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Procedimenti

Pubblicato il 24/12/2013
Accesso a documentazione amministrativa prodotta e/o detenuta stabilmente dalla UOC Affari Generali e Legali - settore Affari Generali

La Legge 241/90 e s.m.i.. Strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Accesso civico generalizzato a documentazione amministrativa prodotta e/o detenuta stabilmente dalla UOC Affari Generali e Legali - settore Affari Generali

Il D. Lgs n. 33/2013 art. 5, comma 2 e art. 5-bis prevede il diritto riconosciuto a chiunque senza alcuna limitazione se non quelle previste dall’art. 5 bis del citato decreto, ed avente ad oggetto dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ex lege.

Accesso a documentazione amministrativa prodotta e/o detenuta stabilmente dalla UOC Affari Generali e Legali - settore Assicurativo

La Legge 241/90 e s.m.i.. Strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Accesso civico generalizzato a documentazione amministrativa prodotta e/o detenuta stabilmente dalla UOC Affari Generali e Legali - settore Assicurativo

Il D. Lgs n. 33/2013 art. 5, comma 2 e art. 5-bis prevede forme di accesso relativo a dati o documenti (esclusa qualsiasi attività aggiuntiva di elaborazione dei dati) detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Partecipazione a procedure fallimentari

- ricognizione crediti ed acquisizione documentazione probatoria dalla U.O.C. Economico Finanziaria.;- ricorso al Tribunale Fallimentare, da trasmettere alla pec del Curatore, entro 30 gg. dall’udienza di verifica dello stato passivo oppure entro 12 mesi (prorogabile a 18 mesi) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (e, comunque fino a quando non sono terminate le operazioni di riparto dell’attivo, qualora si fornisca la prova della non imputabilità del ritardo) artt. 93 e 101 Legge Fallimentare.- verifica progetto stato passivo e, in caso di proposta di non ammissione, deposito di osservazioni e integrazione documenti.- verifica ammissione al passivo (e, in caso negativo predisposizione nota per consentire valutazioni sulla proposizione di giudizio di opposizione allo stato passivo al Direttore della UOC Affari Generali e Legali)- monitoraggio della procedura fallimentare fino al decreto di chiusura

Partecipazione a procedure di amministrazione straordinaria

- ricognizione crediti ed acquisizione documentazione probatoria dalla U.O.C. Economico Finanziaria.;- ricorso al Tribunale Fallimentare entro 30 gg. dall’udienza di verifica dello stato passivo oppure entro 12 mesi (prorogabile a 18) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (e, comunque fino a quando non sono terminate le operazioni di riparto dell’attivo, qualora si fornisca la prova della non imputabilità del ritardo) artt. 93 e 101 Legge Fallimentare.- verifica progetto stato passivo e, in caso di proposta di non ammissione, deposito di osservazioni e integrazione documentazione.- verifica ammissione al passivo (e, in caso negativo, predisposizione nota per consentire al Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali valutazioni sulla proposizione di giudizio di opposizione allo stato passivo)- monitoraggio della procedura concorsuale fino al decreto di chiusura

Partecipazione a procedure di liquidazione coatta amministrativa

- ricognizione crediti ed acquisizione documentazione probatoria da U.O.C. Economico Finanziaria.; - invio pec al Commissario liquidatore con osservazioni o istanze entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 207 Legge Fallimentare (nel caso in cui il credito attestato dal commissario sia inferiore a quello effettivamente vantato); - in caso di mancato ricevimento della comunicazione di cui all’art. 207 Legge Fallimentare, invio pec al commissario liquidatore per riconoscimento propri crediti entro 60 gg. dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione (termine ordinatorio);- insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 Legge Fallimentare. per mezzo di ricorso al Tribunale Fallimentare entro 12 mesi (prorogabile a 18 mesi) dal deposito in cancelleria dello stato passivo (e, comunque fino a quando non sono terminate le operazioni di riparto dell’attivo, qualora si fornisca la prova della non imputabilità del ritardo) - verifica ammissione al passivo (e, in caso negativo, predisposizione nota per consentire valutazioni sulla proposizione di giudizio di opposizione allo stato passivo) - monitoraggio della procedura concorsuale fino alla chiusura

Partecipazione a concordati preventivi

- ricognizione crediti ed acquisizione documentazione probatoria dalla U.O.C. Economico Finanziaria.; - eventuale espressione di voto in merito alla proposta concordataria; - dichiarazione di precisazione dei crediti nei tempi indicati dal Commissario Giudiziale; - monitoraggio della procedura

Apertura sinistri

Apertura posizione assicurativa a seguito di richiesta di risarcimento presentata da terzi per presunti danni da responsabilità professionale. Codice delle Assicurazioni, Codice Civile, Norme di legge di settore.