(G.U. Serie Generale
, n. 33
del 08 febbraio 2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante
«Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art.
59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e in particolare
l'art. 5, comma 1, che prevede che con distinti regolamenti del
Ministro della sanita', da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate,
rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti;
b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate
dai medesimi regolamenti;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329,
concernente «Regolamento recante norme di individuazione delle
malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8
febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che
al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone
affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica
amministrazione, dispone che con decreto del Ministro della salute,
previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione
dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in
relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di
miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012 (Rep.Atti n. 204/CSR),
sulla definizione dei tempi minimi di validita' dell'attestato di
esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4,
comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Considerato che, con il richiamato Accordo, per l'individuazione
del periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione, e' stato
convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle
possibilita' di miglioramento, della durata del trattamento e dei
tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella
definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del
codice identificativo, attribuito in base alla classificazione
internazionale delle malattie «Internazional Classification of
Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»;
Tenuto conto che con il richiamato Accordo e' stato convenuto,
altresi', di differenziare il periodo minimo di validita'
dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico
effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato
l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;
Decreta:
Art. 1
1. All'Allegato l del presente decreto, che ne costituisce parte
integrante, e' indicato il periodo minimo di validita' dell'attestato
di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
28 maggio 1999, n. 329, per le malattie e alle condizioni individuate
dal decreto medesimo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
fissare periodi di validita' dell'attestato piu' lunghi di quelli
indicati nel medesimo Allegato 1.
3. In occasione del rinnovo degli attestati gia' in possesso degli
aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con
validita' non inferiore a quella fissata dal presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano la procedura per acquisire le informazioni relative
all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la
durata di validita' dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli
archivi.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2012
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte di conti il 10 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. Salute e Min.
Lavoro registro n. 1, foglio n. 94
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante
«Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art.
59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e in particolare
l'art. 5, comma 1, che prevede che con distinti regolamenti del
Ministro della sanita', da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate,
rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti;
b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate
dai medesimi regolamenti;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329,
concernente «Regolamento recante norme di individuazione delle
malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8
febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che
al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone
affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica
amministrazione, dispone che con decreto del Ministro della salute,
previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione
dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in
relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di
miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012 (Rep.Atti n. 204/CSR),
sulla definizione dei tempi minimi di validita' dell'attestato di
esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4,
comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Considerato che, con il richiamato Accordo, per l'individuazione
del periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione, e' stato
convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle
possibilita' di miglioramento, della durata del trattamento e dei
tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella
definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del
codice identificativo, attribuito in base alla classificazione
internazionale delle malattie «Internazional Classification of
Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»;
Tenuto conto che con il richiamato Accordo e' stato convenuto,
altresi', di differenziare il periodo minimo di validita'
dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico
effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato
l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;
Decreta:
Art. 1
1. All'Allegato l del presente decreto, che ne costituisce parte
integrante, e' indicato il periodo minimo di validita' dell'attestato
di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
28 maggio 1999, n. 329, per le malattie e alle condizioni individuate
dal decreto medesimo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
fissare periodi di validita' dell'attestato piu' lunghi di quelli
indicati nel medesimo Allegato 1.
3. In occasione del rinnovo degli attestati gia' in possesso degli
aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con
validita' non inferiore a quella fissata dal presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano la procedura per acquisire le informazioni relative
all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la
durata di validita' dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli
archivi.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2012
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte di conti il 10 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. Salute e Min.
Lavoro registro n. 1, foglio n. 94