Cerca

PA PI186149-25 per l’affidamento del servizio di monitoraggio multimodale iintraoperatoria di segnali neurofisiologici con messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria, del materiale monouso e quanto necessario per il funzionamento a carico della ditta, compilazione di scheda di report finale per il Dipartimento Rizzoli Sicilia, Piacenza CasteL San Giovanni e occasionalmente per la sede di Bologna

Pubblicato il 17/04/2025
Sintesi

In data 19/05/2025 pubblicati chiarimenti.

Chiarimenti pubblicati in data 19/05/2025

Quesito PI215244-25

Spett.le Ente,
in riferimento a Vs. procedura in oggetto, con la presente si chiedono cortesemente alcuni chiarimenti.

1) In primis, all’interno del Disciplinare di gara e della documentazione di gara vengono indicati 3 principali luoghi di svolgimento del servizio: Bagheria, Piacenza e Bologna. Si chiede pertanto di confermare se le caratteristiche minime e quelle oggetto di valutazione devono essere riferite a tutti i centri indicati (ad esempio in riferimento ai Tempi di risposta indicati e le caratteristiche di esperienza del personale indicate).

2) In merito a quanto indicato all’interno del Vs. “ALLEGATO 1 – Modalità tecniche di esecuzione e documentazione del Servizio di monitoraggio”, si chiede cortesemente di specificare se con la dicitura “verifica dello stato neurologico pre-operatorio paziente” si intende la raccolta di risposte neurofisiologiche basali pre-incisione.

3) In merito a quanto indicato all’interno dell’Allegato 1 Capitolato tecnico “… Il servizio comprende la compilazione a cura del tecnico di neurofisiopatologia incaricato della ditta della scheda di andamento del monitoraggio appuntando le fasi salienti dell’intervento chirurgico con relativo comportamento delle varie tecniche di monitoraggio intraoperatorio neurofisiologico secondo le procedure in uso presso lo IOR ed utilizzando la scheda di monitoraggio (allegato 1bis).
La scheda di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, redatta di norma durante tutte le fasi dell’intervento, deve registrare l’elenco completo delle tecniche utilizzate ed una nota tecnico descrittiva …
La scheda di monitoraggio sarà messa a disposizione del chirurgo ed anestesista, i quali vi apporranno una firma per presa visione, al fine di tenerlo in considerazione nella stesura del verbale operatorio e quindi verrà conservata in Cartella Clinica …” ,
si chiede altresì di specificare se al termine degli interventi deve essere effettuata anche l’esportazione del tracciato sui Vs. server aziendali al fine di archiviare c/o Vs. struttura tali dati per eventuale consultazione se necessaria, oppure se l’archiviazione di tali tracciati rimanga in carico esclusivamente alla ditta fornitrice c/o propri archivi.

4) Si chiede di chiarire se quanto indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale “Corsi di formazione iniziale all’uso dei sistemi…” trattasi di refuso, in quanto essendo l’oggetto di fornitura un affidamento di un servizio all’interno del quale le apparecchiature vengono utilizzate da personale della ditta fornitrice, e che non prevede uso delle apparecchiature da parte del personale della stazione appaltante, non appare necessaria l’erogazione di corsi di formazione all’uso dei sistemi.

5) Si chiede infine di chiarire se quanto indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale “L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione all’interno dell’Ente …” trattasi di refuso, in quanto l’oggetto dell’affidamento è un servizio che prevede, come indicato anche all’articolo 12 del Capitolato Speciale, che le apparecchiature siano “… non residenti presso le sedi …”.

Con l'occasione si segnala inoltre che la scrivente ha altresì formulato alcune osservazioni in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica prescelti da Codesto Ente all'interno del Disciplinare di gara.
Tali osservazioni sono state inviate tramite pec al Vs. indirizzo servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it Da tali osservazioni consegue la richiesta di rettifica in autotutela della documentazione di gara
limitatamente alla parte esposta nella suddetta comunicazione.

Risposta PI219136-25

Spett.le Ditta, rispondiamo per punti: 1) Trattandosi di un unico servizio, si conferma che le caratteristiche minime e quelle oggetto di valutazione devono essere riferite a tutti i Centri indici; 2) No, si intende la presa visione dell'esame obiettivo al fin conoscere lo stato neurologico del paziente prima dell'esecuzione dello IOM; 3) Si chiede che l'archiviazione di tali tracciati rimanga in carico esclusivamente alla ditta fornitrice c/o propri arcivi; 4) Non è necessaria l'erogazione di corsi di formazione all'uso dei sistemi; 5) Le apparecchiature utilizzate non saranno residenti presso le sedi ma di proprietà dell'Azienda. In merito alle restanti osservazioni inviate tramite PEC al SAAV, si chiede alla Ditta di formalizzare ogni richiesta di chiarimento sulla piattaforma Sater, così come da Disciplinare di gara p.to 2.2.Il Servizio Acquisti risponderà, dopo le opportune verifiche, pubblicando le ragioni sottostanti alle decisioni prese.

Quesito PI219922-25

Istanza di rettifica in autotutela della lex specialis di gara.

Spett.le Ente, in riferimento a Vs. procedura in oggetto, la scrivente formula le seguenti osservazioni in merito ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica prescelti da Codesto Ente all’interno del Disciplinare di gara.
Dalle seguenti osservazioni consegue la richiesta di rettifica in autotutela della documentazione di gara limitatamente alla parte che sarà di seguito esposta.

Anzitutto, si rileva come all’interno dei criteri di valutazione non vengono affatto premiati parametri atti alla valutazione dell’effettiva qualità del servizio e/o dei dispositivi a supporto del servizio e perciò tali da consentire di valutare le differenze tra le varie proposte presenti sul mercato. Piuttosto sono stati previsti criteri che prevedono una valutazione “su carta” di determinate caratteristiche (ad es. completezza di moduli di report, possesso di certificazioni, numero di interventi eseguiti).
Ciò, tuttavia, stona con la ratio stessa del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023, teso a garantire la ricerca della migliore prestazione esistente sul mercato, al prezzo più conveniente e per il quale dunque la componente qualitativa è di centrale rilevanza. Nel caso in esame, come detto, i criteri esulano e non valorizzano le reali prestazioni da eseguire, circostanza che mortifica il confronto competitivo tra le imprese concorrenti, a scapito soprattutto dell’interesse pubblico al conseguimento della prestazione qualitativamente più performante. La scelta di tali criteri di natura esclusivamente tabellare “conduce a un appiattimento della valutazione delle offerte tecniche, a cui vengono assegnati punteggi troppo simili tra loro: siffatto appiattimento può condurre […] a uno snaturamento del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo posto a garanzia di un confronto concorrenziale effettivo sul merito tecnico dell’offerta.” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 8/2/2023 n. 359).
Come noto, “l’art. 108, comma 4, cit., prevede che la stazione appaltante introduce nei “documenti di gara … i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto”; inoltre, stabilisce che la stazione appaltante “al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo dell’offerta dei concorrenti, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”.
La stazione appaltante gode quindi di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione delle offerte per meglio perseguire l'interesse pubblico; tale scelta, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia illogica, irragionevole ed irrazionale oppure sei criteri non sono trasparenti ed intellegibili…. Simili previsioni di gara […] non risultano idonee, ai sensi dell’art. 108, comma 4, cit., a “garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici” della proposta negoziale dei concorrenti, poiché di fatto riducono fortemente il confronto concorrenziale sui reali elementi tecnici dell’offerta. Inoltre, tali previsioni […] non sono adeguate, ai sensi dell’art. 108, comma 4, cit., ad “assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo” della proposta, poiché incoraggiano offerte non competitive o sconvenienti” (TAR Lombardia, 25/10/2024, n. 2888): favorendo di fatto l’operatore che invera le condizioni “su carta”, questi potrebbe essere portato a proporre un’offerta tecnica meno competitiva in relazione agli elementi qualitativi diversi.

Insomma, i criteri valutativi prescelti paiono inidonei a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta ed a garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, non apparendo adeguati:
i. ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti né
ii. a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, né infine
iii. a scongiurare situazioni di appiattimento delle stesse a scapito dell’interesse pubblico.

Peraltro, ad acuire il quadro vi è il dato per cui la qualità del servizio neppure viene confermata e validata mediante prova pratica del servizio: difatti, nella documentazione di gara manca qualsivoglia richiamo a tale aspetto, confermando quella valutazione meramente formale che già i criteri di valutazione tendono a richiedere e perseguire.

Più nel dettaglio, sui singoli criteri, si deduce quanto segue.
1) Per il criterio “Attrezzature utilizzate … Se nuove di fabbrica”, stante l’essenzialità dell’elemento, si invita a rivedere la scelta di ricondurre tale profilo ad un criterio valutativo quanto piuttosto ad una caratteristica minima, in quanto qualunque partecipante può rispondere a tale criterio una volta eventualmente aggiudicata la procedura, rendendo di fatto ininfluente l’attribuzione di ben 5 punti qualitativi a tale criterio;

2) analogamente, il criterio “Manutenzione sulle attrezzature … Annuale … Biennale”, trattandosi di affidamento di un servizio che prevede, come indicato anche all’articolo 12 del Capitolato Speciale, che le apparecchiature siano “… non residenti presso le sedi …”, non dovrebbe costituire un criterio valutativo quanto piuttosto una caratteristica minima il fatto che la concorrente garantisca la periodicità di manutenzioni stabilita dal fabbricante o dal manuale d’uso: anche in questo caso, l’attribuzione di ben 10 punti a tale criterio risulta ininfluente ai fini di una effettiva valutazione qualitativa;

3) parimenti per quanto riguarda i criteri “Modalità di esecuzione della prestazione”, i due criteri indicati “La ditta rilascia di norma un report… “ e “Completezza della Scheda di report”, valenti ben 10 e 15 punti, non sono relativi ad aspetti tecnico/pratici della prestazione quanto piuttosto ad aspetti “documentali” cui qualunque ditta può adeguarsi per rispondere.

4) Relativamente al criterio “Tempi di risposta”, infine, si chiede cortesemente di specificare se si intendono tempi di risposta per assistenza tecniche su eventuali problematiche che dovessero insorgere durante l’erogazione del servizio, oppure se si intende tempi di risposta alle richieste di intervento. In quest’ultimo caso si segnala che i parametri indicati (< di 1 ora, < di 1,30 h, < di 2 h) risulterebbero non proporzionati al numero di interventi annui richiesti. Ad esempio, tra i quantitativi presunti sono indicati n. 50 interventi c/o la sede di Piacenza, quantitativo che si tradurrebbe in circa un intervento a settimana. Tale frequenza non risulterebbe sufficiente (ed economicamente sostenibile) a giustificare la presenza di personale dedicato unicamente a tale sede. Per garantire infatti presenza alle richieste di intervento entro 1 ora o 2 ore, il personale dovrebbe essere dedicato esclusivamente a tale servizio.

Alla luce di quanto sopra indicato si chiede pertanto un intervento di rettifica in autotutela in parte qua della lex specialis di gara, relativamente ai censurati criteri valutativi in quanto manifestamente inadeguati a garantire una completa valutazione dell’effettiva qualità del servizio e quindi un concreto confronto competitivo.

Distinti saluti

Risposta PI228502-25

Spett.le ditta,la procedura di gara attiene all’espletamento di un servizio “all inclusive” di rilevazione e monitoraggio multimodale intraoperatorio di segnali neurofisiologici, svolto da tecnici di neurofisiopatologia specializzati in possesso dei titoli necessari e con mezzi strumentali e materiali di consumo integralmente messi a disposizione dall’aggiudicatario.

A parere della Stazione Appaltante, quanto dettagliatamente riportato nel Capitolato Speciale individua in maniera chiara gli obblighi a carico dell’Operato Economico aggiudicatario e le modalità operative che lo stesso è tenuto a rispettare nel corso dell’esecuzione del contratto. Contestualmente la Stazione Appaltante è stata attenta a non creare limitazioni alla partecipazione degli OO.EE., prevedendo requisiti in tal senso (Es. escludendo l'obbligatorietà di presentare sistemi nuovi di fabbrica, ecc).

Pertanto, fermo restando i requisiti minimi obbligatori, la Stazione Appaltante ha elaborato i criteri valutativi con lo scopo di valutare le singole proposte, senza con questo limitare la partecipazione alla gara. E’ in tale ottica che deve essere considerata la presenza di criteri tabellari (assolutamente legittimi) che assolvono ad una duplice funzione: premiare gli OO.EE. che sono provvisti del requisito e consentire, comunque, la partecipazione agli OO.EE. che ne sono sprovvisti.

Tutto ciò premesso, si precisa  quanto segue sulle deduzioni effettuate sui singoli criteri:
1) Inmerito al criterio “Attrezzature utilizzate … Se nuove di fabbrica", datta la tipologia del servizio richiesto che non prevede l’acquisizione da parte dell’Azienda Sanitaria Committente dell’attrezzatura, ma solamente il suo utilizzo limitatamente al tempo di intervento chirurgico, si ritiene coerente e corretta la scelta di premiare l’O.E. che offre un’attrezzatura nuova di fabbrica pur ammettendo alla gara l’O.E. che offre un'attrezzatura non nuova;
2) In merito al criterio “Manutenzione sulle attrezzature … Annuale… Biennale”, fermo restando l’obbligatorietà da parte del fornitore del rispetto delle prescrizioni del produttore, si ritiene opportuno sottolineare il fatto che tali attrezzature non sono presenti in maniera fissa presso le sedi dell’Azienda Committente, ma sono portate in occasione dei vari interventi chirurgici programmati. Ne discende che la cadenza degli interventi manutentivi (annuale o biennale) è considerata qualificante dalla stessa Azienda
Committente; 3) In merito alle “Modalità di esecuzione della prestazione” ed ai due criteri indicati “La ditta rilascia di norma un report…" e “Completezza della Scheda di report”, si coglie l’occasione per precisare che sono strettamente connessi. La Stazione Appaltante ritiene che soprattutto il parametro relativo alle completezza della scheda di report (tipo) sia un elemento altamente qualificante, perché è dall’analisi della scheda di report e dalla sua completezza (parametro discrezionale e non tabellare) che la Commissione di esecuzione potrà valutare la competenza della ditta all’espletamento del servizio richiesto; 4) In merito al criterio "Tempi di risposta" si vuole innanzitutto premettere che, come espressamente previsto dal Capitolato Speciale, la sede dello IOR comunica la data prevista per una seduta operatoria con un preavviso di 7 giorni. Non è, quindi, prevista la presenza fissa di un dipendente/collaboratore dell'O.E. presso le sedi IOR. I "Tempi di risposta" indicati nel parametro si riferiscono pertanto al timing di verifica della disponibilità dell'O.E.. o, in altre parole, il tempo che l'O.E. impiega per confermare o meno la presenza del proprio dipendente/collaboratore presso una determinata sede in quanto, se per qualunque motivo tale presenza non fosse possibile, sarà necessario riprogrammare la seduta operatoria

Infine, in merito alla prova pratica, si vuole sottolineare il disposto di cui all’articolo 7 del Capitolato Speciale laddove è previsto un periodo di prova della durata massima di 6 mesi, durante il quale l’attività della ditta è valutata non solo su un singolo intervento e/o giornata di prova (come poteva essere nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse previsto una prova pratica) bensì nel corso di un periodo di tempo più lungo, tale da tutelare l'Azienda Committente del servizo offerto.

Tutto ciò precisato, si confermano i requisiti di valutazione indicati nella documentazione di gara.

File allegati