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Inosservanza dell’obbligo vaccinale - Procedimento sanzionatorio

Sanzione amministrativa di 100 euro per il mancato rispetto dell‘obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2

Il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022), ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal 1° febbraio non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.

Successivamente, il DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha differito tale obbligo dal 1° febbraio al 15 giugno 2022.

In seguito, la Legge n.199/2022 ha sospeso dal 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale. Per effetto della medesima legge sono stati sospesi fino al 30 giugno anche i termini di pagamento della sanzione amministrativa (100 euro) irrogata con gli avvisi di addebito emessi prima del 31 dicembre 2022.

Con il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 87/2023, è stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

Per ultimo, l’art. 4, comma 1-bis della Legge n. 18/2024 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo di vaccinazione Covid (art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021). Conseguentemente, sono sospesi fino a tale data anche i termini di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

La sospensione dei termini di pagamento riguarda anche quegli atti affidati agli operatori postali prima del periodo di sospensione e consegnati ai destinatari dopo l’entrata in vigore della Legge n. 199/2022 come modificato dal DL n. 51/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 87/2023.

Pertanto, per tutti gli avvisi - compresi quelli ricevuti dopo il 31 dicembre 2022 - i termini per il pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2025. 

I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

  • esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
  • lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
  • personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui  alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

E che:

  • alla data del 15 giugno 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 15 giugno 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • a decorrere dal 15 giugno 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021).  

Dopo aver ricevuto la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, i destinatari hanno a disposizione 10 giorni di tempo per:

  • trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;
  • dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del nostro portale.

Il servizio, “Comunicazione differimento/esenzione obbligo vaccinale”, disponibile solo per i destinatari della Comunicazione, consente di:

  • visualizzare e scaricare in formato pdf la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”;
  • informare Agenzia delle entrate-Riscossione di aver inviato, all’ASL competente per territorio, la certificazione di differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale nonché ogni altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiere a tale obbligo. Basterà inserire i dati richiesti: Regione, ASL territorialmente compente e data di trasmissione della Comunicazione effettuata all’ASL.

Qualora il soggetto inadempiente non dimostri, tramite l’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, il possesso di una certificazione di differimento o esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a notificare un avviso di addebito per l’irrogazione della sanzione.

Se l’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del destinatatario della Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, non conferma all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo, da pagare entro 60 giorni. 

Domanda:
Ho ricevuto da Agenzia delle entrate-Riscossione un avviso di addebito per violazione dell’obbligo vaccinale, inviato prima del 31 dicembre 2022 (data di inizio del periodo di sospensione). Quali sono i termini di pagamento?

Risposta:
Per effetto dell’art. 7 comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 199/2022 (di conversione del DL n. 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022, come modificato dall’art. 3, comma 6 del DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023 e dall’art.4, comma 1-bis della Legge n. 18/2024, che ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2024 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Trattamento dei dati personali da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla sanzione amministrativa in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale

L’articolo 4-sexies del Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 - aggiunto dall’articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - introduce una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater del medesimo decreto legge.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e, al ricorrere dei presupposti di legge di cui al comma 6 dell’art. 4- sexies, l'Agenzia delle entrate - Riscossione provvede poi a notificare un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

Si informa che nel procedimento di irrogazione delle sanzioni per inosservanza dell’obbligo vaccinale il Ministero della salute opera quale Titolare del trattamento dei dati mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione è stata designata, con specifico atto giuridico ai sensi dell’art.28 del Regolamento (UE) 2016/679, ad operare per conto dello stesso Ministero in qualità di Responsabile del trattamento.

Agenzia delle entrate-Riscossione, opera in qualità di Titolare del trattamento esclusivamente per le attività connesse alla notifica degli avvisi di addebito del Ministero della salute, alla riscossione e al riversamento degli importi riscossi.
Si riporta linformativa di Agenzia delle entrate-Riscossione relativa alle attività che la stessa svolge in qualità di Titolare del trattamento dati.

Formati gli elenchi dei soggetti per cui non risultano vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 nei termini previsti, differimenti delle medesime per infezioni da SARS-CoV-2, né esenzioni dalle predette vaccinazioni, il Ministero della salute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, comunica all’Agenzia delle entrate – Riscossione i seguenti dati dei soggetti inadempienti: codice fiscale e il codice relativo alla violazione, secondo un sistema di codifica che ne identifica la specifica tipologia tra quelle previste agli artt. 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater del D.L. n. 44/2021 e, conseguentemente, la dicitura da riportare sulla comunicazione di avvio del procedimento e sull’avviso di addebito.

Agenzia delle entrate-Riscossione non avrà accesso al sistema tessera sanitaria e tratterà unicamente i predetti dati, come risultanti dagli elenchi trasmessi dal Ministero.

In riferimento alle comunicazioni di diffida al trasferimento e/o trattamento dei dati personali ovvero di diniego del consenso indirizzati ad Agenzia delle entrate - Riscossione riferibili alle sanzioni previste dalla normativa richiamata, l’Ente chiarisce, anche ai fini del riscontro alle richieste di esercizio dei diritti previsti in materia di protezione dati, che è legittimato ad eseguire tale ultimo trattamento di dati personali dalla normativa sopra richiamata (cfr. art 4 sexies del DL n. 44/2021, come introdotto dall’art. 1 del DL 07/01/2022, n. 1) e tratterà i medesimi esclusivamente per tale finalità.

Presupposto di liceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’Agenzia delle entrate – Riscossione è, dunque, la predetta finalità inerente all’esecuzione di un compito d’interesse pubblico rilevante (cfr. art. 9, paragrafo 1, lett. g) del Regolamento europeo n. 2016/679), derivante dalla necessità di adempimento di obblighi di legge (4 sexies del DL n. 44/2021), per il cui svolgimento non occorre prestare alcun consenso.

Anche con riferimento all’esercizio del diritto di cancellazione previsto ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679,  si rappresenta che al successivo paragrafo 3 del medesimo articolo è prevista la non applicabilità del diritto richiamato nella misura in cui il trattamento sia necessario “per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.”

Tale trattamento avverrà nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla normativa, anche europea, in materia di trattamento dei dati personali (in primis, Regolamento europeo n. 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché degli obblighi imposti agli Agenti della Riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall’art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999 e dall’art. 4 del “Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione” (Decreto del Ministero delle Finanze del 16/11/2000 pubblicato in G.U. n. 280 del 30/11/2000).

Si evidenzia infine che il Garante per la Protezione dei dati personali in data 18 febbraio 2022 ha reso parere favorevole in ordine allo schema di decreto concernente “Modifiche al DPCM del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19", anche in riferimento ai trattamenti dei dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il relativo DPCM è stato poi emanato in data 2 marzo 2022 e pubblicato sulla G.U. n. 53 del 4 marzo 2022.