Nuova scelta del medico di famiglia o del pediatra di fiducia a seguito di ricusazione
In casi eccezionali e per accertati motivi di incompatibilità il cittadino può essere ricusato dal proprio medico di famiglia o dal pediatra di fiducia.
Ciò significa che il medico/pediatra non intende più prestare la propria opera in favore di quell’assistito e ne dà comunicazione al Distretto sanitario dell’Azienda Usl.
In questo caso l’assistito riceve dal proprio Distretto la comunicazione della ricusazione, che ai fini assistenziali ha effetto solo dal 16° giorno successivo alla comunicazione.
Nel periodo dal 1° al 16° giorno il paziente ricusato o il legale rappresentante del minore ricusato hanno la possibilità di effettuare una nuova scelta, compatibilmente con la disponibilità dei medici del territorio.
Trascorso tale termine il medico ricusatore non è più obbligato ad assistere il paziente in regime di convenzione.
La ricusazione dell’assistito non è consentita quando nel Comune non vi sia altro medico operante, fatti salvi eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del "Comitato Aziendale" dell'Ausl.
(Scarica la carta dei servizi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta)
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