Attività e procedimenti
Autorizzazione apertura ed esercizio Farmacie di nuova istituzione: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSL di Bologna.
L’Amministrazione preposta (Regione) assegna la farmacia di nuova istituzione al vincitore, a seguito di espletamento di concorso ordinario/straordinario. Il vincitore presenta la domanda di apertura e autorizzazione all’esercizio, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale. Il Comune incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione presentata, richiedendone l’integrazione qualora incompleta ed effettua tutti gli adempimenti istruttori previsti. Dopo ispezione preventiva da parte della Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016, rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. Quest’ultimo trasmette l’atto autorizzativo al soggetto richiedente. Il Servizio Farmaceutico, infine, provvede al suo inoltro agli organi competenti interessati. L. 2 aprile 1968, n. 475; Art. 10 L.R. 3 marzo 2016, n. 2; L. 8 novembre 1991, n.362; Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; L. 24 marzo 2012, n. 27; Art. 11, D.P.R. 21 agosto 1971, n. 127; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.
Comunicazione Inizio/Fine rapporto di lavoro collaboratore farmacista.
Il Titolare/Direttore della farmacia comunica al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna le generalità, la data di assunzione e la data di cessazione degli addetti all’esercizio farmaceutico, ai sensi dell’art. 12 L 475/68, degli artt. 5,12 comma 5 DPR 1275/71, dell’art. 11 LR 2/2016. Le suddette comunicazioni saranno trascritte in apposito registro tenuto Servizio Farmaceutico Territoriale ai fini della produzione di certificazioni di stato di servizio.
Liquidazione competenze mensili spettanti ai punti vendita della piccola e grande distribuzione per la fornitura di alimenti senza glutine a carico S.S.N. in regime di assistenza integrativa
Il punto vendita convenzionato con l'AUSL, invia mensilmente fattura elettronica per il rimborso dei prodotti senza glutine erogati agli assistiti residenti in Regione Emilia Romagna, attraverso il buono mensile dematerializzato su tessera abilitata. Al fine della liquidazione, l'ufficio amministrativo effettua il controllo della fattura sulla base dei dati di erogazione trasmessi dai punti vendita all'Archivio Regionale Gestione Buoni (ARGeB) e validati dalla piattaforma regionale, nonché delle condizioni economiche stabilite dall'accordo sottoscritto. Riferimenti normativi DM 8 giugno 2001 Legge 123 del 2005 e ss.mm.ii.; DGR 2259/2019; DGR 11747/2019. Contratti locali tra AUSL di Bologna e gli esercizi comm.li interessati. DM 8 giugno 2001 Legge 123 del 2005 e smi; DGR 2259/2019; DGR 11747/2019. Contratti locali tra AUSL di Bologna e gli esercizi comm.li interessati.
Erogazione competenze mensili spettanti alle farmacie per assistenza farmaceutica SSN.
Entro il 10 di ogni mese, o il primo giorno utile successivo se il 10 è sabato o festivo, i titolari/direttori delle farmacie, o loro delegati, presentano la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) relativa all’assistenza farmaceutica erogata. Consegnano inoltre la relativa documentazione: fogli di registro, ricette rosse, notifiche di mancante, ricette Distribuzione per Conto (DPC). L’ufficio amministrativo provvede: alla verifica della DCR contestualmente alla ricezione; all’invio delle DCR alla software-house per la predisposizione dei flussi informatici; alla verifica e liquidazione dei relativi flussi contabili; alla predisposizione delle comunicazioni e statistiche per gli organi interessati. Le farmacie riportano in DCR i dati relativi ai farmaci erogati per conto della AUSL (DPC) a soli fini informativi; ai sensi della nota PG 0617512U/2021 della Regione Emilia-Romagna, la remunerazione del servizio DPC è oggetto di fatturazione separata. Riferimenti normativi: DPR 371/98; art. 8 L. 405/2001; Art. 11 L. R. 2/2016; D.M. 7/12/2018 e ss.mm.ii.; circolare PG 25/06/2021.0617512U della Regione Emilia-Romagna.
Turni diurni, notturni e festivi delle farmacie ricomprese nel territorio della AUSL di Bologna.
In caso si renda necessaria una variazione dei turni di servizio, il Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL di Bologna, predispone la proposta di variazione del calendario dei turni delle farmacie. La revisione dei turni viene inviata ai Comuni interessati, alle organizzazioni di Categoria interessate e all’Ordine dei Farmacisti di Bologna con richiesta di parere. Con un provvedimento di approvazione il calendario dei turni viene inviato alle farmacie, ai Comuni, alle Organizzazioni di Categoria, all’Ordine dei Farmacisti di Bologna ed agli altri organi interessati. Art. 11 LR 2/2016.
Accesso agli atti di competenza
Procedimenti finalizzati a garantire ai soggetti interessati il diritto di accesso ai documenti amministrativi di competenza: L.241/1990 e s.m.i.
Accesso civico generalizzato: accesso a dati o documentazione amministrativa detenuta stabilmente dal Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
Strumento finalizzato ad ottenere l'accesso a dati o documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione. D.Lgs 33/2013 c.2 art.5
Attestati di servizio e di titolarità per farmacisti operanti nelle Farmacie aperte al pubblico della AUSL di Bologna
Il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna provvede al rilascio dell’attestato di Servizio su richiesta, previa consultazione della relativa documentazione agli atti, detenuta ai sensi dell’art. 11 della L.R. 2/2016, L. 183 del 12/11/2011 e della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011.
Attività di vigilanza sulle farmacie
Le ispezioni in farmacia, disciplinate dagli artt. 111 e 127 R.D. n. 1265/1934 e dall’art. 16 LR n. 2/2016, sono di competenza dell’Azienda USL, che la esercita mediante una Commissione Ispettiva nominata dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale della Az. USL di Bologna. Tale Commissione è composta da un farmacista, da un medico del Dipartimento di sanità pubblica e da personale amministrativo, appartenenti all'Azienda USL. Nell'esercizio delle funzioni, il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire indipendenza alle attività di vigilanza. Le ispezioni in farmacia possono essere di tre tipi: -preventiva: eseguita in sede di apertura di una nuova struttura o in seguito al trasferimento di quella preesistente. Tale ispezione deve essere preavvisata ed ha lo scopo di accertare che la farmacia, già arredata e dotata delle necessarie scorte, sia in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di iniziare la sua attività con piena garanzia di buon esercizio. -ordinaria: tutte le farmacie devono essere ispezionate con regolarità ai fini di controllo della regolarità di esercizio. Avviene senza preavviso. -straordinaria: si effettua ogni qual volta l’Autorità Sanitaria lo ritenga opportuno o necessario o quando venga richiesto da autorità fornite della potestà di promuovere ispezioni. Le motivazioni dell’ispezione straordinaria – che avviene senza alcun preavviso – devono essere rese note all’interessato nel corso dell’ispezione stessa. Il verbale di ispezione è lo strumento tecnico attraverso cui i risultati che emergono durante l’ispezione vengono documentati e trasmessi all’Autorità Sanitaria Locale di pertinenza (Sindaco).
Autorizzazione al trasferimento di titolarità di Farmacia nei casi previsti dalla normativa: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSL di Bologna
Nel caso di richiesta di autorizzazione al trasferimento di titolarità nei casi previsti da normativa, il titolare subentrante presenta la domanda per il riconoscimento dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione presentata, richiedendone l’integrazione qualora incompleta ed effettua tutti gli adempimenti istruttori previsti. Dopo ispezione preventiva da parte della Commissione di Vigilanza art. 16 L.R.2/2016, il Servizio Farmaceutico rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. Quest’ultimo trasmette l’atto autorizzativo al soggetto richiedente. Il Servizio Farmaceutico provvede al suo inoltro agli organi competenti interessati. Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27; L. 2 aprile 1968, n. 475; L. 8 novembre 1991, n. 362; L.R. 3 marzo 2016, n. 2; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.
Autorizzazione all’apertura ed esercizio dei Distributori all’Ingrosso di specialità e gas medicinali per uso umano: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni dell'AUSL di Bologna
Il richiedente presenta domanda al SUAP del Comune di afferenza del nuovo esercizio, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale, al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Bologna (dsp@pec.ausl.bologna.it) e copia al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (farmaceutica.territoriale@pec.ausl.bologna.it) che avvia il procedimento per quanto di competenza. La Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016, acquisito il parere favorevole del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Bologna, procede alla visita ispettiva relativamente all’idoneità dei locali. Il Servizio Farmaceutico rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. A seguito di adozione dell’atto da parte del Comune, il Servizio Farmaceutico provvede al suo inoltro agli organi interessati. D. Lgs. 219/2006; Art. 11 LR 2/2016; Linee Guida del 7 marzo 2013; L.R 4/5/1982 n. 19.
Autorizzazione all'apertura ed esercizio dei Dispensari Farmaceutici: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSl di Bologna
A seguito della istituzione di Dispensario Farmaceutico e di assegnazione del Dispensario da parte del Comune interessato, il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della Farmacia assegnataria, inoltra domanda di apertura al Comune che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione presentata, richiedendone l’integrazione qualora incompleta ed effettua tutti gli adempimenti istruttori previsti. Dopo ispezione preventiva da parte della Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016, rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. Quest’ultimo trasmette l’atto autorizzativo al soggetto richiedente. Il Servizio Farmaceutico, infine, provvede al suo inoltro agli organi competenti interessati. L.R. 2/2016
Autorizzazione chiusura per ferie annuali delle Farmacie
Nel mese di gennaio di ogni anno, il Servizio Farmaceutico invia ai Titolari/Direttori delle farmacie convenzionate il modulo per la richiesta delle ferie annuali. Il Servizio Farmaceutico esamina le istanze ricevute verificandone la congruenza con i criteri definiti all’art. 14 della L.R. 2/2016; in caso di domanda di chiusura non congrua, l’UOC richiede la modifica al titolare/Direttore della farmacia. La proposta di chiusura per ferie viene trasmessa ai Comuni, alle Organizzazioni di categoria e all’Ordine dei Farmacisti per la richiesta di parere. Una volta acquisiti i pareri favorevoli, la programmazione di chiusura annuale per ferie viene adottata con Determinazione; l’atto viene tramesso alle farmacie interessate, alle Organizzazioni di categoria, all’Ordine dei Farmacisti e ai Comuni e pubblicato sul sito internet aziendale. Riferimenti normativi: Art. 14 LR 2/2016
Autorizzazione di gestione provvisoria della Farmacia da parte degli eredi del defunto titolare: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSl di Bologna
Gli eredi del defunto titolare di farmacia presentano domanda per l’autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia, nominando il farmacista Direttore responsabile della conduzione, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione allegata, chiedendo eventuali integrazioni, e provvede a predisporre la bozza dell’atto di autorizzazione per conto del Comune. Art. 12 L. 2 aprile 1968, n. 475; n. 2; L. 8 novembre 1991, n.362; Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; D.P.R. 21 agosto 1971, n. 127; Art. 11 L.R. 3 marzo 2016.
Comunicazione di MODIFICA di natura giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale, legale rappresentante e soci di società titolare di Farmacia
Nel caso di variazione di natura giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale, legale rappresentante e soci di società titolare di Farmacia, il legale rappresentante della società titolare della Farmacia presenta comunicazione al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale, che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare un’istruttoria tesa alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività dichiarata. Eventualmente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, il Servizio Farmaceutico adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o invia richieste all’interessato di conformare l’attività alla normativa vigente. Non è prevista la redazione di un atto amministrativo. Artt. 7 e 8 della L. 08/11/1991, n. 362; L. n.124 del 04/08/2017; art. 10 della L.R. 03/03/2016, n.2.
Erogazione competenze mensili spettanti alle farmacie convenzionate per fornitura di assistenza integrativa
Entro il 10 di ogni mese, o il primo giorno utile successivo se il 10 è sabato o festivo, i titolari/direttori delle farmacie, o i loro delegati, presentano la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) per quanto erogato in regime di assistenza integrativa: prodotti dietetici per pazienti affetti da celiachia, malattie metaboliche o nefropatie; latti per nati da madri sieropositive; cateteri e ausili per pazienti affetti da incontinenza; sacche e ausili per pazienti stomizzati. La DCR deve essere accompagnata dalla relativa documentazione probatoria. L’ufficio amministrativo provvede a: verificare la DCR e la completezza della documentazione probatoria, trasmettere le DCR alla software-house per l’elaborazione dei flussi informatici, verificare e liquidare i relativi flussi contabili. Riferimenti bormativi: DPR 371/1998, DM 332/1999, DM 8 giugno 2001 e loro s.m.i. DGR 2259/2019; DGR 11747/2019; DGR 329/2019. Convenzioni locali tra AUSL di Bologna e le Associazioni di categoria
Erogazione indennità di residenza alle Farmacie Rurali
Entro il 31 marzo di ogni anno pari, il titolare/direttore di farmacia rurale, situata in località con meno di 3.000 abitanti, presenta alla Azienda USL apposita istanza in bollo. Il Servizio Farmaceutico chiede al Comune di riferimento la certificazione dei requisiti richiesti dalla normativa e individua, ai sensi della L. 221/1968, l’ammontare dell’indennità spettante alle farmacie aventi titolo. L’importo viene erogato, per quota di spettanza, dall’AUSL di Bologna e dal Comune di riferimento della farmacia avente titolo. Riferimenti normativi: Art. 28 L. 221/1968; L.40/1973; Art. 11 LR. 2/2016; art. 15 Legge 183/2011
Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo
Qualora in sede di ispezione alla farmacia la Commissione di Vigilanza rilevi violazioni a disposizioni di legge sanzionate in sede amministrativa, procede ad elevare processo verbale di accertamento di illecito amministrativo al Titolare/Direttore della Farmacia, il quale ha facoltà di trasmettere scritti difensivi alla AUSL entro 30 gg dalla notifica del processo verbale, o procedere direttamente al pagamento della sanzione in forma ridotta entro 60 gg dalla notifica del processo verbale. Gli eventuali scritti difensivi vengono valutati dal Dipartimento di Sanità Pubblica della ASL (come da norma regolamentare della ASL di Bologna) che provvede ad archiviare/confermare o ridurre la sanzione emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento.Art. 13 L. 689/81 e s.m.i.
Autorizzazione al trasferimento dei locali della Farmacia all'interno della propria sede: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSL di Bologna
Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della Farmacia presenta domanda per il trasferimento della stessa presso nuovi locali all’interno della propria sede farmaceutica risultante dalla Pianta Organica delle Farmacie, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico, su incarico del Comune valuta la domanda e la relativa documentazione allegata e qualora incompleta procede alla richiesta di integrazione. Il Servizio Farmaceutico trasmette poi la domanda al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione per 15 gg consecutivi all’Albo della AUSL e contestualmente all’Albo del Comune. Trascorso il termine senza reclami e opposizioni, la Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016 provvede alla ispezione preventiva ai nuovi locali. Il Servizio Farmaceutico rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. A seguito di adozione dell’atto da parte del Comune, il Servizio Farmaceutico provvede al suo inoltro agli organi interessati. Artt. 10 e 11 L.R. 3 marzo 2016, n. 2; L. 8 novembre 1991, n.362; L. 2 aprile 1968, n.475; Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.
Smaltimento stupefacenti scaduti e/o deteriorati da avviare a distruzione
Il Direttore di farmacia/distributore all’ingrosso/struttura sanitaria chiede l’intervento della ASL ai fini della constatazione e affidamento, per il successivo avvio a distruzione, delle sostanze stupefacenti soggette a obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C) non più utilizzabili (art. 23,24,25 e 25 bis D.P.R. 309/90). Percorso operativo in allegato.