L’informativa e il consenso dell’interessato
Pubblicato il
01/10/2025
Dall’entrata in vigore del GDPR, il consenso del paziente per i trattamenti necessari per l'erogazione di una prestazione sanitaria, di norma non è richiesto, mentre permane sempre l’obbligo di informare adeguatamente gli interessati.
Alle seguenti sezioni è possibile consultare le informative per i singoli trattamenti effettuati per:
- attività di cura;
- attività amministrativa;
- Videosorveglianza e sistemi di geolocalizzazione;
- cookies policy;
- applicativi sanitari o di diversa categoria;
- attività di ricerca e sperimentazione clinica
Tuttavia, per alcuni trattamenti in ambito sanitario (FSE, DSE, referti on line) rimane la necessità di raccogliere il consenso dell'interessato:
- per i trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), è richiesto il rilascio del consenso da parte dell’interessato per la sola consultazione da parte dei professionisti (l’attivazione e l’alimentazione del FSE è prevista dalla Legge);
- i trattamenti effettuati attraverso il Dossier Sanitario Elettronico (DSE), richiedono l'acquisizione del consenso dell'interessato per la sua costituzione;
- l’accesso ai referti on line richiede il rilascio del consenso dell’interessato.