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Procedura Aperta PI057197-19 Accordo quadro per servizio di somministrazione lavoro temporaneo, lotto unico, per le Aziende USL di Bologna, Ferrara e Imola, Azienda Ospedaliera di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e Montecatone R.I. S.p.A

Pubblicato il 04/03/2019
In data 08/03/2019 pubblicati chiarimenti. In data 11/03/2019 pubblicato chiarimento. In data 12/03/2019 pubblicato chiarimento. In data 25/03/2019 pubblicati chiarimenti. In data 25/03/2019 pubblicato precisazioni su allegato A. In data 25/03/2019 pubblicato determina di modifica capitolato speciale. In data 26/03/2019 pubblicate precisazioni su capitolato speciale. In data 26/03/2019 pubblicati chiarimenti. In data 09/04/2019 pubblicata comunicazione di proroga di apertura finestra temporale. In data 27/05/2019 pubblicato data sblocco documentazione tecnica. In data 10/07/2019 pubblicata data sblocco offerte economiche.

Comunicazione del 10/07/2019 - data sblocco offerte economiche
La presente per comunicare che il giorno 11/07/2019 alle ore 08:30, si svolgerà la seduta virtuale per lo sblocco delle offerte economiche.

Comunicazione del 27/05/2019 - data sblocco documentazione tecnica:

Si comunicare che il 28/05/2019 alle 09:30 si svolgerà la seduta relativa allo sblocco della documentazione tecnica.

 

Comunicazione del 09/04/2019 di proroga di apertura finestra temporale:

A seguito di un’apposita segnalazione di un Operatore Economico (OE), in data 04/04/2019, che lamentava l’impossibilità di caricare a sistema sulla piattaforma telematica SATER, il progetto tecnico afferente l’offerta per la gara di cui all’oggetto, nonostante le dimensioni dello stesso lo permettessero ampiamente (50/100 Mb), nella considerazione che il giorno 4 aprile u.s. (ore 16:00) era il termine ultimo per la presentazione di detta offerta, si è provveduto a richiedere al gestore del Portale gli opportuni chiarimenti anche attraverso l’estrazione dei data log.

Effettuate le opportune verifiche sul file costituito dall’elenco cronologico delle attività svolte dal sistema operativo (log) della piattaforma SATER, si è riscontrato un sovraccarico del server (“out of memory” nei data log)  che non hanno consentito all’OE di caricare l’allegato del progetto tecnico sul server.

Richiamato l’art.79 comma 5 bis) del D.Lgs.50/2016 che testualmente recita..” Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. …”

Accertato, pertanto, che la mancata partecipazione alla gara dell’Operatore Economico è e dipeso da un mancato funzionamento del portale, la Stazione Appaltante ritiene opportuno prorogare la durata della gara, così come previsto dall’articolo sopra riportato, solamente per il tempo necessario a completare il caricamento del progetto tecnico direttamente sulla piattaforma (...per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento ...) che può essere stimato in 60 minuti.

Tale proroga equivale all’apertura di una finestra temporale dalle ore 14:30 alle ore 15:30 del giorno 11/04/2019.

Durante tale proroga, a norma dell’articolo sopra riportato, gli Operatori Economici che hanno già presentato offerta potranno eventualmente ritirarla e sostituirla.

Si coglie l’occasione per comunicare che la Stazione Appaltante ha temporaneamente sospeso la seduta riservata per lo sblocco della documentazione amministrativa prevista per le ore 11:00 del giorno 08/04/2019, garantendo così la segretezza delle offerte inviate, come espressamente previsto dall’articolo 79 comma 5 bis) del citato decreto.

 

Chiarimenti pubblicati in data 26/03/2019:

Quesito 1: in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti.

I. Sulla c.d. Clausola Sociale.

La legge di gara, conformemente all’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro, prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.

Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere per ciascuna delle strutture interessate:

a- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione

Risposta a:  (vedi chiarimento pubblicato in precedenza)

 

b- L’inquadramento di tali lavoratori,

Risposta b: (vedi chiarimento pubblicato in precedenza)

 

c- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,

Risposta c: (vedi chiarimento pubblicato in precedenza)

 

d- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),

Risposta d:

Mansione                              Data trasformazione a tempo indeterminato

Infermiera                              01/12/2015

Infermiera                              01/12/2015

Infermiera                              28/04/2011

Infermiera                              01/09/2007

Infermiera                              01/12/2015

Infermiera                              01/12/2015

 

e- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi

Risposta e: La durata media dei contratti è di 134 giorni negli ultimi 36 mesi

 

f- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione

Risposta f: il personale è formato ed idoneo alla mansione

 

g- L’attuale fornitore

Risposta g: (vedi chiarimento pubblicato in precedenza)

 

Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale prevista all’art. 20 del Capitolato, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

 

II. Sull’ulteriore fabbisogno.

Oltre ai lavoratori attualmente contrattualizzati dal/i fornitore/i uscente/i e quindi interessati da clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere l’eventuale ulteriore fabbisogno di profili professionali, per ciascuna delle strutture interessate, fermo che trattasi di indicazione non vincolante.

Si chiede quindi di indicare il numero e la tipologia di tali ulteriori profili da selezionare.

Ciò al fine di predisporre il miglior progetto tecnico in riferimento alla Sezione relativa alla selezione del personale.

 

Risposta: Essendo personale somministrato in base alle eventuali necessità, non può  esserci programmazione per ulteriori profili né per quanto riguarda il numero, né per la tipologia

 

III. Sulla prevenzione, sicurezza, formazione e sostituzione.

Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi:

Somministrazione: artt. 30-40 D. Lgs. 81/2015;

Appalto: art. 1655 c.c..

In particolare:

APPALTO

Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 D. Lgs. 276/03). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi.

In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori.

SOMMINISTRAZIONE

Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera.

In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza).

Più analiticamente:

- per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, comma 1 del D. Lgs. 81/2015);

- in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro. (art. 34 – comma 3 - D. Lgs. 81/2015);

- l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35 – comma 4 del D. Lgs. 81/2015).

- Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore (art. 3 c. 5 - D. Lgs. n. 81/2008).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente:

“la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008).…
spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia,…
Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/).
Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che tutti gli oneri connessi le disposizioni presenti all’articolo 5 lett. l) del Capitolato Speciale, nonché quanto ivi previsto anche a pag. 6 lett. a), trattandosi di obblighi di Prevenzione, Informazione, Formazione, Addestramento e Sorveglianza sanitaria saranno interamente a carico dell’Utilizzatore, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Risposta: si conferma

Diversamente, si chiede di confermare che l’Agenzia aggiudicataria debba effettuare solo la Formazione di fini sicurezza, parte generale, come potrebbe evincersi dall’art. 10 del Capitolato.

Risposta: si rimanda a quanto previsto agli artt. 5 i) e 5 l) del capitolato speciale

 

IV. Sull’idoneità sanitaria.

Considerato che il D.Lgs. 81 del 15/06/2015 ed il D.Lgs. 81 del 09/04/2008 prevedono, ai fini delle visite mediche e sorveglianza sanitaria, per quanto qui rileva, che:

- Art. 34 co. 3 D.lgs. 81/2015: “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

- Art. 35 co. 4 D.lgs. 81/2015: “L’Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.

- Art. 41 co. 2 D.lgs. 81/2008: “La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di contrindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; … e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva”

- Art. 41 co. 4 D.lgs. 81/2015: “Le viste mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono […] ritenuti necessari dal medico competente […]”.

si chiede cortese conferma che l’art. 5 lett. a. del Capitolato debba essere interpretato nel senso che l’agenzia aggiudicataria debba far sottoscrivere – e produrre all’Utilizzatore – un’autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sull’astratta possibilità di svolgere la mansione lavorativa (considerato anche che il c.d. certificato di sana e robusta costituzione non è più rilasciabile) e che l’Utilizzatore debba procedere con tutti gli oneri connessi alle visite mediche che comporteranno l’emissione del relativo certificato.

Risposta: ritenendo che codesto operatore economico volesse far riferimento all’art.3 e non 5 del capitolato speciale, si conferma quanto in esso contenuto e si rimanda ai chiarimenti già pubblicati

 

V. Sulla responsabilità

L’art. 16 Capitolato prevede che la ditta aggiudicataria “risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e a i suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’azienda sanitaria che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da goni pretesa o molestia”

Sul punto si segnala che

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 9 del 01.08.2007 ha sancito che “deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione…poiché la responsabilità civile è in capo all’utilizzatore che avvalendosi della prestazione del lavoratore deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale” (cfr. pag. 7, penultimo capoverso del punto 3).

- l’AVCP con determinazione n. 100/2012 ha confermato quanto sopra.

- L’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede quindi l’adeguamento del predetto art. 16 in ottemperanza alle disposizioni normative richiamate, precisando quindi che la responsabilità dell’Agenzia aggiudicataria deve ricondursi esclusivamente alle ipotesi di inadempimento direttamente ed esclusivamente imputabile ai dipendenti diretti della stessa, restando esclusi tutti i casi in cui il danno sia connesso ad azioni od omissioni imputabili all'Ente e/o ai lavoratori somministrati.

 

VI. Sulla sostituzione del personale

Si chiede conferma che l’eventuale sostituzione del personale prevista all’art. 5 lett.f) del Capitolato, avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 45 CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

 

VII. Sul numero di pagine dell’offerta tecnica

L’art. 16 del Disciplinare (Contenuto dell’offerta tecnica) prevede che “la relazione dovrà essere scritta con il carattere “calibri” n. 11 e contenuta in massimo 30 pagine (60 facciate,

certificazioni e allegati esclusi)”.

Trattandosi di procedura che si svolgerà su piattaforma telematica come prescritto dalla legge di gara, si chiede conferma che, non essendoci documentazione cartacea, le facciate totali consentite per l’offerta tecnica saranno quindi 60.

 

VIII. Sul contenuto del Contratto.

Si chiede cortese conferma che costituiranno parti integranti ed essenziali del Contratto, seppur non materialmente allegati, tutti i documenti connessi alla gara, ivi espressamente inclusi: le risposte ai chiarimenti formulati dai concorrenti, il progetto tecnico, le giustificazioni su offerta anomala.

 

IX. Sulla cessazione anticipata dell’Accordo Quadro.

Si chiede conferma che in caso di cessazione anticipata dell’Accordo Quadro, le missioni dei lavoratori proseguiranno sino a naturale scadenza ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, considerando altresì che l’art. 45 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevede determinate ipotesi di interruzione della missione lavorativa.

 

Risposta:

Dal chiarimento  “V” sulla responsabilità in poi, nei quali vengono più volte richiamate diverse disposizioni normative, si precisa che il capitolato speciale di gara non intende in alcun modo derogare a quelle, alle quali si rinvia per la gestione del contratto, nè l’ente appaltante può comunque sostituirsi agli obblighi posti a carico delle ApL (es.: art.45 del CCNL ApL).

Si precisa comunque che i chiarimenti non sono oggetto di allegato contrattuale.

 

26/03/2019: Precisazioni in merito all'art. 6 del capitolato speciale

Si precisa che all'art.6 "periodo di prova" del capitolato speciale di gara, al II° capoverso si intendono, come indicato nel I° capoverso, tre mesi di prova e non sei.


25/03/2019: Precisazioni in merito al modulo "Allegato A" - domanda di partecipazione

Nel modulo "Allegato A"- domanda di partecipazione, dopo l'indicazione della sottoscrizione digitale dell'impresa offerente, sono specificati i metodi per l'assolvimento dell'imposta di bollo, nei quali è indicato anche l'utilizzo del Mod.F23 che in realtà non è da considerare in quanto non più in vigore (vedi Disciplinare di gara)

 

Chiarimenti pubblicati in data 25/03/2019:

Quesito 1:

a)  CAPITOLATO Art 5f   

Riteniamo che la mancata copertura del turno per fatto imputabile al lavoratore dovrà portare all’attivazione di procedimenti disciplinare verso il lavoratore e non a penali nei confronti dell’Agenzia, esterna al rapporto di coordinamento e direzione che rimane in capo all’utilizzatore (art 30 D. Lgs. 81/15)

Risposta a) Si conferma quanto riportato nel capitolato di gara in quanto il rapporto contrattuale intercorrente è tra Azienda sanitaria e Agenzia per Lavoro e non tra Azienda sanitaria e lavoratore somministrato, verso il quale l’Azienda Sanitaria non può attivare il proprio Ufficio per Procedimenti Disciplinari né può trattenere quote dallo stipendio

b) Art 11 c.2

Per quanto concerna la normativa sulla sicurezza ricordiamo che nel rispetto dell’art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15 la stessa è posta in capo all’utilizzatore, pertanto riteniamo vada modificato l’articolo che la pone invece in capo all’Agenzia

Risposta b) Si è ben a conoscenza di quanto richiamato all’art.34 c.3 del D.Lgs.81/15 riferito al personale somministrato. L’art.11 del capitolato “Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta”  è uno standard che viene di norma inserito in tutti i capitolati di gara in quanto teso alla garanzia previdenziale, fiscale e assicurativa del personale della ditta

c) Art 15c

riteniamo non applicabile poiché l’agenzia non applica le predette norme, i somministrati sono considerati in organico dell’utilizzatore per la materia igiene e sicurezza chiediamo che il pagamento delle penali avvenga non tramite trattenute sulla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro ma come da art 14

Risposta c) Premesso che il personale somministrato è tenuto all’osservanza delle norme igienico-sanitarie impartite dall’Ente Appaltatore, qualora non ricorra un fatto grave tale da comportare la risoluzione del contratto, verrà applicata una penale ai sensi dell’art.14 del capitolato speciale

d) art 16

chiediamo conferma che si riferisce ai danni al personale diretto dell’Agenzia e non a danni occorsi ai somministrati sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore e che la manleva opererà in caso di accertate responsabilità dell’Agenzia

Risposta d) Si conferma

e) art 17

Fermo restando che l’Agenzia aggiudicataria si impegnerà a comunicare quanto prima e il più celermente possibile eventuali scioperi di cui dovesse avere notizia per il tramite delle rappresentanze sindacali, per quanto concerne però la prescritta continuità dei servizi, ci preme sottolineare che il servizio oggetto di gara non ha assolutamente ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, che rimane sempre e solo in capo alle Aziende Sanitarie, ma il ben diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo, per cui non si può imporre all’affidatario di eseguire in modo continuo ed ininterrotto la fornitura, non applicandosi la normativa richiamata sui lavoratori somministrati

Risposta e) Premesso che il servizio di pubblica utilità è riferito all’attività che nella quasi totalità dei casi è svolta dalle Aziende sanitarie, il personale somministrato, in questo caso,    contribuisce a garantire il servizio di pubblica utilità; qualora anche l’aggiudicatario non avesse un proprio piano operativo per adiuvare l’Ente Appaltante in caso di sciopero, avrà comunque l’obbligo di raccordarsi con il DEC di ciascuna Azienda, al fine di garantire il servizio di pubblica utilità di cui sopra

f) disciplinare ART 26.2

Chiediamo di valutare effettivamente l’opportunità di nominare a responsabile esterno l’Agenzia poiché considerata la particolarità del rapporto di somministrazione (che non è un appalto), non dovrebbe esserci.

I lavoratori somministrati svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatrice che fornisce direttamente loro ogni necessaria indicazione in merito alle procedure interne/le regole da seguire.

L’agenzia non può, in concreto, effettuare direttamente alcuna attività di vigilanza e/o rendiconto periodico rispetto all’attività professionale svolta dai somministrati ed è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro.

I soli dati che vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all’instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale -quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione-, di cui la scrivente diventa titolare.

Risposta f)  Esaminata la vs osservazione, si concorda che per il rapporto contrattuale che si verrà ad instaurare per la gara de quo, si è in presenza di due Titolari autonomi e pertanto, quanto contenuto all’art.26, si riferisce ai soli dipendenti diretti dell’aggiudicatario e non anche ai lavoratori somministrati.

Si precisa che il personale somministrato dovrà essere nominato quale autorizzato al trattamento.

g) Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali.

Risposta g) Le spese contrattuali sono riferite all’assolvimento dell’imposta di bollo per il contratto e l’eventuale sua registrazione in caso d’uso

 

Quesito 2: Con riferimento al disciplinare, pag. 26 "moltiplicatore offerto non superiore al moltiplicatore massimo applicabile pari a 1,680 e non inferiore a 1,580", si chiede cortesemente di specificare il moltiplicatore a pareggio fino alla terza cifra decimale che avete considerato, ovvero quel moltiplicatore che applicato ai costi riportati a pag. 11 del capitolato (i cui valori economici sono solo a titolo informativo, come da precedente chiarimento) determina per voi un prezzo / costo = 0,000, ovvero un margine di agenzia di 0,000%, ovvero un aggio di € 0,000. 

Risposta: L’indicazione che il moltiplicatore non può essere inferiore a 1,580 nasce dal rapporto tra il costo per le voci di cui a pag.11 e quanto dovrà essere compreso nel moltiplicatore stesso, es.: Inps, Formatemp, Ebitemp ecc..

Inoltre dovrà essere tenuto presente quanto contenuto nella determinazione n. 938 del 21/03/2019

 

Quesito 3 Con riferimento all’art. 16 del capitolato di gara (responsabilità), si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.

Risposta: Si conferma

Quesito 4: Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 26.2 Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 del disciplinare di gara e dei relativi documenti connessi (tra cui l'art. 11 della bozza di contratto) si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).

Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali.

Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.
Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali.
I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection.
Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti.

Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni concernenti la nomina a responsabile del futuro aggiudicatario. 

Risposta: Esaminata la vs osservazione, si concorda che per il rapporto contrattuale che si verrà ad instaurare per la gara de quo, si è in presenza di due Titolari autonomi e pertanto, quanto contenuto all’art.26, si riferisce ai soli dipendenti diretti dell’aggiudicatario e non anche ai lavoratori somministrati.

Si precisa che il personale somministrato dovrà essere nominato quale autorizzato al trattamento.

 

Quesito 5: Con riferimento all’art. 13 del Capitolato di gara (Obbligo di Riservatezza dei dati) Si precisa che, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 81/2015, il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun onere in tema di riservatezza potrà essere imputato al contraente aggiudicatario, in relazione ai lavoratori somministrati inviati in missione. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche ai lavoratori somministrati.

Risposta: Esaminata la vs osservazione, si concorda che per il rapporto contrattuale che si verrà ad instaurare per la gara de quo, si è in presenza di due Titolari autonomi e pertanto, quanto contenuto all’art.26, si riferisce ai soli dipendenti diretti dell’aggiudicatario e non anche ai lavoratori somministrati.

Si precisa che il personale somministrato dovrà essere nominato quale autorizzato al trattamento.

 

Quesito 6: Con riferimento all’art. 3 del Capitolato nella parte relativa agli obblighi dell'aggiudicatario, ove si prevede che per ciascun lavoratore inviato in missione dovrà essere presentata "Idoneità sanitaria al lavoro in relazione alla qualifica posseduta senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito ospedaliero, rilasciata da un medico competente in carta libera"; si segnala che, ai sensi dell’art. 22, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente (come peraltro esplicitato da Codesta Stazione Appaltante all'art. 10 del Capitolato), che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Peraltro ai sensi dell'art. art. 10 comma 1 d. lgs. 276/03 le agenzie per il lavoro non possono effettuare indagini sullo stato di salute dei somministrati. Si chiede, pertanto, di confermare che la sorveglianza sanitaria è onere in capo ad ogni singola struttura e che alcuna valutazione sarà richiesta all'aggiudicatario neppure in caso di controlli per il rientro al lavoro dei lavoratori somministrati. 

Risposta: L’articolo 3 del Capitolato Speciale stabilisce gli obblighi a carico della ditta aggiudicataria, tra cui la presentazione (su richiesta) della documentazione prevista dallo stesso articolo. Resta intenso che, ai sensi dell’articolo 10 del Capitolato Speciale, l’Azienda Sanitaria provvederà a sottoporre alla ” …sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell’azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali... “.

 

Quesito 7: Con riferimento alle previsioni di cui all'Art. 11 del capitolato (Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta) si chiede a Codesta Stazione appaltante che gli oneri ivi richiamati siano da intendersi riferiti solo nei confronti dei lavoratori diretti dell'aggiudicatario e non anche dei lavoratori somministrati. In   particolare con riferimento al tema della salute e sicurezza si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15 "Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro". e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Risposta: Si è ben a conoscenza di quanto richiamato all’art.34 c.3 del D.Lgs.81/15 riferito al personale somministrato. L’art.11 del capitolato “Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta”  è uno standard che viene di norma inserito in tutti i capitolati di gara in quanto teso alla garanzia previdenziale, fiscale e assicurativa del personale della ditta

 

Quesito 8: con la presente richiesta di chiarimento, si rappresenta che da una nostra simulazione sulla tariffa oraria del Livello D1, risulta che offrendo il moltiplicatore massimo di 1,68, il margine orario di agenzia sarebbe pari ad Euro 1,47. Sulla base di una stima dei soli costi delle festività, l’impatto orario delle stesse ammonterebbe ad Euro 1,18. Per tale motivo, erodendo gran parte del margine orario massimo ottenibile, si ritiene che il moltiplicatore massimo previsto in gara non risulta sufficientemente capiente, in quanto lo stesso deve coprire tutte le ulteriori 7 voci previste dal punto B. dell’art. 8 del Capitolato. Per tale ragione, si chiede di valutare la necessità di aumentare il moltiplicatore massimo offribile in gara oppure di prevedere la fatturazione a parte delle festività, visto che, a differenza di altri elementi aleatori (ad esempio l’assenteismo), la festività costituisce una componente del costo del lavoro, in quanto elemento costitutivo, ordinario e ricorrente della retribuzione

Risposta: Con determinazione n. 938 del 21/03/2019, adottata dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, che si pubblica assieme al presente chiarimento,  si è provveduto a modificare l’art. 8 punto b) del capitolato speciale di gara, togliendo dall’elenco degli oneri posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria la voce “Festività”, precisando altresì che il costo delle suddette festività, ricadenti nel periodo di contratto e in giornate lavorative effettivamente lavorate, sarà invece fatturato alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria

Quesito 9: relativamente al moltiplicatore, si richiede di confermare che sia da applicare a tutti i valori orari e indennità di cui alla lettera A

Risposta: Si conferma 

 

Quesito 10: si richiede a codesta spett.le S.A. di indicare

- attuale fornitore

- numero attuale di somministrati e se l'attuale fornitore abbia assunto somministrati a tempo indeterminato

Risposta: L’attuale gestore del contratto attualmente vigente per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo è l’ApL Randstad SpA di Firenze.

Il numero attuale di somministrati presso Aziende Sanitarie dell’AVEC sono: n. 245 a tempo determinato e n.6 a tempo indeterminato

 

Quesito 11: stante la necessità di formulare importanti e dirimenti chiarimenti la cui esposizione necessità di un particolare format espositivo, anche per renderne più agevole la comprensione a codesto spett.le Ente, alla luce dell'impossibilità di accludere a portale qualsivoglia allegato, si chiede cortese conferma che potremo inviare la suddetta richiesta di chiarimenti a mezzo PEC all'indirizzo servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it o ad altro indirizzo pec che vorrete cortesemente indicarci.

Risposta: il portale SATER, dove è pubblicata la gara,  è l’UNICO strumento possibile per lo scambio di informazioni

 

Quesito 12: L'art 8 del Capitolato speciale prevede che il moltiplicatore offerto in sede di gara non deve essere superiore al moltiplicatore massimo applicabile pari a 1,68 e inferiore a 1,58 da applicare ai valori orari retribuzione fissa indicati a pag 11 del Capitolato.

All'art. 8 punto B viene indicato che gli oneri distinti dal costo del lavoro posti a carico dell'Agenzia da calcolarsi in sede di moltiplicatore sono, oltre agli elementi contrattualmente dovuti, anche il costo delle festività e della festività patronale. Si segnala che il DLgs 81/15 che regolamenta l'istituto della somministrazione di lavoro, prevede all'art.33 co2, che l'utilizzatore (az. sanitarie) assume l'obbligo del rimborso degli oneri retributivi effettivamente sostenuti dal somministratore a favore dei lavoratori. Le festività sono a tutti gli effetti oneri retributivi che devono essere riconosciuti ai lavoratori al fine di garantire un trattamento economico non inferiore a quello dei dipendenti dell'utilizzatore come previsto dall'art.30 co1 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro. Per questo motivo le festività non possono essere comprese nella parte di moltiplicatore, ma rimborsate, qualora si verifichi l'evento durante la missione lavorativa e di conseguenza fatturate a parte in quanto, se così non fosse, la tariffa derivata dall'applicazione del moltiplicatore max previsto in gara pari a 1,68 per la tariffa oraria lorda indicata produrrebbe un valore non sufficiente a coprire anche i costi derivati dall'assenteismo inteso come malattia, infortuni, maternità. Si chiede di rivedere le voci da considerare nel moltiplicatore, escludendo, per le ragioni esposte, tra i costi indicati nel punto B dell'art.8 l'incidenza della festività.

 Risposta:  Con determinazione n. 938 del 21/03/2019, che si pubblica assieme al presente chiarimento,  si è provveduto a modificare l’art. 8 punto b) del capitolato speciale di gara, togliendo dall’elenco degli oneri posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria la voce “Festività”, precisando altresì che il costo delle suddette festività, ricadenti nel periodo di contratto e in giornate lavorative effettivamente lavorate, sarà invece fatturato alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria

 

Quesito 13 Sulla base del combinato disposto dell’art. 3 e 5 del Capitolato speciale di gara, si chiede conferma che l’Agenzia aggiudicataria dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di fornitura: “l’elenco dei nominativi, indirizzi, recapiti telefonici e curricula lavorativi del personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività/prestazioni oggetto del servizio” [art. 3, pag.5 Capitolato Speciale] e che successivamente all’approvazione dell’Azienda sanitaria, decorreranno ulteriori 7 giorni (o altro termine definito in sede di offerta) per la messa a disposizione della risorsa [art. 5a) pag. 6 Capitolato Speciale].

Risposta:   Si conferma

 

Quesito 14:

a) Si chiede di specificare se, per la determinazione delle TARIFFE ORARIE di VENDITA del servizio, il moltiplicatore offerto dal Concorrente debba essere applicato al VALORE ORARIO DELLA RETRIBUZIONE FISSA da voi indicato all’art. 8 del capitolato (es. infermiere 13.58 €) oppure al VALORE ORARIO DELLA RETRIBUZIONE FISSA sommato al VALORE ORARIO DELL’ELEMENTO PEREQUATIVO (es. infermiere 13.58 € + 0.12 €). 

Risposta a) Si rinvia alla tabella di cui alla pag.11 del capitolato speciale

 

b) Posto che il numero delle festività infrasettimanali ricadenti all’interno dei periodi di missione del personale somministrato varia annualmente a seconda del calendario, si ritiene che l’impatto di tale costo possa essere solo stimato e non determinato con certezza. Per tale motivo, al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei concorrenti, si chiede alla Stazione Appaltante che la festività possa essere oggetto di specifica fatturazione, solo ad effettiva evenienza, alla tariffa dell’ora ordinaria.

 

Risposta b) Con determinazione n. 938 del 21/03/2019, adottata dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, che si pubblica assieme al presente chiarimento,  si è provveduto a modificare l’art. 8 punto b) del capitolato speciale di gara, togliendo dall’elenco degli oneri posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria la voce “Festività”, precisando altresì che il costo delle suddette festività, ricadenti nel periodo di contratto e in giornate lavorative effettivamente lavorate, sarà invece fatturato alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria

c) Si chiede conferma che, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D.Lgs 81/2015, l'utilizzatore assuma l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare integralmente al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

 

Risposta c) Si rinvia a quanto esplicitato all’art.8 lett.a del capitolato speciale

d) si chiede se le divise da fornire devono essere uguali a quelle in uso presso le strutture; in caso positivo si chiede di conoscere il costo di dette divise e scarpe e il numero da fornirne.

Risposta d) Si rinvia all’art.5 d) del capitolato speciale

 


Chiarimento pubblicato in data 12/03/2019

Quesito 1. Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 7.3, lettera d), pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: “ Aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) almeno due servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura presso strutture sanitarie pubbliche ovvero presso strutture sanitarie private accreditate, SI CHIEDE CONFERMA CHE, in caso di RTI di tipo "orizzontale", il requisito succitato deve essere posseduto interamente dalla mandataria.

Risposta 1. Nell’ipotesi di RTI di tipo “orizzontale” il requisito succitato deve essere posseduto sia dalla mandataria, sia dalla/e mandante/i. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Chiarimento pubblicato in data 11/03/2019

Quesito 1. Con riferimento alla pag. 30 del disciplinare che mostra la formula per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica e alla pag. 11 del capitolato che riporta le tariffe orarie al lordo per l'attività ordinaria, si chiede cortesemente di specificare se per BA = prezzo a base d'asta (valore soglia) si intende: a) il valore orario retribuzione fissa di infermiere/ostetrica moltiplicato per il moltiplicatore massimo ammesso 1,680; b) il valore orario retribuzione fissa + valore orario elemento perequativo di infermiere/ostetrica moltiplicati per il margine massimo ammesso 1,680; c) altro, specificare cosa e i valori numerici precisi da considerare.

Risposta 1. Premesso che i valori economici indicati a pag.11 del capitolato sono solo a titolo informativo, per BA (di cui alla formula indicata alla pag.30 del disciplinare), è da intendersi il moltiplicatore massimo (1,680). Conseguentemente, tutta la formula indicata, tiene conto del moltiplicatore “BA” e quanto offerto dall’operatore economico.

Chiarimenti pubblicati in data 08/03/2019:

Quesito 1. Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all’art.7.2 lett. c) pag.9 del disciplinare di gara, e precisamente: “Fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018), non inferiore a € 5.000.000,00 IVA esclusa”, SI CHIEDE CONFERMA CHE, un operatore economico che non ha ancora approvato e depositato il Bilancio al 31/12/2018, deve far riferimento al triennio 2015/2016/2017.

Risposta 1. Si conferma, così come previsto al punto 7.2 del Disciplinare di gara

 

Quesito 2. il disciplinare di gara punto 3 indica: ciascuna azienda sanitaria stipulerà il contratto per la quota di propria competenza. Il valore stimato dei contratti è di € 30.194.450,00. Si potrebbe sapere a quanto ammonta la quota per la singola azienda sanitaria?

Risposta 2. L’importo a base d’asta di € 30.194.450,00, è stato determinato dalla somma dei seguenti importi presunti aziendali quadriennali IVA esclusa:

AUSL Bologna           €   8.800.000,00

AUSL Ferrara             €   1.244.160,00

AUSL Imola                €   1.400.000,00

Az.Osp.Bologna         € 11.023.600,00

Ist. Ort.Rizzoli             €   6.866.665,00

Montecatone              €      860.000,00