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Aggiornamento - Registro informatizzato degli accessi degli informatori scientifici nelle sedi aziendali

Pubblicato il 09/07/2019 - Redattore Ribani Luca
Le “Linee Guida per regolamentare l’accesso da parte di professionisti che svolgono attività di informazione tecnico scientifica di farmaci, dispositivi, prodotti dietetici e prodotti per lattanti” adottate con Deliberazione n. 222 del 29/06/2017, prevedono l’istituzione del Registro informatizzato degli accessi degli informatori scientifici nelle sedi aziendali e costituiscono una misura per prevenire e contrastare fenomeni di corruzione (Legge n. 190/2012, Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015)

Dal 1 agosto 2019 sarà disponibile per tutte leStrutture aziendali il  Registroinformatizzato realizzato dalla UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione,fino ad ora utilizzato in via sperimentale presso il Dipartimento Medico, per  la prenotazione e registrazione degli incontridi informazione tecnico-scientifica. In attesa dell’introduzione del softwareunico regionale, che sarà disponibile a breve, il registro informatizzato potràessere adottato da chi lo ritiene uno strumento utile alla gestione dellaprenotazione e registrazione degli accessi; rimarrà possibile, per una primafase transitoria, l’utilizzo del registro cartaceo.

Dal primo diagosto l’attività di informazione tecnico scientifica di farmaci, dispositivi,prodotti dietetici e prodotti per lattanti sarà pertanto possibile anche mediante prenotazione dell’appuntamento da partedell’informatore scientifico attraverso l’utilizzo dell’applicativo dedicato. Iprofessionisti, accolta la richiesta di appuntamento per informazionescientifica, dovranno, ad incontro avvenuto, registrare le informazioni,mediante compilazione dei campi del Registro di loro competenza.

Si precisache l’osservanza delle modalità di gestione degli accessi degli informatoriscientifici rappresenta un obbligo previsto oltre che dalla L.R. Emilia-Romagnan. 9/2017, dal Codice di Comportamento Aziendale, approvato con Deliberazionen. 166 del 29/05/2018.

Di seguito i punti maggiormente rilevanti delle LineeGuida:

L’obbligo di identificazione degli InformatoriScientifici

Per svolgere "attività di informazione tecnicoscientifica di farmaci, dispositivi, prodotti dietetici e prodotti perlattanti”, gli Informatori Scientifici dovranno identificarsi all’interno dellestrutture dell’Azienda USL di Bologna tenendo ben visibile il tesserino diriconoscimento (contenente una fotografia, nome e cognome, logo aziendale,ruolo professionale) ed esibendo, su richiesta degli operatori interni, un documento di riconoscimento.

Lo stesso obbligo è previsto per l’attività diinformazione scientifica presso i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di LiberaScelta delle Case della Salute dell’Azienda USL di Bologna.

Per ottenereil tesserino di riconoscimento le aziende farmaceutiche dovranno accreditarsitramite ilportale E-R Salute. Si fapresente che, al momento, la registrazione sulla piattaforma regionale èprevista solamente per gli informatori che si occupano di farmaci concodice AIC. Per i professionisti che non sono in possesso del tesserinoregionale sarà quindi sufficiente esibire il tesserino di riconoscimento. Altermine dell’operazione di accreditamento per ciascun Informatore Scientificoautorizzato viene generato  un codice identificativo univoco regionale eil tesserino di riconoscimento. In caso di variazione dei dati questi dovrannoessere aggiornati tempestivamente nella piattaforma regionale dall’azienda farmaceutica:verrà così rilasciato un nuovo tesserino con i dati aggiornati.

Il portale regionale produrrà l’elenco aggiornatodegli Informatori scientifici autorizzati a svolgere l’attività diinformazione.

Incontri Collegiali  - Eccezioni

Gli incontri per attività di informazione tecnicoscientifica dovranno essere preferibilmente collegiali, anchemultidisciplinari, senza limite annuo.

Saranno possibili massimo 5 visite individuali annue esolo su appuntamento, tra l’Informatore Scientifico e il medico prescrittore.

Limiti all’attività di informazione scientifica

Gli Informatori scientifici non potranno, tramitevisite individuali,  presentare lo stesso prodotto per più di cinquevolte all’anno ad ogni medico interessato alla prescrizione, salvi i casidi comunicazione di informazioni rilevanti riguardanti il farmaco.

Durante gli incontri potranno essere ceduti, da ogniazienda farmaceutica, solo i prodotti gratuiti oggetto dell’incontro e per unvalore massimo annuo complessivo, a beneficiario, di 20 euro.

Il materiale informativo eccedente il complessivolimite annuo di 20 euro potrà essere ceduto solo in favore della Direzionedell’Azienda Usl di Bologna.

Il numero dei campioni gratuiti non potrà esseresuperiore:

  • a 2 per visita e 8 annui, nei primi 18 mesi di commercializzazione;
  • a 4 per visita e 10 annui, superati i 18 mesi di commercializzazione.