Notifica preliminare ex art 99 D.Lgs 81/08
La NOTIFICA PRELIMINARE è prevista dall’art.99 del Decreto legislativo 08.04.2008 n.81 e successive modifiche (così detto Testo unico delle norme di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i Cantieri Temporanei o Mobili, intesi come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del citato decreto.
Per quale tipologia di cantieri deve essere predisposta?
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica (prevista una sola impresa), ricadono nella categoria di cui al punto a) (più imprese) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Chi ha l’obbligo dell’invio?
Il committente (soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata) o il Responsabile dei lavori (se espressamente incaricato dal committente).
Anche eventuali aggiornamenti devono essere trasmessi agli enti territorialmente competenti. La notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. In assenza di NOTIFICA PRELIMINARE è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
Dal 30 settembre 2013 la notifica deve essere trasmessa utilizzando il Sistema Informativo SICO.