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Notifica preliminare ex art 99 D.Lgs 81/08

Pubblicato il 15/04/2016

 

La NOTIFICA PRELIMINARE è prevista dall’art.99 del Decreto legislativo 08.04.2008 n.81 e successive modifiche (così detto Testo unico delle norme di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i Cantieri Temporanei o Mobili, intesi come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del citato decreto.

Per quale tipologia di cantieri deve essere predisposta?

  • cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;   
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica (prevista una sola impresa), ricadono nella categoria di cui al punto a) (più imprese) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  • cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

 

Chi ha l’obbligo dell’invio?

Il committente (soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata) o il Responsabile dei lavori (se espressamente incaricato dal committente).


Anche eventuali aggiornamenti devono essere trasmessi agli enti territorialmente competenti.  La notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. In assenza di NOTIFICA PRELIMINARE è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

Dal 30 settembre 2013 la notifica deve essere trasmessa  utilizzando il Sistema Informativo SICO.