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PA PI108039-24 per l’affidamento in concessione della gestione del parcheggio nelle aree a pagamento dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Pubblicato il 28/03/2024
Sintesi

In data 28/03/2024 pubblicato chiarimento.

In data 12/04/2024 pubblicati chiarimenti e allegati.

In data 17/04/2024 pubblicati chiarimenti.

In data 23/04/2024 pubblicato chiarimento.

In data 24/04/2024 pubblicati chiarimenti.

Chiarimenti pubblicati in data 24/04/2024:

QUESITI DI CHIARIMENTO

A) Con la presente si trasmette il quesito di seguito indicato:

- si richiede se il PEF debba essere asseverato.

RISPOSTA: L'asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF) NON è richiesta.

B) Si trasmette il seguente quesito:

In riferimento alla garanzia provvisoria costituita mediante bonifico (art. 10 del Disciplinare di gara), si chiede se le indicazioni riportate con riferimento ai depositi cauzionali siano da intendere come elementi da inserire nella causale di un bonifico bancario, che quindi dovrà riportare: oggetto della gara, CIG, codice Ente (1040039) e sottoconto indicato. Il Bonifico è da effettuare a favore di: “Tesoriere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna”, all'IBAN presso Intesa San Paolo indicato. In caso contrario, si chiede di esplicitare quali elementi debbano essere precisati nella causale stessa o un chiarimento su in quale campo del bonifico debbano essere ripotarti in Codice Ente e il sottoconto indicati.

RISPOSTA: In caso di garanzia provvisoria costituita mediante bonifico sarà sufficiente indicare nella causale il CIG e l'oggetto (semplificato) della procedura di gara.

C) Si trasmettono i seguenti quesiti.

QUESITO 1

In relazione a quanto previsto all'art. 15.1 del Disciplinare di gara laddove prescrive:

(i) che le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui agli artt. 94 commi 1 e 2 del Codice sono resi dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, (ii) nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice

fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti

di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, [...], si chiede se tale dichiarazione vada resa integrando il modello di domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante.

QUESITO 2

Si chiede conferma che l'accesso al FVOE 2.0 sarà possibile per l'operatore economico solo una volta che la stazione appaltante abbia richiesto le debite autorizzazioni all'operatore economico stesso, e che quindi solo in seguito del rilascio di tale autorizzazione sarà richiesto al concorrente il caricamento dei documenti di cui al Disciplinare di gara in merito al possesso dei requisiti. Si chiede altresì conferma che tale richiesta di autorizzazione non sia ancora stata trasmessa.

QUESITO 3

In relazione alla dimostrazione del requisito di capacità economica di cui al punto 6.2 del Disciplinare di gara, si chiede se, in presenza di valori di fatturato 2019-2020-2021-2022 già ampiamente idonei per soddisfare il limite richiesto e con assenza al momento del Bilancio 2023, si possa documentare il possesso del requisito richiesto presentando esclusivamente gli estratti dei Bilanci 2019­-2020-2021 e 2022 e omettendo di documentare un dato per l'anno 2023.

QUESITO 4

Nel capitolato speciale, art. 2, nella descrizione delle prestazioni oggetto del servizio, si chiede fornitura e installazione delle telecamere ai varchi 1 e 2. Nel corso del sopralluogo obbligatorio si è riscontrata la presenza di telecamere funzionanti ai predetti varchi. Si chiede quindi conferma della necessità della sostituzione richiesta o una eventuale diversa e migliore precisazione della stessa

RISPOSTE:

Si risponde a quanto richiesto:

1) La dichiarazione può esser resa integrando il modello della domanda di partecipazione (con un allegato, ecc);

2) Per informazioni relative all'accesso, utilizzo e inserimento di documentazione sul FVOE 2.0 si invita a contattare direttamente l'ANAC;

3) In presenza di valori di fatturato per le altre annualità già idonei a soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto nel disciplinare di gara, non è richiesto (laddove non ancora disponibile) il dato per l'anno 2023;

4) Le telecamere attualmente poste sui varchi, di proprietà ed in uso alla ditta appaltatrice sono da sostituire in quanto obsolete e deteriorate da 9 anni di servizio in aree esterne.

D) Si chiede di specificare:

1) I disabili parcheggeranno gratuitamente solo sugli stalli loro dedicati nell'area A ? oppure anche all'interno dell'area B?

2) L' impianto da disinstallare può essere rilevato dal nuovo concessionario invece di essere smaltito?

3) In merito al parcometro si chiede di chiarire la richiesta del pagamento in banconote, visto che la maggior parte dei parcometro in utilizzo non lo consente per una serie di problematiche tecniche (rendiresto e consumi delle batterie).

RISPOSTE:

Si risponde a quanto richiesto:

1) Per obbligo normativo sia in fase di progettazione sia in fase si realizzazione sono stati predisposti n°2 parcheggi disabili, post collaudo sono stati trasformati in parcheggi ordinari e per equivalenza due stalli ordinari sono diventati per portatori di disabilità;

2) Come previsto dall'appalto vigente l'impianto rimarrà di proprietà della stazione appaltante e ricollocato all'interno della proprietà;

3) Verranno accettate anche offerte di parchimetri che non gestiscono le banconote cartacee. I parchimetri devono comunque gestire contemporaneamente pagamenti con monete e sistemi elettronici di pagamento. Si prega in ogni caso di prendere visione del quesito di chiarimento pubblicato su questa Piattaforma dalla Stazione Appaltante con registro di sistema n.PI153575-24, e che fornisce indicazioni anche in merito ai termini di presentazione delle offerte.

E) Si chiede conferma che l'offerta economica vada formulata indicando nell'apposito campo (B) previsto nel file "Scheda offerta economica gestione parcheggio IOR" la percentuale complessiva offerta all'Amministrazione (al rialzo non inferiore al 20% sul valore stimato della concessione) oppure solo i punti percentuali che eccedono la percentuale minima del 20%. A titolo meramente esemplificativo, laddove un determinato Operatore Economico volesse offrire una percentuale complessiva del 40% a favore di Codesta Amministrazione, si chiede di specificare se nel campo (B) del file di offerta vada inserito il valore di "40%" oppure quello di "20%" (corrispondente all'incremento percentuale sulla base d'asta).

RISPOSTA:

L'offerta formulata dall'operatore economico deve riportare la percentuale complessiva al rialzo. Laddove, a titolo di esempio, un operatore economico intendesse offrire la percentuale del 40% al rialzo, dovrà indicare nell'apposito riquadro della scheda di offerta tale percentuale.

F) Ci riferiamo ai contenuti del Capitolato Speciale, per prendere atto di previsioni che riteniamo non conformi ai principi di proporzionalità, non discriminazione e tutela della concorrenza. Siamo, in particolare, a contestare la legittimità della previsione relativa alla necessaria presenza di un lettore banconote cartacee, così come previsto all'art. 4, sui parcometri utilizzati per la gestione del servizio. Tali previsioni appaiono ingiustificati in presenza di sistemi di pagamento alternativi a quelli in banconote, come ad esempio le carte bancarie e gli applicativi software per smartphone, in grado di garantire l'equivalenza della fornitura e del servizio, oltre ad attenuare aspetti negativi connaturati ai sistemi di pagamento con banconote. Ci riferiamo all'inevitabile problema di pubblica sicurezza legato alla giacenza di consistenti somme di denaro all'interno dei parcometri installati in aree pubbliche non custodite ed alle altrettanto inevitabili problematiche relative al ridotto numero dei tagli di banconote non proporzionati rispetto alle necessità del servizio. Considerazione l'importo della tariffa di sosta, l'utilizzo di tali strumenti di pagamento assolutamente appare inutile e problematico nella grande maggioranza dei casi. Al contrario dell'utilizzo delle banconote, i sistemi di pagamento in moneta “immateriale” rappresentano indubbiamente la più concreta alternativa rispetto al pagamento in monete. Tale scelta, inoltre, si pone in contrasto con tutte le iniziative attuate dal Legislatore Nazionale, tese ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento immateriali, quali carte bancarie ed applicativi per smartphone, limitando l'utilizzo di denaro contante. Sotto questo profilo, imporre l'utilizzo di terminali in grado di ricevere pagamenti in banconote, oltre a non essere giustificata in termini di incremento del livello qualitativo del servizio, rappresenta una scelta in controtendenza ed antistorica rispetto alle politiche adottate dalle Autorità Nazionali. Tale soluzione tecnica, oltre ad essere fonte di inefficienze legate alla naturale conseguenza di mantenere una giacenza di denaro contante sempre presente, a rischio di minacciare la continuità del servizio, è resa assolutamente superflua dalla modalità di pagamento mediante carte bancarie di debito e credito, incrementando il livello di sicurezza delle attrezzature, in quanto evita la presenza di alte giacenze di denaro all'interno del terminale. Rileviamo, inoltre, che laddove sono stati installati parcometri dotati di tale sistema, a seguito di specifiche richieste avanzate dagli Enti pubblici coinvolti a causa del mancato utilizzo degli stessi da parte dell'utenza, tali parcometri sono stati sostituiti con altrettanti della stessa marca e modello, ma privi della predisposizione all'accettazione del pagamento a mezzo di banconote. Preso atto delle criticità sopra descritte, riteniamo pertanto necessario che sia permessa la partecipazione alla procedura di gara a concorrenti che utilizzino parcometri che, pur non accettando pagamenti in banconote, presentino sistemi di pagamento alternativi e addirittura migliorativi per le ragioni sopra esposte. Sul punto, si richiama altresì quanto statuito in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa ed in particolare dal Consiglio di Stato (tra le altre, Sez. III, 14.05.2020 n. 3081), secondo cui “il principio di equivalenza permea 'intera disciplina dell'evidenza pubblica, rispondendo al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) ai fini della massima concorrenzialità nel settore dei pubblici contratti e della conseguente individuazione della migliore offerta, secondo i principi di libera iniziativa economica e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione nel perseguimento delle propri funzioni d'interesse pubblico e nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, sanciti dagli articoli 41 e 97 della Costituzione”. La stessa giurisprudenza è inoltre intervenuta a definire il principio di equivalenza tra soluzioni tecniche, chiarendo che le “caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture” sono definite dalla stazione appaltante mediante l'individuazione di “specifiche tecniche” inserite nei documenti di gara (art. 68, comma 1), che in ogni caso garantiscano il “pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione” senza comportare “direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza” (art. 68, comma 4) o generare artificiose o discriminatorie limitazioni nell'accesso al mercato “allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (art. 30, comma 2 d. lgs. cit.)” (Consiglio di Stato, sez. V, 25.08.2021 n. 6035). Ed ancora: “il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 20 ottobre 2020, n. 6345)”. Dato ciò, il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica; l'art. 68, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, III, 29 marzo 2018, n. 2013, tra le altre)” (Consiglio di Stato, sez. V, 25.08.2021 n. 6035). La combinazione delle caratteristiche descritte nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale individua un numero di modelli di parcometro limitati, riducendo la possibilità di partecipazione alla platea di tutta una serie di operatori di mercato e sostanzialmente demandando a tali produttori la possibilità di formulare un'offerta che sia conforme alle caratteristiche indicate all'art. 2. La limitazione della compagine di potenziali concorrenti rappresenta di per sé un vulnus per l'Amministrazione concedente, la quale non potrà avvantaggiarsi di un confronto concorrenziale effettivo in fase di gara. Premesso quanto sopra, chiediamo che Codesta Spett.le Amministrazione, voglia modificare la documentazione relativa alla procedura di cui all'oggetto, eliminando la previsione relativa alla richiesta di utilizzare parcometri equipaggiati con lettore di banconote. In via subordinata, chiediamo di chiarire se, in omaggio al principio di equivalenza, sarà possibile operare con parcometri interfacciati sistemi di pagamento alternativi quali carte bancarie ed applicativi software per smartphone.

RISPOSTA:

Saranno accettate anche offerte di parchimetri che non gestiscano le banconote cartacee. I parchimetri devono comunque gestire contemporaneamente pagamenti con monete e sistemi elettronici di pagamento.

Si prega in ogni caso di prendere visione del quesito di chiarimento pubblicato su questa Piattaforma dalla Stazione Appaltante con registro di sistema n.PI153575-24, e che fornisce indicazioni anche in merito ai termini di presentazione delle offerte.

G) Allo scopo di poter predisporre la nostra migliore offerta e data anche la festività a ridosso della scadenza, con la presente siamo a richiedere una proroga di 15 gg. del termine di presentazione dell'offerta.

Ringraziando per l'attenzione ed in attesa di un vs. cortese e positivo riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

RISPOSTA:

La Stazione Appaltante, pur rammaricandosi, ritiene di non poter accogliere la richiesta in merito ad una proroga di 15 giorni del termine di presentazione dell'offerta.

Non sussistono infatti le condizioni previste dall'art.92 del D.Lgs.36/2023 (Codice Appalti) e dall'art.25, comma 2, terzo periodo del medesimo D.Lgs.

Chiarimento pubblicato in data 23/04/2024

QUESITO: ALERT: Rettifica del capitolato speciale e proroga dei termini per la presentazione delle offerte

RISPOSTA: A seguito dei quesiti di chiarimento pervenuti da alcuni operatori economici in merito alla presente procedura di gara,
si comunica che questa Stazione Appaltante procederà alla rettifica del capitolato speciale e al prolungamento dei termini di presentazione delle offerte.

 

Chiarimenti pubblicati in data 17/04/2024:

Quesito: Allo scopo di poter predisporre la nostra migliore offerta e data anche la festività a ridosso della scadenza, con la presente siamo a richiedere una proroga di 15 gg. del termine di presentazione dell'offerta.  

Risposta: La Stazione Appaltante, pur rammaricandosi, ritiene di non poter accogliere la richiesta in merito ad una proroga di 15 giorni del termine di presentazione dell'offerta.

Non sussistono infatti le condizioni previste dall'art.92 del D.Lgs.36/2023 (Codice Appalti) e dall'art.25, comma 2, terzo periodo del medesimo D.Lgs

Quesito: Si chiede conferma che l'offerta economica vada formulata indicando nell'apposito campo (B) previsto nel file "Scheda offerta economica gestione parcheggio IOR" la percentuale complessiva offerta all'Amministrazione (al rialzo non inferiore al 20% sul valore stimato della concessione) oppure solo i punti percentuali che eccedono la percentuale minima del 20%. A titolo meramente esemplificativo, laddove un determinato Operatore Economico volesse offrire una percentuale complessiva del 40% a favore di Codesta Amministrazione, si chiede di specificare se nel campo (B) del file di offerta vada inserito il valore di "40%" oppure quello di "20%" (corrispondente all'incremento percentuale sulla base d'asta).

Risposta: L'offerta formulata dall'operatore economico deve riportare la percentuale complessiva al rialzo. Laddove, a titolo di esempio, un operatore economico intendesse offrire la percentuale del 40% al rialzo, dovrà indicare nell'apposito riquadro della scheda di offerta tale percentuale

Chiarimenti pubblicati in data 12/04/2024:

1) In quanto richiesto il DGUE tra la documentazione amministrativa, Vi chiedo se vi sia un file .xml per generare tale documento.

RISPOSTA: Il DGUE, così come specificato dal disciplinare di gara, deve essere compilato dall'operatore economico direttamente sulla presente Piattaforma, nella sezione denominata "Busta documentazione" della procedura di gara. Per quanto concerne informazioni di natura tecnica sulla compilazione telematica e il formato del DGUE è possibile fare riferimento sull'apposito manuale riservato agli operatori economici (che si allega), oppure in caso di necessità contattare il call center della Piattaforma, chiamando il numero 800 810 799. (vedasi ALLEGATO)

2) Si mette a disposizione l'allegato A - Domanda di partecipazione revisionato e corretto, da utilizzarsi in luogo di quello precedentemente allegato alla sezione "Atti di gara" e alla documentazione di gara protocollata, con l'inserimento delle dichiarazioni di accettazione della clausola di stabilità occupazionale e di applicazione del CCNL.

Distinti saluti (vedasi ALLEGATO)

3) Si trasmettono i seguenti quesiti:

a)Si richiedono i ricavi al netto dell'IVA degli ultimi sei anni (per tener conto degli effetti del Covid sugli incassi)

b)Si richiede la percentuale sui ricavi riconosciuta allo IOR, dall'attuale gestore del servizio.

c) Si richiede se le tariffe riportate nell'attuale bando sono le stesse in vigore nell'attuale gestione.

d) Si chiede conferma che nessuna tassa verrà richiesta dal gestore del servizio (IMU, TARI, TOSAP,etc)

e) Si richiede se l'attuale sistema installato (parcometro, impianto, telecamere, segnaletica verticale pannelli a messaggio variabile), per la gestione del servizio (e da rimuovere), sia di proprietà del gestore o dello IOR.

f) Si chiede conferma che al termine del contratto di gestione, tutte le apparecchiature installate rimarranno di proprietà dello IOR (parcometro, impianto, telecamere, pannelli informativi, cartellonistica, etc).

g) Si chiede se IOR metterà a disposizione un locale a titolo gratuito per l'alloggiamento della centrale di gestione dell'impianto a servizio del parcheggio.

RISPOSTE:

Si risponde a quanto richiesto:

a) Si forniscono i fatturati dal 2018 (IVA inclusa), che comprendono anche l'utilizzo del parcheggio da parte dei dipendenti:

2018 - € 144.786,40 IVA inclusa

2019 - € 145.717,54 IVA inclusa

2020 - € 85.129,90 IVA inclusa

2021 - € 40.124,84 IVA inclusa

2022 - € 78.336,38 IVA inclusa

2023 - € 111.132,90 IVA inclusa

b) La percentuale sui ricavi riconosciuta allo IOR dall'attuale gestore è pari al 44,76% ;

c) Le tariffe del bando in corso, rispetto alla concessione in scadenza, sono state aumentate:

1) per i dipendenti: da € 1,50 accesso giornaliero a € 2,00 accesso giornaliero secondo le modalità descritte;

2) per pazienti e visitatori: da € 1,00/ora per un costo massimo di € 6,00/giorno a € 1,50/ora per un costo massimo di € 8,00 al giorno

d) Non è previsto il pagamento di imposte locali da parte del concessionario;

 e) + f) Si conferma come da capitolato speciale, art.4), che gli impianti, al termine del contratto di concessione, dovranno

restare di proprietà della stazione appaltante, così come previsto anche per la concessione in scadenza.

g) È prevista la messa a disposizione di un vano tecnico per la gestione dell'impianto.

 

4) Buonasera con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

a) Le utenze delle aree e del parcheggio in particolare l'energia sono a carico del committente?

b) Il pagamento della TARI è dovuto? se si a quanto corrisponde l'importo per le annualità precedenti?

c) E possibile avere il valore degli incassi del gestore uscente degli ultimi cinque anni?

d) L'impianto di esazione della sosta deve essere necessariamente nuovo di fabbrica? Nel capitolato non si specifica come invece viene fatto per il parcometro

e) Il vecchio impianto una volta rimosso entrerà nelle disponibilità del nuovo concessionario?

RISPOSTE:

Si risponde a quanto richiesto:

a) Le utenze sono a carico dell'Istituto, e dunque incluse nel corrispettivo del canone di concessione;

 b) Non è previsto il pagamento di imposte locali da parte del concessionario;

 c) Si forniscono i fatturati dal 2018 (IVA inclusa), che comprendono anche l'utilizzo del parcheggio da parte dei dipendenti:

2018 - € 144.786,40 IVA inclusa

2019 - € 145.717,54 IVA inclusa

2020 - € 85.129,90 IVA inclusa

2021 - € 40.124,84 IVA inclusa

2022 - € 78.336,38 IVA inclusa

2023 - € 111.132,90 IVA inclusa

d) L'impianto di esazione delle soste deve essere nuovo, per poter gestire i pagamenti elettronici con carte e bancomat;

e) Così come indicato all'art.4) del capitolato speciale di gara gli impianti, al termine del contratto di concessione, dovranno restare di proprietà dell'Istituto, così come viene previsto anche per la concessione in scadenza.

5) Con riferimento alla presente procedura si chiede:

 a) i ricavi (IVA esclusa) dell'ultimo quinquennio, divisi tra rotazione e tessere dipendenti;

b) se le tariffe ed i posti auto relativi ai ricavi di cui al precedente punto sono le medesime del bando di gara;

c) se sono dovute le imposte locali (TARI,TOSAP, ecc.); eventualmente specificare l'importo annuale;

d) in virtù dei chiarimenti pervenuti, si conferma quindi che saranno disponibili per la rotazione circa 85 posti auto;

e) se, alla scadenza del contratto, gli impianti resteranno di proprietà del concessionario oppure dovranno essere ceduti al Concedente

RISPOSTE:

Si risponde a quanto richiesto:

a) Si forniscono i fatturati dal 2018 (IVA inclusa), che comprendono anche l'utilizzo del parcheggio da parte dei dipendenti:

2018 - € 144.786,40 IVA inclusa

2019 - € 145.717,54 IVA inclusa

2020 - € 85.129,90 IVA inclusa

2021 - € 40.124,84 IVA inclusa

2022 - € 78.336,38 IVA inclusa

2023 - € 111.132,90 IVA inclusa

b) Le tariffe del bando in corso, rispetto alla concessione in scadenza, sono state aumentate:

1) per i dipendenti: da € 1,50 accesso giornaliero a € 2,00 accesso giornaliero secondo le modalità descritte;

2) per pazienti e visitatori: da € 1,00/ora per un massimo di € 6,00/giorno a € 1,50/ora per un costo massimo di € 8,00 al giorno

c) Non è previsto il pagamento di imposte locali da parte del concessionario;

d) Di norma non saranno occupati giornalmente dai dipendenti più di 70 stalli (inclusi i 13 riservati). È possibile impostare un limite di accessi per i dipendenti nell'impianto, previo accordo con la S.C. Tecnico-Patrimonio dello IOR;

e) Si conferma come da capitolato speciale, art.4), che gli impianti, al termine del contratto di concessione, dovranno restare di proprietà della stazione appaltante, così come previsto anche per la concessione in scadenza.

6) Si chiedono chiarimenti per i vari quesiti:

a) Nel disciplinare art.6.2 requisiti di capacità economica finanziaria si chiede un fatturato globale negli ultimi cinque anni di € 200.000,00 per anno e/o 5 anni?

b) Inoltre nel Capitolato precisamente Art.5 emissione delle nuove tessere avrà un costo di € 5,00 e l'accesso di € 2,00 giornaliere per i dipendenti? Le tessere che sono in Numero di 630 hanno un parcheggio riservato?

RISPOSTA:

Si risponde a quanto richiesto:

1) Il requisito del fatturato globale nel quinquennio 2019-2020-2021-2022¬2023 (pari almeno ad € 200.000,00) è complessivo.

2) Con riferimento al costo della tessera di 5,00 € si conferma che la tessera a scalare per i dipendenti deve avere un costo non superiore ai 5,00 €.

Se la ditta interessata volesse recuperare le tessere alla conclusione del contratto, o il differente dispositivo eventualmente previsto dal progetto tecnico, sarà possibile alternativamente procedere con la distribuzione del dispositivo o delle tessere a seguito del versamento da parte del dipendente di un deposito cauzionale non superiore ad € 5, 00.

Per ogni accesso al parcheggio il dipendente paga un prezzo non superiore ai € 2,00 al giorno a prescindere dalla durata della sosta.

Si precisa che, se nello stesso giorno il dipendente dovesse fare più accessi, è tenuto a pagare 2,00 € per ogni accesso effettuato.

I dipendenti con la tessera possono accedere a tutto il parcheggio B.

Dei 138 posti del parcheggio, 13 devono essere riservati ai dipendenti (apposita cartellonistica è già in uso e verificabile in corso di sopralluogo).Giornalmente dai dipendenti non saranno occupati di norma più di 70 stalli (inclusi i 13 riservati).

7) Nel disciplinare di gara al punto 6.2 requisito capacità economica finanziaria il fatturato globale nel quinquennio di € 200.000,00 deve essere complessivo e/o annuale?

Inoltre nel Capitolato e precisamente all'art.5 Costi- Gestione - Monitoraggio-Introiti in riferimento al costo della nuova tessera per dipendenti €5,00.

Il costo di accesso al parcheggio deve essere di € 2.00 al giorno per dipendente? Hanno un parcheggio tutto loro oppure sono i posti riservati n°13 del parcheggio B?

RISPOSTE:

Si risponde a quanto richiesto:

1) Il requisito del fatturato globale nel quinquennio 2019-2020-2021-2022¬2023 (pari almeno ad € 200.000,00) è complessivo.

2) Con riferimento al costo della tessera di 5,00 € si conferma che la tessera a scalare per i dipendenti deve avere un costo non superiore ai 5,00 €.

Se la ditta interessata volesse recuperare le tessere alla conclusione del contratto, o il differente dispositivo eventualmente previsto dal progetto tecnico, sarà possibile alternativamente procedere con la distribuzione del dispositivo o delle tessere a seguito del versamento da parte del dipendente di un deposito cauzionale non superiore ad € 5, 00.

Per ogni accesso al parcheggio il dipendente paga un prezzo non superiore ai € 2,00 al giorno a prescindere dalla durata della sosta.

8) Spett.le S.A., con la presente si richiede il termine ultimo per la trasmissione della richiesta di effettuazione del sopralluogo.

RISPOSTA:

L'operatore economico dovrà trasmettere la richiesta di effettuazione del sopralluogo in tempo utile per permetterne l'organizzazione e consentire a margine eventuali ed ulteriori quesiti di chiarimento sulla presente Piattaforma.

Pertanto, la richiesta di effettuazione del sopralluogo dovrà preferibilmente pervenire entro il quindicesimo (15°) giorno che precede il termine previsto per la presentazione delle offerte.

Chiarimento pubblicato in data 28/03/2024:

Quesito: Si richiede il termine ultimo per la trasmissione della richiesta di effettuazione del sopralluogo.

Risposta: L'operatore economico dovrà trasmettere la richiesta di effettuazione del sopralluogo in tempo utile per permetterne l'organizzazione e consentire a margine eventuali ed ulteriori quesiti di chiarimento sulla presente Piattaforma.

Pertanto, la richiesta di effettuazione del sopralluogo dovrà preferibilmente pervenire entro il quindicesimo (15°) giorno che precede il termine previsto per la presentazione delle offerte.

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