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Trasparenza

Pubblicato il 06/04/2016
Dipartimento Farmaceutico - Area per obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente
Attestati di servizio e di titolarità per farmacisti operanti nelle Farmacie aperte al pubblico della AUSL di Bologna

Il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna provvede al rilascio dell’attestato di Servizio su richiesta, previa consultazione della relativa documentazione agli atti, detenuta ai sensi dell’art. 11 della L.R. 2/2016, L. 183 del 12/11/2011 e della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011.

Autorizzazione apertura ed esercizio Farmacie di nuova istituzione: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSL di Bologna.

L’Amministrazione preposta (Regione) assegna la farmacia di nuova istituzione al vincitore, a seguito di espletamento di concorso ordinario/straordinario. Il vincitore presenta la domanda di apertura e autorizzazione all’esercizio, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale. Il Comune incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione presentata, richiedendone l’integrazione qualora incompleta ed effettua tutti gli adempimenti istruttori previsti. Dopo ispezione preventiva da parte della Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016, rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. Quest’ultimo trasmette l’atto autorizzativo al soggetto richiedente. Il Servizio Farmaceutico, infine, provvede al suo inoltro agli organi competenti interessati. L. 2 aprile 1968, n. 475; Art. 10 L.R. 3 marzo 2016, n. 2; L. 8 novembre 1991, n.362; Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; L. 24 marzo 2012, n. 27; Art. 11, D.P.R. 21 agosto 1971, n. 127; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

Autorizzazione all'apertura ed esercizio dei Dispensari Farmaceutici: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSl di Bologna

A seguito della istituzione di Dispensario Farmaceutico e di assegnazione del Dispensario da parte del Comune interessato, il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della Farmacia assegnataria, inoltra domanda di apertura al Comune che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione presentata, richiedendone l’integrazione qualora incompleta ed effettua tutti gli adempimenti istruttori previsti. Dopo ispezione preventiva da parte della Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016, rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. Quest’ultimo trasmette l’atto autorizzativo al soggetto richiedente. Il Servizio Farmaceutico, infine, provvede al suo inoltro agli organi competenti interessati. L.R. 2/2016

Autorizzazione di gestione provvisoria della Farmacia da parte degli eredi del defunto titolare: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSl di Bologna

Gli eredi del defunto titolare di farmacia presentano domanda per l’autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia, nominando il farmacista Direttore responsabile della conduzione, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione allegata, chiedendo eventuali integrazioni, e provvede a predisporre la bozza dell’atto di autorizzazione per conto del Comune. Art. 12 L. 2 aprile 1968, n. 475; n. 2; L. 8 novembre 1991, n.362; Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; D.P.R. 21 agosto 1971, n. 127; Art. 11 L.R. 3 marzo 2016.

Autorizzazione al trasferimento di titolarità di Farmacia nei casi previsti dalla normativa: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSL di Bologna

Nel caso di richiesta di autorizzazione al trasferimento di titolarità nei casi previsti da normativa, il titolare subentrante presenta la domanda per il riconoscimento dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico valuta la domanda e la relativa documentazione presentata, richiedendone l’integrazione qualora incompleta ed effettua tutti gli adempimenti istruttori previsti. Dopo ispezione preventiva da parte della Commissione di Vigilanza art. 16 L.R.2/2016, il Servizio Farmaceutico rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. Quest’ultimo trasmette l’atto autorizzativo al soggetto richiedente. Il Servizio Farmaceutico provvede al suo inoltro agli organi competenti interessati. Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27; L. 2 aprile 1968, n. 475; L. 8 novembre 1991, n. 362; L.R. 3 marzo 2016, n. 2; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

Autorizzazione al trasferimento dei locali della Farmacia all'interno della propria sede: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni della AUSL di Bologna

Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della Farmacia presenta domanda per il trasferimento della stessa presso nuovi locali all’interno della propria sede farmaceutica risultante dalla Pianta Organica delle Farmacie, al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare il procedimento per quanto di competenza. Il Servizio Farmaceutico, su incarico del Comune valuta la domanda e la relativa documentazione allegata e qualora incompleta procede alla richiesta di integrazione. Il Servizio Farmaceutico trasmette poi la domanda al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione per 15 gg consecutivi all’Albo della AUSL e contestualmente all’Albo del Comune. Trascorso il termine senza reclami e opposizioni, la Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016 provvede alla ispezione preventiva ai nuovi locali. Il Servizio Farmaceutico rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. A seguito di adozione dell’atto da parte del Comune, il Servizio Farmaceutico provvede al suo inoltro agli organi interessati. Artt. 10 e 11 L.R. 3 marzo 2016, n. 2; L. 8 novembre 1991, n.362; L. 2 aprile 1968, n.475; Art. 11 L. 24 marzo 2012, n. 27; D.P.R.21 agosto 1971, n. 127; D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

Sostituzione temporanea del Titolare/Direttore di farmacia nella conduzione professionale della stessa

Il Titolare/Direttore della farmacia presenta apposita istanza al fine di essere sostituito nella conduzione professionale della farmacia per i motivi di cui alla Legge 362/1991, art. 11., con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di inizio dell’assenza. L'U.O.C. valuta la richiesta e, se nulla osta, la domanda di sostituzione viene accolta secondo le seguenti modalità: a) se si tratta di sola sostituzione per conduzione professionale viene restituita l’istanza con il timbro della U.O.C. per accettazione; b) se si tratta di conduzione professionale/economica viene assunto il provvedimento di autorizzazione con determina del Direttore del Dipartimento Farmaceutico. Art. 11 Legge 362/1991 e s.m.i.

Autorizzazione all’apertura ed esercizio dei Distributori all’Ingrosso di specialità e gas medicinali per uso umano: istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni dell'AUSL di Bologna

Il richiedente presenta domanda al SUAP del Comune di afferenza del nuovo esercizio, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale, al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Bologna (dsp@pec.ausl.bologna.it) e copia al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (farmaceutica.territoriale@pec.ausl.bologna.it) che avvia il procedimento per quanto di competenza. La Commissione di Vigilanza art. 16 L.R. 2/2016, acquisito il parere favorevole del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Bologna, procede alla visita ispettiva relativamente all’idoneità dei locali. Il Servizio Farmaceutico rilascia proprio parere al SUAP del Comune di afferenza. A seguito di adozione dell’atto da parte del Comune, il Servizio Farmaceutico provvede al suo inoltro agli organi interessati. D. Lgs. 219/2006; Art. 11 LR 2/2016; Linee Guida del 7 marzo 2013; L.R 4/5/1982 n. 19.

Turni diurni, notturni e festivi delle farmacie ricomprese nel territorio della AUSL di Bologna.

In caso si renda necessaria una variazione dei turni di servizio, il Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL di Bologna, predispone la proposta di variazione del calendario dei turni delle farmacie. La revisione dei turni viene inviata ai Comuni interessati, alle organizzazioni di Categoria interessate e all’Ordine dei Farmacisti di Bologna con richiesta di parere. Con un provvedimento di approvazione il calendario dei turni viene inviato alle farmacie, ai Comuni, alle Organizzazioni di Categoria, all’Ordine dei Farmacisti di Bologna ed agli altri organi interessati. Art. 11 LR 2/2016.

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Qualora in sede di ispezione alla farmacia la Commissione di Vigilanza rilevi violazioni a disposizioni di legge sanzionate in sede amministrativa, procede ad elevare processo verbale di accertamento di illecito amministrativo al Titolare/Direttore della Farmacia, il quale ha facoltà di trasmettere scritti difensivi alla AUSL entro 30 gg dalla notifica del processo verbale, o procedere direttamente al pagamento della sanzione in forma ridotta entro 60 gg dalla notifica del processo verbale. Gli eventuali scritti difensivi vengono valutati dal Dipartimento di Sanità Pubblica della ASL (come da norma regolamentare della ASL di Bologna) che provvede ad archiviare/confermare o ridurre la sanzione emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento.Art. 13 L. 689/81 e s.m.i.

Autorizzazione chiusura per ferie annuali delle Farmacie

Nel mese di gennaio di ogni anno, l’UOC invia lettera di richiesta ferie ai Titolari/Direttori delle farmacie convenzionate, che rispondono compilando il modulo specifico indicando il programma di chiusura dell’anno in corso o, eventualmente l’intenzione di non chiudere. L’UOC esamina le istanze e valuta la durata delle ferie richieste e le eventuali sovrapposizioni con i turni di servizio. In caso di domanda di chiusura non congrua, l’UOC richiede la modifica al Titolare/Direttore della farmacia. Valutata la garanzia di un’adeguata assistenza farmaceutica, l’UOC richiede il parere sulla proposta di chiusura per ferie ai Comuni, alle Organizzazioni di categoria e all’Ordine dei Farmacisti. In caso di parere favorevole, viene adottata la determinazione entro il 31 marzo. Il calendario delle ferie approvato viene inviato alle farmacie interessate, alle Organizzazioni di categoria, all’ordine dei Farmacisti e ad altri organi interessati. Art. 14 LR 2/2016

Erogazione competenze mensili spettanti alle farmacie per assistenza farmaceutica SSN e distribuzione per conto (DPC).

I titolari/direttori delle farmacie, o loro delegati, presentano entro il 10 di ogni mese, o il primo giorno utile successivo se il 10 è sabato o festivo, le ricette farmaceutiche SSN e la distinta contabile riepilogativa (DCR) per la liquidazione della assistenza farmaceutica. I dati relativi alla DPC sono riportati in Distinta ai soli fini informativi in relazione ai farmaci erogati per conto della AUSL, il rimborso avviene dietro presentazione di fattura elettronica mensile. L’ufficio provvede a: verifica formale della DCR; inserimento dei dati della DCR in apposita procedura informatica, invio della documentazione ricevuta dalle farmacie alla software-house che predispone i flussi informatizzati per il Servizio Economico Finanziario; liquidazione delle competenze; predisposizione delle comunicazioni e statistiche per gli organi interessati. DPR 371/98; art. 8 L. 405/2001; Art. 11 L.R. 2/2016; D.M. 7/12/2018 e s.m.i., Regione Emilia-Romagna circolare PG 25/06/2021.0617512U.

Erogazione indennità di residenza alle Farmacie Rurali

Il Titolare/Direttore della Farmacia Rurale avente i requisiti richiesti dalla Legge, entro il 31 marzo di ogni anno pari presenta alla Azienda USL apposita istanza in bollo. Il servizio farmaceutico, ai sensi dell'art. 15 L.183/2011, richiede al Comune di riferimento la certificazione dei requisiti necessari alla erogazione della indennità per le farmacie che ne hanno fatto richiesta e calcola l'ammontare. Il servizio farmaceutico adotta il provvedimento e comunica al Sindaco del Comune interessato l’importo della quota a suo carico da erogare alle farmacie entro il 31 ottobre di ogni anno. Art. 28 L. 221/1968; Art. 11 LR. 2/2016; art. 15 Legge 183/2011

Individuazione delle farmacie urbane e rurali con indennità di residenza aventi diritto ad applicare gli sconti agevolati al SSN

I titolari/direttori delle farmacie, o loro delegati, presentano con la DCR del mese di gennaio di ogni anno, l’autocertificazione del fatturato quando non superiore agli importi determinati ex art. 11 L.405/01, L. 135/2012 e L. 145/1998 per l’applicazione degli sconti agevolati previsti dalla normativa citata. L’elenco delle farmacie aventi diritto è inviato alla SW House per l’applicazione della scontistica agevolata. Art. 11 L. 405/01; L.135/2012 e s.m.i., L.145/2018

Erogazione competenze mensili spettanti alle farmacie convenzionate per fornitura di assistenza integrativa e protesica

I Titolari/Direttori delle farmacie, o loro delegati, presentano entro il 10 di ogni mese, o il primo giorno utile successivo se il 10 è sabato o festivo- la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) ed i relativi buoni, per la liquidazione della erogazione di prodotti dietetici a pazienti affetti da celiachia, portatori di errori metabolici, nefropatici, latti per madri sieropositive, ausili per incontinenza/cateteri, sacche e ausili per stomia. L'ufficio amministrativo provvede a: verifica formale della DCR; invio dei dati alla software-house per la predisposizione del flusso informatico utile alla liquidazione delle competenze. DPR 371/1998, DM 332/1999, DM 8 giugno 2001 e loro s.m.i. DGR 2259/2019; DGR 11747/2019; DGR 329/2019. Convenzioni locali tra AUSL di Bologna e le Associazioni di categoria

Erogazione competenze mensili spettanti ai punti vendita della piccola e grande distribuzione per la fornitura di assistenza integrativa: alimenti senza glutine a carico S.S.N.

Il punto vendita convenzionato con l'AUSL, invia mensilmente fattura elettronica ai fini del rimborso dei prodotti senza glutine erogati agli assistiti residenti in Regione Emilia Romagna, attraverso il buono mensile dematerializzato su tessera abilitata. Al fine della liquidazione, l'ufficio amministrativo effettua il controllo della fattura sulla base dei dati di erogazione inviati dai punti vendita sull'Archivio Regionale Gestione Buoni (ARGeB) nonchè di quanto previsto all'art.7 "aspetti economici" dell'accordo sottoscritto. DM 8 giugno 2001 Legge 123 del 2005 e smi; DGR 2259/2019; DGR 11747/2019. Contratti locali tra AUSL di Bologna e gli esercizi comm.li interessati.

Comunicazione di MODIFICA di natura giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale, legale rappresentante e soci di società titolare di Farmacia

Nel caso di variazione di natura giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale, legale rappresentante e soci di società titolare di Farmacia, il legale rappresentante della società titolare della Farmacia presenta comunicazione al SUAP del Comune di afferenza, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale, che incarica il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna (di seguito Servizio Farmaceutico) di avviare un’istruttoria tesa alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività dichiarata. Eventualmente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, il Servizio Farmaceutico adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o invia richieste all’interessato di conformare l’attività alla normativa vigente. Non è prevista la redazione di un atto amministrativo. Artt. 7 e 8 della L. 08/11/1991, n. 362; L. n.124 del 04/08/2017; art. 10 della L.R. 03/03/2016, n.2.

Comunicazione Inizio/Fine rapporto di lavoro collaboratore farmacista.

Il Titolare/Direttore della farmacia comunica al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Bologna le generalità, la data di assunzione e la data di cessazione degli addetti all’esercizio farmaceutico, ai sensi dell’art. 12 L 475/68, degli artt. 5,12 comma 5 DPR 1275/71, dell’art. 11 LR 2/2016. Le suddette comunicazioni saranno trascritte in apposito registro tenuto Servizio Farmaceutico Territoriale ai fini della produzione di certificazioni di stato di servizio.

Smaltimento stupefacenti scaduti e/o deteriorati da avviare a distruzione

Il Direttore di farmacia/distributore all’ingrosso/struttura sanitaria chiede l’intervento della ASL ai fini della constatazione e affidamento, per il successivo avvio a distruzione, delle sostanze stupefacenti soggette a obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C) non più utilizzabili (art. 23,24,25 e 25 bis D.P.R. 309/90). Percorso operativo in allegato.

SCIA per l’esercizio dell’attività di farmacia – TURNO PER CHIAMATA TELEFONICA DEL FARMACISTA IN REPERIBILITÀ

La legge regionale di riferimento (LR 2/2016, Art. 13, commi da 5 a 11) dispone che, previa autorizzazione del Comune, il turno notturno delle farmacie urbane e qualsiasi turno delle farmacie rurali possano essere effettuati “per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall’avvio della chiamata”. Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società titolare della farmacia, utilizzando il modulo sul Portale di Accesso Unitario regionale, comunica di possedere i requisiti, dichiara quale turno intende svolgere in tale modalità (solo notturno, notturno e festivo, ecc…), dopodiché può iniziare a svolgere il turno nella modalità comunicata. L.R. 03 marzo 2016, n. 2.