Segnalazioni di condotte illecite – whistleblowing
L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e dei soggetti equiparati che ha come obiettivo regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo significative forme di tutela per chi effettua la segnalazione. In Italia il whistleblowing è regolato dall’art. 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 e dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021.
A chi è rivolto
In Azienda USL le segnalazioni di illeciti possono essere effettuate da soggetti che rivestono la qualifica di dipendente pubblico o equiparato, come previsto dall’articolo 54-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e in particolare da:
- Dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell’Azienda USL;
- Dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici economici che prestano servizio presso l’Azienda USL in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Azienda USL.
Qual è il campo d’applicazione
In base alla normativa di riferimento, l’Azienda USL disciplina e gestisce solo le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Le comunicazioni di misure ritorsive adottate dall’Azienda USL nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione sono di esclusiva competenza dell’ANAC.
Le segnalazioni anonime sono escluse dal campo d’applicazione dell’istituto del whistleblowing. Fornire la propria identità è essenziale per verificare se la segnalazione è effettuata da dipendenti pubblici o equiparati.
Le segnalazioni anonime verranno comunque trattate nell’ambito dei procedimenti di vigilanza ordinari e saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili, e se munite di adeguate evidenze probatorie.
Cosa si intende per condotta illecita
Ai fini della segnalazione whistleblowing, per condotte illecite si intendono non solo le fattispecie riconducibili all’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro Secondo, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un dipendente pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.
Possono essere segnalate anche attività illecite non compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.
Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante e non può essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni.
Perchè effettuare una segnalazione
Per segnalare condotte illecite e per tutelare l’interesse all'integrità dell’Azienda USL.
L’obiettivo di fondo è quello di valorizzare l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità, rafforzando i principi di legalità e buon andamento cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.
Requisiti del contenuto della segnalazione
Il contenuto della segnalazione, oltre ad indicare condotte illecite, deve rispondere alla salvaguardia dell’integrità dell'Azienda USL; la valutazione della sussistenza di tale interesse spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda USL.
La segnalazione di illeciti deve contenere i seguenti elementi:
- generalità del segnalante, con l’indicazione di dati di contatto;
- generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- una esaustiva descrizione dell’episodio e dei fatti oggetto di segnalazione, con l’indicazione degli eventuali soggetti coinvolti;
- se conosciuti, l’indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- data e luogo ove si sono svolti i fatti;
- una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta, che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione e documenti che possano fornire un utile riscontro circa la reale sussistenza di quanto segnalato.
È anche utile allegare documenti o file multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
Come viene gestita la segnalazione
Una volta inviata la segnalazione, il RPCT svolge un esame preliminare della stessa per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, che dovrà concludersi entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione (art. 9 del protocollo operativo aziendale).
Qualora la segnalazione venga valutata ammissibile, il RPCT avvia l'attività di verifica e analisi dei presunti illeciti segnalati (istruttoria) che dovrà concludersi entro 60 giorni dall'avvio dell'istruttoria, salvo eventuali proroghe laddove si rendano necessarie. Al termine dell'attività istruttoria, il RPCT:
- archivia la segnalazione, in caso di manifesta infondatezza della stessa, informando il segnalante;
- adotta adeguate misure correttive e di prevenzione indicate all’art. 11 del protocollo operativo, qualora ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione.
Quali sono le tutele
La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è garantita in tutte le fasi del procedimento, a partire dal momento dell’invio della segnalazione, compreso il momento in cui venga eventualmente inoltrata a soggetti terzi. La riservatezza è garantita anche in eventuali procedimenti penali, contabili, disciplinari, nei limiti previsti dalla legge; in particolare, qualora la richiesta di accesso all'identità del segnalante provenga dall'Autorità Giudiziaria, il RPCT è tenuto a fornirla previa notifica al segnalante, negli altri casi invece è richiesto il consenso del segnalante.
La segnalazione del whistleblower è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm.. ed è esclusa anche dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
Il presunto autore dell’illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall’Azienda USL, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.
Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Istruzioni per l’uso dell’applicativo
Accedendo alla Piattaforma viene visualizzata una schermata iniziale in cui si chiede se si vuole procedere alla compilazione del modulo informatico di segnalazione degli illeciti. Il modulo informatico è composto da sei sezioni: in particolare, nella prima sezione viene richiesto al segnalante di fornire i propri dati personali identificativi. Il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma è un requisito necessario nel caso si voglia inviare una segnalazione godendo delle tutele previste per il whistelblower di cui al paragrafo precedente.
Una volta inviata la segnalazione di illeciti, l’applicativo genererà un codice “identificativo univoco” o “key code” di 16 cifre che il segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione dall'area che indica "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo codice di ricevuta di 16 cifre (key code)"; il segnalante potrà compilare il modulo aggiuntivo, con il quale può fornire i propri dati personali identificativi, allegare eventuale documentazione, verificare lo stato della segnalazione, dialogare con il RPCT e conoscere i relativi esiti.
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Piattaforma di segnalazioni di illeciti - Azienda USL di Bologna
Collegamento per l'accesso alla piattaforma whistleblowing
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Whistleblowing - Autorità Nazionale Anticorruzione
La pagina della Autorità Nazionale Anticorruzione dedicata all'istituto del whistleblowing. Come segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica e misure ritorsive ricevute all'interno della organizzazione di appartenenza.
- Informazioni sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti - whistleblowing