(G.U. Serie Generale
, n. 39
del 17 febbraio 1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/398/CEE del
Consiglio del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita';
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare
composizione o per il particolare processo di fabbricazione,
presentano le seguenti caratteristiche:
a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo
corrente;
b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato;
c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono
conformi a tale obiettivo.
2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle
esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di
persone:
a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui
metabolismo e' perturbato;
b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche
particolari per cui possono trarre benefici particolari
dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti;
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona sa-
lute.
3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b)
possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di re-
gime".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/398/CEE del
Consiglio del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita';
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare
composizione o per il particolare processo di fabbricazione,
presentano le seguenti caratteristiche:
a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo
corrente;
b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato;
c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono
conformi a tale obiettivo.
2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle
esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di
persone:
a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui
metabolismo e' perturbato;
b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche
particolari per cui possono trarre benefici particolari
dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti;
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona sa-
lute.
3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b)
possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di re-
gime".