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I rischi legali connessi all'assunzione di cocaina

Pubblicato il 12/06/2023

Secondo quantità e circostanze, l'assunzione di cocaina può comportare diverse conseguenze.

Il consumo di sostanze stupefacenti (inclusa la marijuana) non è considerato reato penale ma un illecito amministrativo.

Tuttavia, chi viene trovato in possesso di sostanza anche solo per uso personale può incorrere in sanzioni sia amministrative che penali.

Dal punto di vista normativo i criteri per definire l’uso personale o spaccio sono i seguenti:

1. la quantità della sostanza, se inferiore o superiore ai limiti massimi fissati nelle tabelle ministeriali definite sulla base della quantità e del principio attivo presente nella sostanza
2. le modalità di presentazione della stessa ( ad es. se è confezionata e frazionata o se si ha un apparecchio di misurazione e pesatura )
3. ogni altra circostanza in qualche modo considerata significativa (per esempio le modalità della custodia della droga, il rinvenimento di sostanze di natura differente…)


Possesso di droga per uso personale

ai sensi dell’art. 75 del D. P. R. 309/1990, si potrà incorrere nelle seguenti sanzioni amministrative:
a) la sospensione delle patente di guida del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) la sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.


Tali misure vengono adottate dal Prefetto in base al tipo di sostanze rinvenute.

Inoltre l’interessato è invitato a seguire un percorso terapeutico e socio-riabilitativo presso il servizio Dipendenze patologiche del suo territorio di residenza.

Sanzione penale

“Chiunque, senza l’autorizzazione autorizzazione di cui all’ articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’ articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 “. Art 73 D.P.R. 309/1990. 

Guida sotto effetto di sostanza stupefacenti 

Mettersi alla guida di un veicolo (auto, moto, bicicletta, ...) in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è un reato di competenza del Tribunale.

Gli agenti della Polizia Stradale (o i Carabinieri) possono sottoporre il conducente ad accertamenti clinico – tossicologici e strumentali, o analitici su campioni di saliva, prelevati non direttamente, ma a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

L'articolo 187 del Codice della strada prevede in via generale:
• ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00)
• l'arresto da 6 mesi ad 1 anno
• sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la perdita di 10 punti.

Per i conducenti minori di 21 anni o professionali o neopatentati, è previsto :
• ammenda da euro 2.000 a euro 8.000 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00)
• l'arresto da 8 a 18 mesi
• sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 16 a 36 mesi e la perdita di 10 punti.

La patente viene revocata quando la violazione è commessa:
• più volte nel corso di un triennio
• dal conducente di un autobus
• alla guida di un veicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli
• da conducenti minori di 21 anni
• da neopatentati (patente di guida conseguita da meno di 3 anni).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

Se il conducente che guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti causa un incidente stradale le pene vengono raddoppiate.

Il rifiuto dell'accertamento è un reato, punito con:
• ammenda da euro 1.500 a euro 6.000
• arresto da 6 mesi a 1 anno
• sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni
• la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Per la costituzione di un fondo contro l'incidentalità notturna, l'art. 6 bis del Decreto Legge n. 117/2007 e modificato dalla legge n. 160 del 2/10/2007, ha introdotto un'ulteriore sanzione amministrativa di 200 euro per le violazioni commesse dopo le ore 20 e prima delle ore 7.