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Sanzioni per inadempienti all’obbligo vaccinale Covid-19

Pubblicato il 08/04/2022 - Redattore Kregel John Martin
Come trasmettere la documentazione relativa al proprio stato vaccinale entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate

Il DL 44/2021 e le successive modifiche e integrazioni normative prevedono l’obbligo di vaccinazione anti-covid19 per: 

  • le persone di 50 anni di età o più alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL 41/2022) e per quelle che compiono 50 anni dopo l’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022
  • i professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario
  • i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie
  • il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Per chi tra questi soggetti al 1 febbraio 2022:

  • non aveva ancora iniziato il ciclo vaccinale primario
  • non aveva ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute
  • non aveva ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19

il decreto prevede una sanzione amministrativa di 100 euro.

Alle persone inadempienti il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione inviano la "Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio" in cui si richiede ENTRO 10 GIORNI dalla ricezione di:

  • trasmettere all’Azienda USL competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
    Per gli assistiti dell’Azienda USL di Bologna è possibile trasmettere la documentazione:

Entrambe le modalità di trasmissione prevedono una ricevuta di consegna automatica al momento dell'invio.

  • informare l’Agenzia delle entrate dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale, collegandosi con SPID, CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica)  o Carta Nazionale dei Servizi all’area riservata dell'Agenzia dell'entrate - Riscossione. 

Quali documenti presentare

I documenti che è possibile presentare sono:

  • Certificato di esenzione e/o differimento redatto dal Medico di Medicina Generale dell’assistito o dal medico vaccinatore secondo le circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-covid19
  • certificato vaccinale che attesti l’esecuzione della vaccinazione anti-covid19 nei tempi previsti dalla normativa
  • certificato di guarigione o referto di tampone positivo a SARS-CoV-2, antigenico o molecolare, eseguito in una struttura autorizzata la cui validità sarà calcolata secondo la prima data utile prevista, sulla base delle circolari del Ministero della Salute in materia
  • certificazione a supporto dell’assoluta e oggettiva impossibilità di assolvere all’obbligo vaccinale.

Se l’Azienda Usl conferma l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi, la relativa attestazione sarà trasmessa all’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, previo eventuale contraddittorio con gli interessati se necessario. 

In caso contrario l’Agenzia delle Entrate provvederà alla notifica di un Avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa di 100 euro con valore di titolo esecutivo.  

Maggiori informazioni 

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione

Trattamento dei dati personali

Le informazioni sul trattamento dei dati personali eseguito dall’Azienda USL di Bologna sono presenti in forma completa e trasparente nell’informativa disponibile alla pagina Informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti e utilizzati esclusivamente per le finalità del presente procedimento di cui all’art.4 sexies , comma 5, del Dl 44/2021 e smi.