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Affidamento servizio recupero crediti all'estero e in Italia dei crediti relativi a prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero

Pubblicato il 29/12/2015
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero all'estero e in Italia dei crediti relativi alle prestazioni sanitarie erogate dall'Ausl di Bologna, dall'Az. Osped. Universitaria di Bologna, dall'Ist. Ortop. Rizzoli di Bologna e dall'Ausl di Imola, a cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero. PUBBLICATA precisazione in data 30/12/2015. PUBBLICATI chiarimenti in data 12/02/2016 - GARA DESERTA -

 

Chiarimenti del 12/02/2016.

 Quesito 1

Dalla lettura dei documenti di gara emerge che il criterio di aggiudicazione non è quello del prezzo più basso, ex art .82 del Codice degli Appalti, bensì quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 dello stesso codice.

 In effetti la lettera di invito impone di presentare non soltanto l’offerta economica ma altresì una   busta C) contenente una offerta tecnica che, a quanto leggesi all’art.3 del capitolato, potrebbe essere anche sensibilmente difforme dai requisiti minimi in esso previsti. Ad ulteriore supporto di tale tesi è anche quanto da Voi asserito a pag.12 della lettera di Invito dove si legge che l’aggiudicazione avverrà previa verifica dell’idoneità dell’offerta tecnica

 Risposta 1

Il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto è quello del prezzo più basso ex art. 82 del Codice degli appalti come indicato nella lettera invito – modalità di aggiudicazione - previa però verifica, da parte  della stazione appaltante, dell’idoneità della relazione tecnica, finalizzata anche   alla verifica dell’esperienza  del concorrente,   relativa al dettaglio dei servizi proposti che gli offerenti devono  presentare ( busta C ).

In nessun punto della documentazione di gara si dice che la relazione possa essere difforme dai requisiti minimi indicati nel Capitolato. La relazione in questione presuppone il rispetto di tutte le condizioni indicate nel capitolato, potendo ovviamente indicare ulteriori elementi e/o caratteristiche    

 

Quesito 2

In violazione dell’art 83 del Codice degli Appalti i documenti di gara non riportano i criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Risposta 2

Vedasi  risposta punto 1)

 

Quesito 3

Non sono indicati i parametri secondo i quali verrà valutato il superamento o meno del periodo di prova di cui all’art 3 del Capitolato

Risposta 3

 

 

Come indicato nell’art 3 del Capitolato il superamento del periodo di prova è condizionato dal rispetto o meno da parte dell’aggiudicatario delle prescrizioni del Capitolato e del contenuto       della relazione tecnica presentata 

 

Quesito 4

Dal momento che il servizio viene svolto interamente presso i locali della ditta aggiudicataria

Appare nettamente sproporzionata, oltreché foriera di gravi violazioni in tema di privacy e di diritto del lavoro, la richiesta di tenere a disposizione e, nel caso, di fornire all’Azienda Sanitaria i certificati sanitari e penali del personale dipendente. Similmente inaccettabile è la richiesta  dell’elenco delle persone da impiegare nell’appalto, come pure la valutazione di queste ultime ad insindacabile giudizio dell’azienda sanitaria

Risposta 4

Le prescrizioni di cui sopra sono state inserite a titolo cautelativo per le Aziende e non violano, a nostro avviso, alcuna norma o principio in tema di privacy e/o di diritto del lavoro

 

Quesito 5

Cosa si intende per massimali adeguati di cui all’art 9, Polizza di Responsabilità Civile del Capitolato? Inoltre si fa presente che il contraente della polizza è la ditta aggiudicataria, non certamente le Aziende

Risposta 5

L’aggiudicatario dovrà, prima dell’inizio della decorrenza contrattuale, comunicare il nominativo della Compagnia Assicurativa prescelta ed il massimale  che intende indicare

nella relativa polizza per l’avallo della stazione appaltante.

E’ indubbio che le Aziende Sanitarie siano le beneficiarie della polizza e non le contraenti

 

Quesito 6

All’art. 10 del Capitolato, pagina 6, si legge che l’aggio costituirà l’unico corrispettivo che le Aziende Sanitarie verseranno all’aggiudicatario e che, pertanto, esso è omnicomprensivo di tutte le spese vive relative all’esecuzione del Servizio. Nella pagina successiva, però, vediamo che “l’aggiudicataria non avrà diritto ad alcun rimborso se le somme concordate ulteriori all’aggio non saranno corrisposte dal debitore “ Quale delle due previsioni è valida?

Risposta 6

Come indicato l’aggio costituirà l’unico corrispettivo che le Aziende Sanitarie verseranno all’aggiudicatario; viene però previsto di seguito che, in casi eccezionali, qualora l’attività dell’aggiudicataria richieda costi aggiuntivi, questi debbano essere preventivamente concordati per iscritto con le Aziende Sanitarie e posti a carico del debitore.

 

Quesito 7

Sempre all’art 10 del Capitolato leggiamo “l’aggiudicataria potrà porre a carico del debitore l’aggio ed il rimborso degli oneri postali o delle spese vive”. Nell’ipotesi si rappresenta che vista la natura delle prestazioni sanitarie, addossare al debitore l’aggio di riscossione (che, pertanto, costituisce ricavo della ditta aggiudicataria) non pare conforme alla normativa vigente

Risposta 7

Trattasi di mera facoltà prevista dal bando, non contraria a norme di legge e, comunque, eventualmente, sempre da concordare per iscritto con le Aziende Sanitarie. Ne consegue che può non essere attuata ove ritenuta non necessaria e/o non opportuna dall’Azienda Sanitaria.

 

Quesito 8

 Anche ammettendo di poter addossare al debitore l’aggio per il recupero del credito, cosa succederebbe se la somma recuperata fosse relativa alla sola sorte capitale? L’aggiudicataria avrebbe diritto comunque all’intero aggio sull’importo recuperato, da porsi quindi a carico dell’Azienda Sanitaria

 Risposta 8

Come evidenziato al punto 6), essendo l’aggio l’unico corrispettivo che le Aziende Sanitarie verseranno all’aggiudicatario, questo sarà comunque corrisposto sulla base del recuperato; pertanto, in caso di solo recupero della sorte capitale, sarà calcolato su questa se il debitore non versa somme ulteriori al capitale.

 

Quesito 9

Viene considerato subappalto, anche l’affidamento a corrispondenti esteri delle eventuali attività di home collection?

Risposta 9

Se l’attività di” home collection” è svolta da soggetti che non fanno parte dell’organigramma della ditta aggiudicataria:sì

 

 

Precisazione del 30/12/2015.

Nel bando di gara, per mero errore materiale, è stato indicato un numero Cig errato; si precisa che il Cig comunicato nella lettera di invito è quello valido, e cioè 6536998566.

 

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