Cerca

Trasparenza

Pubblicato il 06/04/2016
Dipartimento Farmaceutico - Area per obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente
SCIA per la variazione di superficie (ampliamento/riduzione) e/o del layout dei locali della farmacia

Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della farmacia, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale, comunica la variazione di superficie, dichiara che le modifiche apportate non influiscono sul rispetto delle norme vigenti in materia di distanza della farmacia e allega la planimetria catastale dei locali con layout degli arredi e delle attrezzature. L. 2 aprile 1968, n.475; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; L. 8 novembre 1991, n.362; L.R. 3 marzo 2016, n. 2.

Comunicazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - CHIUSURA STRAORDINARIA (periodo INFERIORE ai 15 giorni)

La chiusura straordinaria della farmacia, per un periodo inferiore ai 15 giorni, deve essere comunicata al Suap del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale. Occorre indicare una motivazione a sostegno dell’impossibilità di tenere aperto l’esercizio, legata a cause straordinarie e imprevedibili, compilando la "DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA MOTIVAZIONE DELLA CHIUSURA STRAORDINARIA FARMACIA". Non rientrano tra le cause le richieste relative alle ferie. L. 8 novembre 1991, n.362; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; L. 2 aprile 1968, n.475; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27. L.R. 3 marzo 2016, n. 2

Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia – CHIUSURA STRAORDINARIA (periodo SUPERIORE ai 15 giorni)

Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della farmacia, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale, chiede l’autorizzazione alla chiusura straordinaria (pertanto non per ferie) della farmacia, per un periodo superiore ai 15 giorni, dichiarandone la motivazione, che deve essere legata ad esigenze di carattere straordinario che rendono necessaria la chiusura. L. 8 novembre 1991, n.362; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; L. 2 aprile 1968, n.475; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27. L.R. 3 marzo 2016, n. 2

Comunicazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - CESSAZIONE dell'attività e contestuale RINUNCIA ALLA TITOLARITÀ della sede farmaceutica

Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della farmacia, che intenda rinunciare alla titolarità della sede farmaceutica, ne dà comunicazione utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale. Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, L. 08 novembre 1991, n. 362; L. 04 agosto 2017 n.124; L.R. 03 marzo 2016, n.2, L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 11, L. 2 aprile 1968, n.475 D.P.R.21 agosto 1971, n. 127.

Comunicazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - MODIFICA del Direttore della farmacia

Il legale rappresentante della società titolare della farmacia comunica il cambio di direzione della farmacia attraverso il Portale di Accesso Unitario regionale, utilizzando l'apposito modulo, dichiara i dati del nuovo Direttore e allega la “Dichiarazione di accettazione del Direttore della farmacia”. Non è prevista la redazione di un atto amministrativo. D.P.R.21 agosto 1971, n. 127, L. 2 aprile 1968, n.475, L.R. 3 marzo 2016, n. 2, L. 8 novembre 1991, n.362, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 11.

Attività di vigilanza sulle farmacie

Le ispezioni in farmacia, disciplinate dagli artt. 111 e 127 R.D. n. 1265/1934 e dall’art. 16 LR n. 2/2016, sono di competenza dell’Azienda USL, che la esercita mediante una Commissione Ispettiva nominata dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale della Az. USL di Bologna. Tale Commissione è composta da un farmacista, da un medico del Dipartimento di sanità pubblica e da personale amministrativo, appartenenti all'Azienda USL. Nell'esercizio delle funzioni, il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire indipendenza alle attività di vigilanza. Le ispezioni in farmacia possono essere di tre tipi: -preventiva: eseguita in sede di apertura di una nuova struttura o in seguito al trasferimento di quella preesistente. Tale ispezione deve essere preavvisata ed ha lo scopo di accertare che la farmacia, già arredata e dotata delle necessarie scorte, sia in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di iniziare la sua attività con piena garanzia di buon esercizio. -ordinaria: tutte le farmacie devono essere ispezionate con regolarità ai fini di controllo della regolarità di esercizio. Avviene senza preavviso. -straordinaria: si effettua ogni qual volta l’Autorità Sanitaria lo ritenga opportuno o necessario o quando venga richiesto da autorità fornite della potestà di promuovere ispezioni. Le motivazioni dell’ispezione straordinaria – che avviene senza alcun preavviso – devono essere rese note all’interessato nel corso dell’ispezione stessa. Il verbale di ispezione è lo strumento tecnico attraverso cui i risultati che emergono durante l’ispezione vengono documentati e trasmessi all’Autorità Sanitaria Locale di pertinenza (Sindaco).

Accesso agli atti di competenza

Procedimenti finalizzati a garantire ai soggetti interessati il diritto di accesso ai documenti amministrativi di competenza: L.241/1990 e s.m.i.

Accesso civico generalizzato: accesso a dati o documentazione amministrativa detenuta stabilmente dal Dipartimento Farmaceutico Interaziendale

Strumento finalizzato ad ottenere l'accesso a dati o documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione. D.Lgs 33/2013 c.2 art.5

Autorizzazione per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico

Le farmacie possono utilizzare locali distaccati da quelli principali solo per lo svolgimento di prestazioni diverse da quelle svolte nei locali principali della farmacia. Tali locali distaccati possono essere utilizzati:come magazzino o laboratorio galenico (in tal caso l’accesso al pubblico non è consentito); o per prestazioni di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D. Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi (in tale caso l’accesso al pubblico è consentito).I locali distaccati devono essere ubicati dentro la sede farmaceutica della farmacia così come definita nella relativa pianta organica. Solo nel caso di locali distaccati adibiti ad attività per le quali è precluso l’accesso al pubblico, i locali possono essere ubicati anche al di fuori della sede della farmacia purché ricompresi nel territorio comunale. Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della farmacia, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario “Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - UTILIZZO LOCALI DISTACCATI” (ricompresa tra gli interventi relativi all’attività di farmacia, sezione “subentro – modifica”), (https://au.lepida.it/suaper-fe/#/Wizard/step2),richiede l’autorizzazione all’utilizzo dei locali distaccati. I locali distaccati possono essere utilizzati solo dopo relativa autorizzazione da parte del Comune, rilasciata previa visita ispettiva preventiva da parte della Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016. L. 8 novembre 1991, n.362; D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; L.R. 3 marzo 2016, n. 2; DGR 27 Marzo 2023; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; L. 2 aprile 1968, n.475; L. 24 marzo 2012, n. 27, ART. 11.

Trasferimento della titolarità pro-quota (o co-titolarità) delle farmacie assegnate tramite concorso straordinario regionale ai vincitori in associazione

Ciascun farmacista co-assegnatario di sede mediante concorso straordinario ha lo status di co-titolare della farmacia e, allo stesso tempo, è socio della società costituita ai fini della gestione della stessa. Il provvedimento regionale di assegnazione delle sedi farmaceutiche esplicita che l’assegnazione ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza di non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro-quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia. Allo scadere di tale vincolo i farmacisti co-titolari potranno trasferire le proprie quote alla società costituita tra i co-titolari ai fini della gestione della farmacia, inoltrando una domanda autorizzazione al trasferimento della titolarità pro-quota alla società precostituita, al Comune/SUAP di pertinenza e firmata dai co-titolari stessi. Tale scrittura verrà poi trasmessa dal Comune/SUAP al Servizio farmaceutico per competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione presentata, richiedendone l’integrazione qualora incompleta ed effettua tutti gli adempimenti istruttori previsti. Il Servizio Farmaceutico rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. Quest’ultimo trasmette l’atto autorizzativo al soggetto richiedente. Il Servizio Farmaceutico provvede al suo inoltro agli organi competenti interessati. Art.11, comma7, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, così come modificato dall'art.1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124