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Procedimenti amministrativi a istanza di parte

Pubblicato il 21/11/2022
Individuazione delle farmacie urbane e rurali con indennità di residenza aventi diritto ad applicare gli sconti agevolati al SSN

I titolari/direttori delle farmacie, o loro delegati, presentano con la DCR del mese di gennaio di ogni anno, l’autocertificazione del fatturato quando non superiore agli importi determinati ex art. 11 L.405/01, L. 135/2012 e L. 145/1998 per l’applicazione degli sconti agevolati previsti dalla normativa citata. L’elenco delle farmacie aventi diritto è inviato alla SW House per l’applicazione della scontistica agevolata. Art. 11 L. 405/01; L.135/2012 e s.m.i., L.145/2018

Autorizzazione al trasferimento dei locali della Farmacia all'interno della propria sede: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSL di Bologna

Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della Farmacia presenta domanda per il trasferimento della stessa presso nuovi locali all’interno della propria sede farmaceutica risultante dalla Pianta Organica delle Farmacie, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico, su incarico del Comune valuta la domanda e la relativa documentazione allegata e qualora incompleta procede alla richiesta di integrazione. Il Servizio Farmaceutico trasmette poi la domanda al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione per 15 gg consecutivi all’Albo della AUSL e contestualmente all’Albo del Comune. Trascorso il termine senza reclami e opposizioni, la Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016 provvede alla ispezione preventiva ai nuovi locali. Il Servizio Farmaceutico rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. A seguito di adozione dell’atto da parte del Comune, il Servizio Farmaceutico provvede al suo inoltro agli organi interessati. Artt. 10 e 11 L.R. 3 marzo 2016, n. 2; L. 8 novembre 1991, n.362; L. 2 aprile 1968, n.475; Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

Smaltimento stupefacenti scaduti e/o deteriorati da avviare a distruzione

Il Direttore di farmacia/distributore all’ingrosso/struttura sanitaria chiede l’intervento della ASL ai fini della constatazione e affidamento, per il successivo avvio a distruzione, delle sostanze stupefacenti soggette a obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C) non più utilizzabili (art. 23,24,25 e 25 bis D.P.R. 309/90). Percorso operativo in allegato.

Sostituzione temporanea del Titolare/Direttore di farmacia nella conduzione professionale della stessa

Il Titolare/Direttore della farmacia presenta apposita istanza al fine di essere sostituito nella conduzione professionale della farmacia per i motivi di cui alla Legge 362/1991, art. 11., con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di inizio dell’assenza. L'U.O.C. valuta la richiesta e, se nulla osta, la domanda di sostituzione viene accolta secondo le seguenti modalità: a) se si tratta di sola sostituzione per conduzione professionale viene restituita l’istanza con il timbro della U.O.C. per accettazione; b) se si tratta di conduzione professionale/economica viene assunto il provvedimento di autorizzazione con determina del Direttore del Dipartimento Farmaceutico. Art. 11 Legge 362/1991 e s.m.i.

Autorizzazione per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico

Le farmacie possono utilizzare locali distaccati da quelli principali solo per lo svolgimento di prestazioni diverse da quelle svolte nei locali principali della farmacia. Tali locali distaccati possono essere utilizzati:come magazzino o laboratorio galenico (in tal caso l’accesso al pubblico non è consentito); o per prestazioni di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D. Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi (in tale caso l’accesso al pubblico è consentito).I locali distaccati devono essere ubicati dentro la sede farmaceutica della farmacia così come definita nella relativa pianta organica. Solo nel caso di locali distaccati adibiti ad attività per le quali è precluso l’accesso al pubblico, i locali possono essere ubicati anche al di fuori della sede della farmacia purché ricompresi nel territorio comunale. Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della farmacia, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario “Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - UTILIZZO LOCALI DISTACCATI” (ricompresa tra gli interventi relativi all’attività di farmacia, sezione “subentro – modifica”), (https://au.lepida.it/suaper-fe/#/Wizard/step2),richiede l’autorizzazione all’utilizzo dei locali distaccati. I locali distaccati possono essere utilizzati solo dopo relativa autorizzazione da parte del Comune, rilasciata previa visita ispettiva preventiva da parte della Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016. L. 8 novembre 1991, n.362; D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; L.R. 3 marzo 2016, n. 2; DGR 27 Marzo 2023; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; L. 2 aprile 1968, n.475; L. 24 marzo 2012, n. 27, ART. 11.

SCIA per la variazione di superficie (ampliamento/riduzione) e/o del layout dei locali della farmacia

Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della farmacia, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale, comunica la variazione di superficie, dichiara che le modifiche apportate non influiscono sul rispetto delle norme vigenti in materia di distanza della farmacia e allega la planimetria catastale dei locali con layout degli arredi e delle attrezzature. L. 2 aprile 1968, n.475; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; L. 8 novembre 1991, n.362; L.R. 3 marzo 2016, n. 2.

Accesso a documentazione amministrativa prodotta e/o detenuta stabilmente dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti portatori di un interesse diretto,concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (art.22 e ss. L.241/1990)

Accesso civico generalizzato: accesso a dati o documentaziione amministrativa detenuta stabilmente dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Strumento finalizzato ad ottenere l'accesso a dati o documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (comma 2 art.5 D.lgs. 33/2013)

Atti di registrazione per attività relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale

Si tratta dell’atto che deve essere richiesto da parte dell’operatore del settore dei sottoprodotti di origine animale per svolgere le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento, qualora non ne sia previsto il riconoscimento dal reg. Ce 1069/2009. Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 1) Presentazione dell’istanza da parte dell’operatore del settore al SUAP del Comune; 2) Verifica dei requisiti da parte dell’Azienda USL anche mediante eventuale sopralluogo. 3) Invio alla RER dell’istanza con parere favorevole 4) Iscrizione da parte della RER nel sistema informativo del Ministero della Salute 5) Comunicazione da parte della RER all’Azienda USL del relativo numero di registrazione (approval number) con il parere favorevole. 6) L’Azienda Usl emana l’atto di registrazione. Riferimenti normativi: Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013.

Atti di riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e riproduzione animale

Si tratta dell’atto che deve essere richiesto dall’operatore per: • gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale • gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti • le attività commerciali che vendono solo a dettaglianti, con consegna diretta della merce quali cash and carry • i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale è la fornitura ai punti vendita della catena commerciale • i centri imballaggio uova • gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. Ce 1069/2009; • i centri di raccolta di materie prime per la fabbricazione di gelatine e collagene ad uso alimentare • le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi • le attività di cui all’art. 10 del reg. Ce 183/2005, comprese quelle di cui al Reg. Ce 225/2012 • le attività inerenti la riproduzione animale. Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 1) presentazione dell’istanza da parte dell’operatore al SUAP del Comune ove è svolta l’attività. 2) verifica dei requisiti da parte dell’Azienda USL anche mediante eventuale sopralluogo. 3) invio alla RER dell’istanza con parere favorevole 4) iscrizione da parte della RER nel sistema informativo del Ministero della Salute 5) comunicazione da parte della RER all’Azienda USL del relativo numero di registrazione (approval number) con il parere favorevole. 6) l’Azienda Usl emana l’atto di registrazione. Riferimenti normativi: Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013.

Giudizio di qualità e idoneità d’uso acqua per consumo umano

E’ il giudizio che deve essere richiesto da chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici o cisterne fisse o mobili diretto alla verifica che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 1) Istanza di parte 2) Giudizio di qualità e idoneità acqua per consumo umano, a seguito di valutazione documentale, ispettiva e di laboratorio. Riferimenti normativi: D.LGS. n. 31/2001

Autorizzazione al trasportato di animali vivi

E’ l’atto necessario alla persona fisica o giuridica che trasporta animali vivi per proprio conto o per conto terzi. Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 1. Istanza di parte. 2. Verifica dei requisiti del trasportatore. 3. Rilascio autorizzazione. Riferimenti normativi Regolamento CE 1 del 2005 – artt. 10 – 11 -13

Certificazione di idoneità autoveicoli per trasporto di animali vivi

Istanza di parte. Verifica dei requisiti degli automezzi. Rilascio certificato di idoneità. Riferimenti normativi: Reg. CE 1/2005 e D.Lgs 151/2007.

Rilascio autorizzazione sanitaria alla detenzione di scorte di farmaci veterinari

E’ l’atto che autorizza il titolare di impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali, a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari. Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 1) Istanza di parte. 2) Acquisizione degli atti ed elementi necessari per il rilascio dell’autorizzazione. 3) Rilascio autorizzazione sanitaria alla detenzione di scorte di farmaci veterinari. Riferimenti normativi: art. 80 del D.lgs. 193/2006

Rilascio certificato per scambio o esportazione animali

Gli animali transitati attraverso il territorio di un paese terzo, possono essere introdotti nel territorio nazionale solo se accompagnati da un certificato sanitario che attesti l’osservanza dei requisiti prescritti. Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 1. Istanza di parte. 2. Rilascio certificato sanitario al richiedente. 3. In caso di scambio tra paesi della UE, comunicazione all’autorità sanitaria locale con il sistema informativo Traces. Riferimenti normativi: D. lgs. n. 633/1996 – D. Lgs. 196/1999

Liquidazione dell'indennizzo allevatori per abbattimento animali

Indennità che può essere richiesta dall'allevatore qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa. DECRETO 29 novembre 2017 Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2017. (18A00819) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018) Decreto interministeriale – dell’anno in corso- concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per epidemie (influenza aviaria, afta , pesti suine ... dove gli animali si abbattono e distruggono...) D.M. 298/89, L. 218 02/06/1988

Macellazione Suini a domicilio per uso familiare

I proprietari di suini, ovini e caprini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la comunicazione di macellazione al di fuori del macello per consumo domestico privato ed eventuale richiesta di visita sanitaria online https://www.ausl.bologna.it/servt/dipt/dsp/uo/iaoa/macellazione-a-domicilio/mdvs Artt. n. 1 e 13 del R.D.n. 3298 del 20-12-1928; l’art. 5 della L.R.n.19 del 4-5-1982; Legge n. 833 del 3-12-1978; Reg 1099/2009 (benessere animale); Deliberazione dell’AUSL di Bologna n° 1 del 18/01/2012

Rilascio passaporto per animali della specie bovina/bufalina

Per i capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015 non è più previsto il rilascio del passaporto. Permane l'obbligo per bovini e bufalini nati prima del 1° maggio 2015 o destinati a scambi intracomunitari o ad esportazione verso Paesi Terzi. DPR 317/96 e s.m. e i., Regolamento CE 1760/2000, DM 31.01.2002 e s.m. e i.

Giudizio su ricorso avverso inidoneità alla mansione lavorativa da parte del medico competente, ex art. 41 co 9, Decreto Legislativo n. 81/2008

Si tratta dell’atto di conferma, modifica o revoca del giudizio del medico competente. Il ricorso viene effettuato dal lavoratore o dal datore di lavoro. Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 1) Istanza di parte. 2) Nomina di una Commissione medica presieduta dal Responsabile del Procedimento che valuta gli accertamenti del Medico Competente, visita l’istante e conferma, o meno, il giudizio del Medico Competente. Riferimenti normativi: Art. 41 comma 9 del decreto legislativo n. 81/2008

Accesso documentale agli atti della Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con Deliberazione n.144/2008.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Prevenzione, Sorveglianza e Controllo delle Malattie Infettive (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prendere visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Igiene Alimenti e Nutrizione (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Veterinaria A-C (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’ disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Veterinaria B (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Prevenzione Rischio Infettivo nelle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Territoriali (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Epidemiologia Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Medicina del Lavoro EST (SS) articolazione interna della UO Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Medicina del Lavoro OVEST (SS) articolazione interna della UO Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.

Accesso documentale e Accesso civico generalizzato agli atti della UO Igiene e Sicurezza sul Lavoro OVEST (SS) articolazione interna della UO Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SC)

Accesso documentale: Diritto riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l’accesso, di prenderne visione e estrarne copia. E’ disciplinato da: Capo V L.n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti); DPR n.184/2006 (Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi); Linee applicatiove aziendali approvate con delibera del DG n.144/2008. Accesso Civico generalizzato: Diritto azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione, volto a favorire una estesa conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni, promuovendo la partecipazione. E’disciplinato da: Dlgs n.33/2013 e smi (art.5, comma2, e art.5 bis); Delibera ANAC n.1039/2016; “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato con Delibera DG n.16/2018.