresì che alcuni contenitori riportano dimensioni pari a 87x87x87 cm, misure che risultano incompatibili con la maggior parte degli aeromobili normalmente impiegati per questo tipo di servizio. Infine, viene richiesta l’alimentazione a bordo per alcuni apparati, ma non sono specificati gli aspetti tecnici relativi a tale alimentazione (ad esempio, assorbimento, potenza, caratteristiche elettriche, ecc.).
Risposta 6:
Per quanto concerne il fissaggio in sicurezza delle attrezzature richiamate nell’Allegato 5, anche in relazione ad eventuali modifiche minori, fanno riferimento le norme aeronautiche FAR/CS 25.787 Stowage Compartments, tenendo presente la configurazione più sfavorevole per peso e dimensioni.
Il Capitolato riporta (art. 3.1) che il materiale soggetto a temperatura controllata dovrà essere collocato in cabina (es. apparecchiature elettromedicali e contenitori con materiale biologico).
In merito alla presenza o meno di maniglie nei contenitori si invita a rifarsi alle schede tecniche dei singoli dispositivi.
Si allega il nuovo documento Allegato 5 “Elenco delle attrezzature da trasportare rev. 2”.
Quesito 1:
Si richiede se in alternativa all’avvalimento/subappalto è possibile produrre un contratto di wet-lease (noleggio aeronautico) come indicato all’art. 2 del capitolato speciale pag. 8, di seguito riportato: “Qualora la D.A., per assolvere al proprio servizio ovvero a specifiche funzioni aggiuntive, ricorra ad aeromobili nella disponibilità di altri Operatori, deve attivarsi per ottenere approvazione del noleggio in modo tale da rimanere comunque unico responsabile nei confronti della Committente delle operazioni di volo effettuate per conto di quest’ultima”.
Risposta 2:
Si conferma che quale alternativa all’avvalimento/subappalto, è ritenuto accettabile da parte dell'Operatore Economico partecipante un contratto di noleggio aeronautico (wet lease) in essere con altro Operatore Aereo, unitamente alla relativa approvazione da parte delle competenti Autorità aeronautiche.
Qualora la D.A. ricorra ad aeromobili nella disponibilità di altri Operatori, deve attivarsi per ottenere l’approvazione del noleggio in modo tale da rimanere comunque unico responsabile nei confronti della Committente delle operazioni di volo effettuate per conto di quest’ultima.
Domanda:
Rettifica a risposta precedente chiarimento Registro di sistema PI210745-26
Risposta:
Si rettifica la risposta fornita al precedente chiarimento Registro di sistema PI210745-26, in quanto il Manuale sulle funzionalità di SATER fornisce le indicazioni per la generazione e il caricamento di un file.zip, previa apposizione della firma digitale dei singoli file che compongono la cartella zippata.
Domanda:
Dovendo presentare determinata documentazione in cartelle compresse (formato ZIP), in considerazione dei numerosi documenti da allegare (CV piloti, certificati per ciascun velivol oofferto quali immatricolazione, aeronavigabilità, revisione, acustico, stazione radio..), chiediamo se è possibile firmare digitalmente solamente la cartella zip e non i singoli documenti
Risposta:
Si conferma.
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Pubblicazione GUCE 230178-2026-IT.pdf
Pubblicazione GUCE 230178-2026-IT.pdf (124.3 KB)
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Documentazione di gara
PG0039708_2026Documenti di gara.pdf (3.5 MB)
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Capitolato speciale.pdf
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Disciplinare di gara.pdf
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All. 4 Dati di attività 36 mesi.pdf
All. 4 Dati di attività 36 mesi.pdf (563.6 KB)
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All. 5 Elenco attrezzature da trasportare.pdf
All. 5 Elenco attrezzature da trasportare.pdf (508.2 KB)
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All. 6 Elenco voli attivati non effettuati.pdf
All. 6 Elenco voli attivati non effettuati.pdf (33.4 KB)
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All. 7 Personale attualmente impiegato.pdf
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All. 8 Autorizz.trattam. dati art.35 c. 5 Bis.doc
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All. 8 Autorizz.trattam. dati art.35 c. 5 Bis.pdf
All. 8 Autorizz.trattam. dati art.35 c. 5 Bis.pdf (28.5 KB)
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All. A Scheda Offerta Economica.pdf
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All. A Scheda Offerta Economica.xlsx
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Allegato 1 - Clausole vessatorie.doc
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Allegato 1 - Clausole vessatorie.pdf
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Allegato 2 - Domanda di partecipazione.doc
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Allegato 2 - Domanda di partecipazione.pdf
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Allegato 9 - Dichiarazione pari opportunità.docx
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Allegato 9 - Dichiarazione pari opportunità.pdf
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Allegato 10 - Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione.docx
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Allegato 10 - Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione.pdf
Allegato 10 - Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione.pdf (252.6 KB)
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Modello Dich. sostitutiva di CCIAA.doc
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All. 3 Schema contratto per accettazione.pdf
All. 3 Schema contratto per accettazione.pdf (267.6 KB)
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All. 3 Schema contratto per accettazione in pdfa.pdf
All. 3 Schema contratto per accettazione in pdfa.pdf (214.2 KB)
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atto di modifiche al capitolato speciale.
Pubblicato in data 10/04/2026
DETE 890 del 09 04 2026_stampaunica.pdf (178.8 KB)
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Capitolato speciale revisionato.pdf
Pubblicato in data 10/04/2026
Capitolato speciale revisionato.pdf (287.5 KB)
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All. 5 Elenco attrezzature da trasportare revisionato.pdf
Pubblicato in data 10/04/2026
All. 5 Elenco attrezzature da trasportare revisionato.pdf (242.2 KB)
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DEL. RER281_2026 RECEPIM.ACCORDO STATO REGIONI.pdf
Pubblicato in data 10/04/2026
DEL. RER281_2026 RECEPIM.ACCORDO STATO REGIONI.pdf (676.6 KB)
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DETE0001063_2026Modif.all. e proroga termini.pdf
Pubblicato in data 29/04/2026
DETE0001063_2026Modif.all. e proroga termini.pdf (153.7 KB)
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All. 5 Elenco attrezzature da trasportare rev.2.pdf
Pubblicato in data 29/04/2026
All. 5 Elenco attrezzature da trasportare rev.2.pdf (3.4 MB)