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Visite Mediche di Controllo domiciliare ai lavoratori assenti per malattia (ex visite fiscali). Nuove fasce orarie di reperibilità

Pubblicato il 27/12/2023 - Redattore De Frenza Francesca
I controlli saranno possibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)
Sintesi

A seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, l'INPS ha ridefinito le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico. I comportamenti corretti del dipendente dell'Azienda USL di Bologna in caso di malattia

A seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio che ha valutato incostituzionale la disparità tra le fasce orarie di reperibilità durante il periodo di malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, l'INPS ha ridefinito le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico, e con la nota 4640 del 22 dicembre 2023, ha inviato le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari (la nota è disponibile in fondo a questa pagina)

Il comportamento corretto del dipendente in caso di malattia

In caso di malattia, il dipendente deve contattare telefonicamente la Struttura di appartenenza non appena possibile, per comunicare l'assenza per malattia. La comunicazione deve avvenire tempestivamente rispetto all’inizio dell’orario di lavoro, segnalando se si tratti di ricovero ospedaliero. 

Il dipendente deve anche comunicare la durata della prognosi, se ne è a conoscenza.

Il proprio Medico di Medicina Generale va contattato entro la prima giornata di malattia, per l'emissione del certificato. Il certificato deve indicare l'indirizzo del domicilio di effettiva reperibilità del dipendente durante la malattia.

Nel caso di accesso ad un pronto soccorso/ricovero ospedaliero, il Medico ospedaliero può provvedere, a richiesta, a redigere/trasmettere il certificato.

Nei giorni prefestivi e festivi ci si può rivolgere al Medico di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) per il rilascio del certificato di malattia, sia per eventi insorti in quei giorni, sia per la continuazione di un evento certificato fino al venerdì.

Se la malattia è riconducibile ad una causa che esclude l’obbligo di reperibilità, il medico lo deve indicare nel certificato. Sono infatti esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile a:

  • patologie gravi che richiedano terapia salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta (esclusivamente nel caso in cui la menomazione, unica o plurima, sia stata ascritta alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981 o si tratti di patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto);
  • stati patologici sottesi o connessi a invalidità riconosciuta, esclusivamente con percentuale pari o superiore al 67%; 
  • infortunio sul lavoro.

I dipendenti assenti per malattia potranno ricevere le visite fiscali dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi i giorni non lavorativi, domeniche e festivi).

In queste fasce orarie i dipendenti devono essere reperibili al domicilio indicato nel certificato di malattia ed essere disponibili alla Visita Medica di Controllo, che significa non solo ricevere il Medico Fiscale inviato dall'INPS, ma anche assicurarsi che il domicilio sia rintracciabile, cioè fornito di numero civico, eventuale interno, nome e cognome sul campanello e che quest’ultimo sia perfettamente funzionante.

In caso di temporaneo allontanamento dal domicilio per un valido motivo (visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che, a richiesta, dovranno essere documentate), il dipendente deve comunicare preventivamente l'assenza, precisando in quale giorno e orario non sarà disponibile al domicilio, non appena ne viene a conoscenza e, comunque, almeno 24 ore prima dell’assenza programmata

La comunicazione deve essere inviata dal lunedì al giovedì entro le ore 17, il venerdì entro le ore 14 (esclusi sabato, domenica e festivi). Non si è tenuti alla comunicazione solo se si tratti di emergenza/urgenza (per esempio, nel caso di accesso pronto soccorso o visita medica con urgenza certificata).

Gli indirizzi di posta elettronica ai quali scrivere nel corso del periodo di malattia per comunicare preventivamente assenze nelle fasce orarie di controllo o cambi di domicilio sono:

  • per tutti i dipendenti afferenti al DATeR: visitefiscali.dater@ausl.bologna.it
  • per i dipendenti dei servizi centrali, di staff e del Dipartimento Sanità Pubblica: giuridico.personale@ausl.bologna.it 
  • per i dipendenti degli ospedali Maggiore e Bellaria: visitefiscali.maggiore@ausl.bologna.it 
  • per i dipendenti dei distretti e degli altri ospedali: visitefiscali.territorio@ausl.bologna.it 

Assenza dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità

Se il dipendente risulta assente nelle fasce orarie di reperibilità, il Medico Fiscale lascia nella cassetta postale un invito a visita ambulatoriale presso l’INPS, nel corso della quale viene normalmente rilasciato un certificato di giustificabilità sanitaria: tale certificazione vale esclusivamente ai fini sanitari (conferma della prognosi), ma non giustifica l’assenza alla Visita Fiscale.

Al dipendente assente alla Visita Medica di Controllo  verrà richiesto successivamente di giustificare l’assenza; se le motivazioni non saranno ritenute accoglibili verrà applicata una sanzione. Il lavoratore assente e non giustificato, infatti,  decade dal trattamento economico per il periodo di malattia interessato, fino ad un massimo di 10 giorni.

In caso di recidiva, ovvero 2 assenze non giustificate nel corso di un biennio, oltre alla sanzione amministrativa verrà avviato un procedimento disciplinare.