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Riapertura termini e Rettifica documentazione - Procedura aperta per servizio di recupero crediti

Pubblicato il 24/01/2017
Riapertura Termini con rettifica documentazione - Procedura aperta per servizio di recupero stragiudiziale all’estero ed in Italia dei crediti relativi alle prestazioni sanitarie erogate dalle AUSL di Bologna e Imola, Az. Osped. Univ. di Bologna e Istituto Rizzoli a cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all’estero, lotto unico. PUBBLICATI chiarimenti in data 08/02/2017, 14/02/2017. ALLEGATO Patto Integrità. PUBBLICATO chiarimento in data 17/02/2017. Comunicato del 21.02.2017 - In data 17/03/2017 pubblicata nuova documentazione - PUBBLICATI chiarimenti in data 13/04/2017. 18/05/2017: PUBBLICATO atto di nomina commissione e relativi curricula. 23/05/2017: pubblicata data di apertura documentazione tecnica. 01/06/2017:pubblicata data di apertura offerte economiche. 26/06/2017: Pubblicato atto di esclusione operatori economici.


26/06/2017: Pubblicato atto n° 1660/2017 di esclusione di tre operatori economici.

01/06/2017 - Si comunica che la seduta pubblica per l'apertura della offerte economiche di gara si terrà il giorno 19 giugno 2017 alle ore 9.30 presso la Sala Avec in Via Gramsci 12, III piano Ala Est.

23/05/2017 - Si comunica che la seduta pubblica per l'apertura della documentazione tecnica di gara si terrà il giorno 30 maggio 2017 alle ore 9.30 presso la Sala Avec in Via Gramsci 12, III piano Ala Est.


18/05/2017: Pubblicato atto di nomina della Commissione Giudicatrice e relativi curricula.


Chiarimenti del 13/04/2017.

1) Quesito: come possono essere rispettatele tempistiche di cui al punto 2 della sez. II della parte tecnica del capitolato? Si tenga presente che all’Estero l’avviso di ricevimento della raccomandata A/R non può tornare al mittente a distanza di 30/40 gg oppure non arrivare mai perché alcuni paesi non ne riconoscono il valore, pertanto, per nostra esperienza una gran percentuale di cartoline/buste non ritorneranno al mittente.

Risposta: Nei termini indicati nel bando è necessario fornire  una breve relazione sull’attività svolta, pertanto, se la cartolina non è ancora ritornata al mittente,  si spiegherà questa circostanza e si potrà eventualmente chiedere e concordare con l’Azienda Sanitaria una proroga dei termini per la fase di diffida

 

2) Quesito: l’attività di sollecito telefonico è prevista su posizioni per le quali sarà l’Azienda Sanitaria a fornire il recapito telefonico?

Risposta: Non necessariamente, nei casi in cui il numero telefonico non sia presente nella posizione, potrà essere oggetto di rintraccio da parte dell’aggiudicataria

 

3) Quesito: per la remunerazione delle pratiche negative di cui alla lettera di invito, in caso di irreperibilità è ritenuta documento valido la busta restituita dal servizio postale?

Risposta: sì, purchè accompagnata da breve relazione sull’attività svolta e dichiarazione di irreperibilità con conseguente inesigibilità del credito

 

4) Quesito: non sempre sarà possibile effettuare il rintraccio, motivo per cui chiediamo se sarà sufficiente fornirvi la documentazione (elenco) dei soggetti non rintracciabili?

Risposta: non sarà sufficiente un semplice elenco dei soggetti non reperibili, occorrerà sempre che sia accompagnato da una breve relazione per ciascuna posizione circa l’attività svolta, con dichiarazione di irreperibilità e  con conseguente dichiarazione di inesigibilità del credito

 

5) Quesito: poiché in alcuni paesi il costo da sostenere per l’attività di rintraccio è decisamente maggiore del rimborso da voi previsto, sarebbe possibile pensare ad un rimborso maggiore?

Risposta: no, la quota prevista non è aumentabile; l’aggiudicataria fornirà breve relazione circa l’eventuale antieconomicità per l’Azienda Sanitaria di ulteriore attività di rintraccio in rapporto all’entità del credito, con conseguente dichiarazione di inesigibilità del credito

 

6) Quesito: i crediti del 2006 sono prescritti o c’è stata interruzione della prescrizione? In caso affermativo siete in possesso di tale documentazione a supporto?

Risposta:Per i crediti più risalenti nel tempo di norma è stata sempre interrotta la prescrizione e tutta la documentazione relativa alla pratica di recupero crediti in possesso dell’azienda sanitaria verrà fornita in copia all’aggiudicataria

 

7) Quesito: è possibile avere la documentazione a supporto del credito al fine di inviarla al cittadino che ne faccia richiesta oppure all’eventuale corrispondente (estero) per supportare l’attività di recupero? 

Risposta: tutta la documentazione relativa alla pratica di recupero crediti in possesso dell’azienda sanitaria verrà fornita in copia all’aggiudicataria al momento dell’affidamento della posizione, tranne che per i dati sensibili sanitari contenuti nella cartella clinica  che verranno forniti soltanto all’interessato, qualora ne faccia espressa richiesta formale all’Azienda Sanitaria

 

8) Quesito: in caso di pagamento effettuato prima dell’affidamento, emerso però grazie all’attività dell’aggiudicatario, è previsto il riconoscimento dei compensi?

Risposta: sì,  se la scoperta del pagamento avviene all’esito dell’attività della ditta (ovvero rintraccio del debitore che ha poi fornito giustificativo del pagamento alla ditta)

 

9) Quesito: l’eventuale esibizione della TEAM (laddove previsto) determina la chiusura della posizione? All’aggiudicatario saranno riconosciuti i compensi?

Risposta: no. Se il paziente non ha esibito la TEAM ed ormai l’Azienda Sanitaria ha effettuato la prestazione che ha generato dunque un costo  non è più possibile  né opportuno per l’Azienda USL emettere, in base alla procedure previste per la mobilità internazionale, nota di addebito nei confronti dell’Istituzione estera; tale addebito peraltro non darebbe di per sé garanzia della copertura  della spesa  da parte dell’I istituzione estera stessa;  pertanto, è onere del paziente pagare

Risposta:

La ditta ha diritto alla percentuale spettante solo in caso di recupero pertanto, se il debitore non intende pagare, la ditta non potrà percepire alcuna quota, essendo tale eventualità insita nel rischio d’impresa

 

10) Quesito: laddove il debitore sia intestatario di assicurazione sanitaria che poi chieda nota di credito ed emissione di nuova fattura, si avrà la chiusura della posizione?

Risposta: non verrà emessa nuova fattura, il paziente provvederà al pagamento ed agirà in proprio per ottenere il rimborso dall’Assicurazione.

 

11) Quesito:si aprirà nuova posizione di recupero ma intestata alla compagnia assicurativa?

Risposta : no

 

12) Quesito:all’aggiudicataria saranno riconosciuti i compensi al momento del pagamento da parte dell’assicurazione?

 Risposta:  Se interverrà il pagamento, la ditta avrà la quota di spettanza.



PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RECUPERO  STRAGIUDIZIALE ALL’ESTERO ED IN ITALIA DEI CREDITI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SANITARIE  EROGATE DALL’AUSL BO, DALL’AOU BO, DALLO I.O.R, E DALL’AUSL DI IMOLA  A CITTADINI STRANIERI E CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO –  RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA  E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE –

 

Nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 19/04/2017

 

Si comunica che con atto n°780  del 15/03/2017 ( di seguito allegato) è stata apportata una rettifica alla documentazione di gara e sono stati riaperti i termini  per  consentire la partecipazione alla procedura in oggetto anche dei liberi professioni regolarmente iscritti agli albi professionali.

Si allegano i nuovi documenti rettificati che sono: lettera di invito e Allegato A che riportano la data del 17.03.2017

Questa stazione appaltante, a seguito della nuova seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa, fissata 27/04/2017 ore 10:00,  provvederà, ai sensi dell’art.29 comma 1  DLgs 50/2016, ad assumere l’atto di ammissione  degli operatori economici offerenti al proseguo della gara      


Ai sensi degli artt.29 e 77 comma 12 del D.Lgs.50/2016, si rende noto che i componenti della commissione verranno nominati su indicazioni delle Direzioni Sanitarie/Amministrative o Direttori di Dipartimento/Distretto.  La competenza tecnica sarà inoltre valutata sulla base del curriculum di ogni componente indicato. Le operazioni relative alla 1° seduta di verifica della documentazione amministrativa saranno effettuate da un Dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano.

 

COMUNICATO DEL 21.02.2017

Rilevata una imprecisione nell'all.to A) in relazione a quanto richiesto al punto 5) della Lettera Invito si allega una nuova versione dell'all.to A) (denominato nuovo all.to.A) che dovrà essere utilizzato per la presentazione dell'offerta.

Qualora, al momento della pubblicazione della presente  nota, una ditta abbia già inviato l'offerta con il vecchio all.to A), la stessa dovrà inviare il nuovo modello, debitamente compilato e firmato,in busta chiusa a Azienda USL  di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano via A.Gramsci 12  40121 Bologna indicando la ragione sociale della ditta, procedura aperta n.4/2017 integrazione nuovo all.to A). La suddetta busta dovrà pervenire entro il 27/02/p.v. Qualora una  ditta, non consultando il presente comunicato, non regolarizzi il vecchio modello, alla stessa  sarà data la possibilità di una regolarizzazione successiva all'apertura della documentazione amministrativa fissata per il 28/02 p.v, nei termini che verranno indicati

 

Chiarimento del 17/02/2017.

Domanda :

Qualora chi intenda partecipare sia  un'associazione professionale  tra avvocati e non una società  di recupero crediti assoggettata al possesso della licenza,  può fornire un documento alternativo ai fini della partecipazione

Risposta: no.


15/02/2017: Si allega Patto d'Integrità.

 

Chiarimenti del 14/02/2017.

Quesito: la prescrizione è stata interrotta?

Risposta: Sì, con la precisazione che i casi in cui sia impossibile interrompere la prescrizione (ad es. per irreperibilità del debitore, per indirizzi esteri insufficienti ecc.), anche nelle more dell’espletamento della presente procedura, non possono comunque incidere sulle valutazioni operate dai concorrenti al fine di formulare l’offerta economica richiesta,  per una duplice ragione: 1) l’attività di recupero crediti oggetto della gara ricomprende sia le fatture emesse negli anni 2006-2014, sia i “crediti che matureranno verso utenti stranieri nel corso della durata dell’incarico” ; 2) l’indagine che deve compiere l’aggiudicatario sulla esigibilità e/o inesigibilità del credito è comunque remunerata con una quota fissa determinata a seconda della data riportata nel documento contabile.

Quesito: sono disponibili tutti gli indirizzi per la spedizione?

Risposta: L’indirizzo del debitore non è sempre noto all’azienda appaltante in quanto, gli strumenti informatici e banche dati messi a disposizione della stessa, non forniscono tutte le informazioni necessarie a reperire lo straniero.

Per tale motivo, nella Sezione II – “Parte tecnica, modalità di espletamento del servizio” del Capitolato Speciale,  viene richiesto alla ditta aggiudicataria la verifica della residenza e/o domicilio e/o dimora del debitore.

Quesito: nel caso in cui il luogo di spedizione sia l’Italia, significa che gli intestatari delle posizioni debitorie risiedono in Italia? In questo caso è possibile formulare offerta solo per l’Italia. Il costo è differente rispetto al recupero crediti all’estero?

Risposta: Nel caso in cui i solleciti siano stati inviati ad un indirizzo italiano, tale circostanza non fornisce alcuna certezza in merito al domicilio e/o residenza e/o dimora italiana del debitore.

Le attività di recupero esercitate nei confronti di stranieri reperibili  in Italia e stranieri reperibili all’estero risultano inscindibili. L’oggetto del bando ricomprende entrambe le tipologie remunerate con i medesimi criteri.

Quesito: nel caso in cui l’intestatario non venga rintracciato la pratica viene considerata negativa? 

Risposta:sì

Quesito: Sono già state svolte attività di recupero? Se sì quali? 

Risposta: sì, ma non per tutte le posizioni ; diffida ad adempiere

Quesito: In caso di RTI  o consorzio di ditte non ancora costituito , chi deve rendere la dichiarazione di cui al punto 14) della lettera invito " Dichiarazione di essere in possesso della licenza per l'esercizio di recupero crediti per conto terzi ai sensi dell'art 115 del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773?

Ipotesi 1 - Il Legale Rappresentante della Ditta che possiede  il requisito con la controfirma dei Legali Rappresentanti delle restanti ditte in corso di raggruppamento

Ipotesi 2 - Il Legale Rappresentante del mandatario dichiarando quale tra i soggetti raggruppandi possiede il requisito e la controfirma dei Legali Rappresentanti delle restanti ditte in corso di raggruppamento

Risposta: Il il punto 14) della lettera invito richiede la dichiarazionedi essere in possesso della licenza per l'esecizio di recupero crediti per conto terzi ai sensi dell'art.115 del TULPS, approvato con R.D.  18.06.1931 n.773.Il primo capoverso a pag 6 della lettera invito   richiede che, in caso di RTI,la dichiarazione relativa al possesso della licenza di cui sopra debba essere firmata dai Legali Rappresentanti di tutte  le ditte raggruppate.

In considerazione dell'esplicita richiesta di cui sopra e del fatto che si tratta di un requisito tecnico soggettivo si ribadisce la necessità che il requisito in questione sia posseduto da tutti le ditte componenti l'RTI

Quesito:

Si richiede se la licenza prevista per l'esercizio di attività di recupero crediti introdotta dalla clausola n.14 della lettera invito, di cui all'art 115 del TULPS,approvato con R.D. 773/1931, sia richiesta quale documento essenziale  ai fini della partecipazione alla procedura anche qualora soggetto partecipante sia un professionista iscritto ad un Ordine degli Avvocati ( ovvero un' Associazione di professionisti iscritti ad un ordine degli Avvocati)

Risposta:


Chiarimenti del 08/02/2017.

Quesito 1:

si richiede se, al fine di soddisfare il requisito richiesto nella Lettera d'invito, busta B) punto 5), si possa ritenere conforme a quanto sopra aver svolto, a seguito di contratti di concessione non specifici per il servizio di recupero

crediti all'estero con Comuni, Consorzi di Bonifica, società multiservizi,   Aziende Sanitarie Locali, attività di riscossione stragiudiziale e coattiva di crediti dovuti da contribuenti italiani che, a seguito di accertamenti derivanti

dalle attività di recupero, sono risultati residenti all'estero  

Quesito 2 :

può considerarsi soddisfatto  quanto richiesto nella Lettera d'invito, busta B) punto 5), quando  una Società svolga   da   oltre  20  anni  attività   di recupero crediti all'estero per conto di Aziende di diversi   settori merceologici,ma nello specifico del recupero crediti relativo ai ticket sanitari piuttosto che servizi ospedalieri abbia iniziato recentemente la stessa attività oggetto di gara con una AUSL 

Risposta:

Come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, i servizi analoghi non significano servizi identici,  poiché la formula  “servizi “ analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso delle capacità economica finanziaria richiesta dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite.

Pertanto si ritiene, anche in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto in gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in questione, cosicchè possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo.

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