Corresponsione dell'indennità di residenza alle Farmacie RuraliCon delibera di giunta regionale n.2165 del 22/12/2025, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione alle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 06/03/2025 previste all’art.17 in tema di “Indennità di residenza per le farmacie rurali”. Nello specifico, la D.G.R. n.2165/2025 individua gli importi e la procedura operativa per il riconoscimento dell’indennità di residenza delle farmacie Rurali. Possono presentare domanda, soggetta all’imposta di bollo, indirizzata al Servizio Farmaceutico territoriale della AUSL di Bologna, le farmacie Rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno pari, utilizzando il modulo allegato in calce. Può presentare domanda entro il termine perentorio del 31 maggio del successivo anno dispari, la Farmacia di nuova titolarità nell’anno pari (farmacia di nuova apertura o acquisita a seguito di cambio titolarità). In questo caso, il riconoscimento ha validità annuale per il solo anno dispari. Il Servizio Farmaceutico cura l’istruttoria delle domande pervenute e attribuisce i punteggi in base ai 4 parametri indicatori di disagio stabiliti all’art. 17 dell’ACN, per determinare la quota di indennità di residenza annuale spettante alla farmacia. L’indennità di residenza è corrisposta per intero dalla Azienda Usl con apposito provvedimento. L’importo relativo alla prima annualità è erogato entro il mese di dicembre dell’anno pari di presentazione della domanda; la seconda annualità entro il mese di dicembre dell’anno successivo. Riferimenti normativi: Art. 28 L. 221/1968; L.40/1973; Art. 11 LR. 2/2016; art. 15 Legge 183/2011; art. 17 ACN del 06/03/; D.G.R. n. 2165 del 22/12/25https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-di-supporto/dipartimento-farmaceutico/trasparenza/attivita-e-procedimenti/erogazione-indennita-di-residenza-alle-farmaciehttps://www.ausl.bologna.it/logo.png
Corresponsione dell'indennità di residenza alle Farmacie Rurali
Con delibera di giunta regionale n.2165 del 22/12/2025, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione alle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 06/03/2025 previste all’art.17 in tema di “Indennità di residenza per le farmacie rurali”. Nello specifico, la D.G.R. n.2165/2025 individua gli importi e la procedura operativa per il riconoscimento dell’indennità di residenza delle farmacie Rurali. Possono presentare domanda, soggetta all’imposta di bollo, indirizzata al Servizio Farmaceutico territoriale della AUSL di Bologna, le farmacie Rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno pari, utilizzando il modulo allegato in calce. Può presentare domanda entro il termine perentorio del 31 maggio del successivo anno dispari, la Farmacia di nuova titolarità nell’anno pari (farmacia di nuova apertura o acquisita a seguito di cambio titolarità). In questo caso, il riconoscimento ha validità annuale per il solo anno dispari. Il Servizio Farmaceutico cura l’istruttoria delle domande pervenute e attribuisce i punteggi in base ai 4 parametri indicatori di disagio stabiliti all’art. 17 dell’ACN, per determinare la quota di indennità di residenza annuale spettante alla farmacia. L’indennità di residenza è corrisposta per intero dalla Azienda Usl con apposito provvedimento. L’importo relativo alla prima annualità è erogato entro il mese di dicembre dell’anno pari di presentazione della domanda; la seconda annualità entro il mese di dicembre dell’anno successivo. Riferimenti normativi: Art. 28 L. 221/1968; L.40/1973; Art. 11 LR. 2/2016; art. 15 Legge 183/2011; art. 17 ACN del 06/03/; D.G.R. n. 2165 del 22/12/25
Sintesi
Con delibera di giunta regionale n.2165 del 22/12/2025, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione alle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 06/03/2025 previste all’art.17 in tema di “Indennità di residenza per le farmacie rurali”. Nello specifico, la D.G.R. n.2165/2025 individua gli importi e la procedura operativa per il riconoscimento dell’indennità di residenza delle farmacie Rurali. Possono presentare domanda, soggetta all’imposta di bollo, indirizzata al Servizio Farmaceutico territoriale della AUSL di Bologna, le farmacie Rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno pari, utilizzando il modulo allegato in calce. Può presentare domanda entro il termine perentorio del 31 maggio del successivo anno dispari, la Farmacia di nuova titolarità nell’anno pari (farmacia di nuova apertura o acquisita a seguito di cambio titolarità). In questo caso, il riconoscimento ha validità annuale per il solo anno dispari. Il Servizio Farmaceutico cura l’istruttoria delle domande pervenute e attribuisce i punteggi in base ai 4 parametri indicatori di disagio stabiliti all’art. 17 dell’ACN, per determinare la quota di indennità di residenza annuale spettante alla farmacia. L’indennità di residenza è corrisposta per intero dalla Azienda Usl con apposito provvedimento. L’importo relativo alla prima annualità è erogato entro il mese di dicembre dell’anno pari di presentazione della domanda; la seconda annualità entro il mese di dicembre dell’anno successivo. Riferimenti normativi: Art. 28 L. 221/1968; L.40/1973; Art. 11 LR. 2/2016; art. 15 Legge 183/2011; art. 17 ACN del 06/03/; D.G.R. n. 2165 del 22/12/25