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Fornitura, installazione e posa in opera di n° 1 RM 1,5T, n° 1 RM 3T e n° 1 Tac per Azienda USL di Bologna

Pubblicato il 23/10/2015
Procedura aperta per la fornitura, installazione e posa in opera di n° 1 risonanza magnetica 1,5T, n° 1 risonanza magnetica 3T e n° 1 Tac per l'Azienda USL di Bologna, lotto unico. - In data 23 novembre 2015 pubblicati chiarimenti e nuovo allegato -In data 09/12/2015 pubblicati chiarimenti e nuovo allegato 6 - 14/12/2015: Pubblicati chiarimenti - Pubblicata data seduta pubblica - PUBBLICATA data della seconda seduta pubblica.

02/02/2016

La seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche si terrà il giorno 05 febbraio 2016 alle ore 9,00, presso la sede del Servizio Acquisti Metropolitano, via Gramsci, 12 III° piano Ala Ovest.

 

24/12/2015 -

 

La seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa e tecnica si terrà il giorno 28 dicembre 2015, alle ore 9,00, presso la sede del Servizio Acquisti Metropolitano, via Gramsci, 12 III° piano Ala Ovest.

 

Chiarimenti del 14/12/2015.

DOMANDA 1

A pag. 14 della lettera d’invito è indicato:  Tutta la documentazione elencata nella Busta A), Busta B (da 1 a 22) e nella busta C (da 1 a 18, A.1 e A.2) dovrà essere presentata in duplice copia. Una delle due copie dovrà essere presentata su supporto digitale, ognuno nella rispettiva busta. In particolare per gli allegati predisposti dall’Azienda USL in formato .doc. e/o in formato .xls, la ditta dovrà compilare i file allegati alla documentazione ed allegarli alla copia su supporto digitale. Si chiede di precisare se i documenti da fornire su CD in formato .doc e/o .xls sono solo quelli tecnici e per gli altri documenti sia sufficiente il formato pdf ed inoltre se la copia pdf dovrà essere necessariamente firmata.;

RISPOSTA 1

I documenti da fornire su CD in formato .doc e/o .xls sono quelli tecnici;  per gli altri documenti è sufficiente il formato pdf. La copia in formato pdf dovrà essere  firmata;

 

Chiarimenti del 09/12/2015 e pubblicazione del nuovo Allegato 6, che sostituisce il precedente:

 

DOMANDA 1

Si chiede di indicare se il Certificato di Assicurazione richiesto all'art. 20 del Capitolato Speciale e di cui ai chiarimenti del 23 u.s. sia da presentare in fase di gara oppure sia da fornire dalla ditta Aggiudicataria;

RISPOSTA 1

Come dettagliatamente e chiaramente riportato all’articolo 20 del Capitolato Speciale, il certificato di Assicurazione richiesto deve essere prodotto dalla ditta aggiudicataria e non dalla ditta offerente;

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 DOMANDA 2

Nell'allegato Allegato A Requisiti minimi vengono richiesti per il sistema da 3T:

• Bobina per lo studio della Testa compatibile Spettroscopia del Fosforo

• Bobina di superficie compatibile Spettroscopia del Fosforo (studio dei muscoli)

• Pacchetto con tecniche per acquisizione, visualizzazione, elaborazione per Spettroscopia del fosforo

Premettendo che la spettroscopia del fosforo è una metodica di esclusivo utilizzo nella ricerca scientifica, per specifiche aree applicative, e generalmente non viene applicata nella routine diagnostica, anche se di elevato livello. Infatti, anche nel Vostro capitolato, questa funzionalità viene descritta all'interno delle richieste del contratto di collaborazione per le patologie muscolari (incluse le encefalomiopatie mitocondriali) e le patologie neurodegenerative, dove tale metodica rappresenta comunque una

frontiera scientifica.

Si richiede pertanto di modificare la richiesta di queste funzionalità non più di minima e di permettere, eventualmente, di inserirle nel progetto di collaborazione scientifica in modo tale da consentire una più ampia partecipazione di aziende

RISPOSTA 2

Premesso che:

  • gli apparecchi in via di acquisizione sono destinati all'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, che su di esse svolgerà sia attività assistenziale che di ricerca
  • I requisiti minimi dell'apparecchio 3T, in particolare, sono stati decisi al fine di consentire su di esso l'espletamento di qualunque progetto di ricerca che possa essere proposto in ambito neurologico, presente e futuro
  • La Spettroscopia multi nucleo (fosforo) è stata inserita quale requisito minimo perché funzionale all'attività di ricerca che verrà svolta sull'apparecchio 3T ed al riguardo si segnala nuovamente l'esistenza di una linea di ricerca dell'IRCCS dedicata alle patologie neuromuscolari ed encefalopatie mitocondriali
  • L'apparecchio 3T viene acquistato anche grazie ad un finanziamento del Ministero della Salute subordinato al progetto "Aggiornamento tecnologico per l'applicazione delle tecniche avanzate di RM, nella valutazione di specifiche Patologie Neurologiche", in cui si fa specifico riferimento all'utilizzazione della spettroscopia del fosforo nelle patologie neuromuscolari (incluse le encefalopatie mitocondriali), vedi allegato A del Capitolato tecnico

Si ritiene, pertanto, di non poter aderire alla richiesta della Ditta di modificare il Capitolato.

Si segnala peraltro che il pacchetto "Spettroscopia multinucleo" (fosforo) sarà utilizzato ai fini di ricerca e pertanto non è indispensabile la marcatura CE"

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DOMANDA 3

In merito alla richiesta del requisito prestazionale della TC 128 strati "tempo minimo di scansione su 360" non superiore a 0,35 sec", al fine di poter garantire la massima partecipazione nell'interesse della stessa Stazione Appaltante, si richiede di prendere in considerazione anche sistemi con tempo minimo di scansione su 360" non superiore a 0,4 sec, e di rettificare i requisiti minimi in tal senso. Il tempo di rotazione infatti è caratteristica rilevante in acquisizione cardiologica o comunque di organi in movimento, ma non in ambito neuroradiologico; anzi, per l'utilizzo neuroradiologico sono utilizzati tempi di rotazione più elevati poiché garantiscono migliore risoluzione. La modifica di tale caratteristica capitolare non andrebbe quindi a ledere il contenuto qualitativo dell'offerta, ma anzi permetterebbe la partecipazione della nostra azienda, garantendo maggior concorrenza;

RISPOSTA 3

Al fine di garantire la massima partecipazione, il requisito prestazionale della TC 128 strati "tempo minimo di scansione su 360" non superiore a 0,35 sec" viene così modificato “tempo minimo di scansione su 360" non superiore a 0,4 sec”. La modifica del requisito è stata approvata con determina n. 2277 del 09/12/2015.

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 DOMANDA 4

...dal bando e dal capitolato, non si evince chiaramente quali sono i requisiti da possedere per poter partecipare...

RISPOSTA 4

Causa un refuso l’Allegato 6 Dichiarazione SOA, ove è contenuto il requisito per poter partecipare alla gara, è stata omessa la specificazione della categoria SOA. La categoria è la OG1 classifica I. Si pubblica il nuovo allegato denominato “Allegato 6 Dichiarazione SOA corretta”.

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 DOMANDA 5

informiamo che Il modulo Allegato H - offerta economica presenta un errore. Più precisamente:

la parte relativa ai lavori che ha come subtotale H2 è stata nominata H 1.20, H 1.21, H 1.22 anziché H2.1, H2.2, H2.3- la parte relativa alle opzioni obbligatorie che ha subtotale H3 è stata elencata H2.1, H2.2, etc. anziché H3.1, H3.2, etc .. Si prega pertanto di precisare che si tratta di refuso

RISPOSTA 5

Si conferma l’impostazione dell’Allegato H per l’espressione dei singoli, indipendentemente  dalla numerazione delle colonne A e B del file excel.

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DOMANDA 6

all'art. 13 del Capitolato Speciale è riportato che: "Dal punto di vista economico la ditta si deve impegnare a mantenere il prezzo indicato per almeno 8 anni successivi allo scadere della garanzia. Dopo questo periodo sono accettabili aumenti adeguati all'indice inflattivo e comunque non superiori al 2% anno".

Nell'allegato B è indicato che "Il costo del canone annuale resterà invariato per un periodo di 6 anni dalla data collaudo. Si prega pertanto di precisare che si tratta di refuso

RISPOSTA 6

Quanto indicato nell’Allegato B è un refuso;

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DOMANDA 7

In relazione al requisito per la realizzazione dei lavori, la lettera d'invito non specifica quali requisiti devono essere posseduti rinviando alla dichiarazione contenuta nell'allegato 6.Tale dichiarazione, con specifico riferimento all'esecuzione delle prestazioni di lavori, fa riferimento al possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, per prestazioni di esecuzione lavori in categoria OG classifica l, senza tuttavia specificare in quale specifica categoria occorre essere qualificati (OG 1, OG 2, ecc ... ) . Il capitolato speciale di gara all'art. 2 precisa tuttavia che l'importo massimo dei lavori, ivi compresa la progettazione, ammonta ad Euro 290.000,00 di cui 107.000,00 OG 1; 79.000,00 os 28; 86.500,00 os 30. Pertanto si chiede di confermare che in sede di compilazione della dichiarazione di cui all'art. 6 è corretto specificare il possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di esecuzione lavori in categoria OG 1 CLASSIFICA l, OS 28 CLASSIFICA l, OS 30 CLASSIFICA l.

RISPOSTA 7

Per soddisfare il requisito di partecipazione alla per la realizzazione dei lavori è sufficiente avere la categoria OG1 classifica I,perché, incrementata di un quinto, copre l'intero importo dei lavori.

Le categorie OS28 e OS30 sono state indicate non ai fini della qualificazione (essendo inferiori a 150.000 euro), ma solo ai fini del subappalto e sono interamente subappaltabili.

Si rammenta inoltre che è obbligo del concorrente indicare quali subappaltabili le lavorazioni rientranti nelle categorie OS28 e OS30, qualora sia necessario per la loro esecuzione l'abilitazione ex DM 37/2008 e/o ex D.Lgs.n.47/96 e il concorrente non fosse in possesso di una e/o di entrambe le abilitazioni richieste;

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 DOMANDA 8

Ad integrazione del chiarimento da voi fornito in data 23/11/2015, qualora l'impresa che esegue la prestazione principale (fornitura) non sia in possesso di suddetti requisiti a qualificazione obbligatoria richiesti per l'esecuzione dei lavori, si chiede di confermare che è corretto partecipare in raggruppamento verticale con altro operatore economico in qualità di mandante in possesso di tutte suddette attestazioni SOA (OG 1, OS 28 ed OS 30). Il mandante di tale raggruppamento temporaneo potrà essere anche un sub raggruppamento di tipo verticale con mandataria un'impresa in possesso di attestazione SOA in OG 1 classifica l (categoria prevalente) e mandanti imprese in possesso dell'attestazione SOA in OS 28 classifica l ed OS 30 classifica l (categorie scorporabili). Infatti, poiché l'importo delle lavorazioni afferenti alle categorie OS 28 ed OS 30 supera per ciascuna il 15% dell'importo complessivo dei lavori, a norma dell'art 12, comma 2, lett. b) del D. L. n. 47/2014, convertito in L. n. 80/2014, non è ammessa la loro esecuzione diretta da parte dell'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente se privo delle relative adeguate qualificazioni, vigendo peraltro il divieto di subappaltare le categorie scorporabili oltre il limite del 30% cosi come per la prevalente. In caso contrario si chiede di chiarire come debba essere costituita l'ATI verticale tra l'impresa mandataria che esegue la prestazione principale (fornitura) e le imprese mandanti che eseguono i lavori.

RISPOSTA 8

Si conferma quanto asserito dall’Impresa, ad eccezione delle categorie OS28 e OS30 che sono indicate non ai fini della qualificazione (essendo inferiori a 150.000 euro), ma ai soli fini del subappalto e sono interamente subappaltabili. Sufficiente per la partecipazione alla gara al fine di soddisfare il requisito connesso alla realizzazione dei lavori è il possesso qualificazione per prestazioni di esecuzione nella categoria OG1 classifica I.

Si rammenta inoltre che è obbligo del concorrente indicare quali subappaltabili le lavorazioni rientranti nelle categorie OS28 e OS30, qualora sia necessario per la loro esecuzione l'abilitazione ex DM 37/2008 e/o ex D.lgs.46/97 e il concorrente non fosse in possesso di una e/o di entrambe le abilitazioni richieste.

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DOMANDA 9

Si chiede di voler confermare che l'aggiudicataria si occuperà della sola produzione della documentazione di propria stretta competenza (schede tecniche di macchina, Layout distributivo, ecc ...); sarà invece a cura della persona incaricata dall'Azienda Ospedaliera, cosi come previsto dalla normativa vigente, la predisposizione e la presentazione della pratica autorizzativa del sito ai sensi del DPR 542/94

RISPOSTA 9

Si conferma che l'aggiudicatario dovrà collaborare fornendo tutta la documentazione di propria competenza. La pratica autorizzativa sarà predisposta e presentata dalla persona che verrà incaricata dall'Azienda USL;

 

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DOMANDA 10

Di voler confermare che l'importo massimo non superabile sia da intendersi quello complessivo pari a €.3.890.000 + IVA, cosi come previsto dal bando di gara, e non i singoli importi stimati all'art 2 del CSA, per la fornitura pari a €. 3.600.000+Iva e per i lavori pari a €. 290.000+1va ,data la complessità dell'intervento

RISPOSTA 10

Come ribadito nella risposta n. 9 pubblicata in data 23 novembre, si confermano gli importi massimi indicati sia per la fornitura sia per i lavori  di cui all’articolo 2 del CSA;

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DOMANDA 11

Di volere confermare che i seguenti accessori di completamento della RM siano da intendersi compensati all'interno dell'importo stanziato per l'apparecchiatura, cosi come indicato negli Allegati A "Requisiti minimi e valutazione" ed Allegato E "pp 10 e 30, e pertanto l'indicazione riportata all'art. 9 del CSA sia da intendersi un refuso, nello specifico:

Gabbia di Faraday

Centralina Rilevazione Ossigeno

Metal Detector Fisso

Infine per quanto concerne la tubazione del quench, trattandosi di manufatto necessariamente realizzato nell'ambito dei lavori su specifiche del costruttore della RM, si chiede conferma che andrà compensato negli importi stanziati per le opere ed impianti come indicato all'art. 9 del CSA, p. 12.

RISPOSTA 11

Si conferma che gli importi per la realizzazione delle gabbie di Faraday, sonde O2 e  metal detector si intendono compresi nell’importo offerto per le apparecchiature di diagnostica , come precisato nell’Allegato A.  Per quanto riguarda l’importo per i tubi di quench, si precisa che anch’esso è da intendersi compreso  nell’importo offerto per le apparecchiature di diagnostica, come specificato nell’allegato E pag.44

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DOMANDA 12

Si chiede la possibilità di poter smontare il canale presente nel piano sottostante le sale esami RM per consentire l'alloggiamento della schermatura di contenimento del campo magnetico

RISPOSTA 12

Sarà possibile smontare temporaneamente e solo per il tempo strettamente necessario il canale  dell’UTA in questione; durante le lavorazioni la ditta esecutrice  dovrà  concordare (con i tecnici AUSL) ed attuare una modalità di funzionamento provvisoria



Chiarimenti del 23 novembre 2015 e nuovo allegato -

 

DOMANDA 1

Con riferimento all'art. 2 del Capitolato Speciale relativo alla procedura di cui all'oggetto, con la presente desideriamo segnalare che, pur essendo indicati gli importi per l'esecuzione delle opere di predisposizione dei locali e le relative categorie e classifiche SOA richieste per la qualificazione dell'esecutore dei lavori questi ultimi non vengono espressamente qualificati come prestazioni secondarie che possono essere assunte da una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare, se del caso mediante rettifica del bando, che è ammessa:

(i) la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.con una o più imprese;

(ii) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di predisposizione dei locali compresi nell'oggetto della gara;

(iii) indicare che l'esecuzione delle forniture è la prestazione principale e l'esecuzione dei lavori è la

prestazione secondaria, così come richiesto dal citato comma 2 dell'art. 37;

 

RISPOSTA 1

Si precisa che le opere di predisposizione dei locali sono da considerarsi come prestazioni secondarie e, quindi, possono  essere assunte da una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.

  i.          Si conferma che è consentita la partecipazione alla gara in ATI verticale con una o più imprese;

 ii.          Si conferma che la/e mandante/i del raggruppamento può/possono eseguire lavori di installazione compresi nell’oggetto della gara;

iii.          Si conferma che la prestazione principale è rappresentata dalla fornitura e l’esecuzione dei lavori è prestazione secondaria, così come richiesto dal comma 2 dell’articolo 37 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;

 

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DOMANDA 2

Art. 18 "penali" capitolato speciale. Con la presente desideriamo segnalare che l'art. 145 del D.P .R. n. 207/2010, stabilisce che "Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e 1'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate All'eventuale ritardo ." Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si richiede l'adeguamento delle penali di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale con quanto stabilito dalla vigente normativa, con espressa previsione di un limite massimo non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

 

RISPOSTA 2

Il sistema delle penali previsto dall’articolo 18 è teso a garantire il corretto funzionamento nel tempo di sistemi strategici al raggiungimento degli obiettivi istituzionali posti a carico delle Aziende Sanitarie. Come anche espressamente indicato dallo stesso articolo 18 del Capitolato Speciale alla presente procedura si applicano le disposizioni dell’articolo 298, comma 2°, del D.Lgs 207/2010

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DOMANDA 3

Al punto 17 della Busta C "Elaborati Tecnici" è richiesto: Relazioni sulle modalità di realizzazione degli obiettivi specifici. La ditta partecipante dovrà presentare due relazioni sintetiche, dalle quali siano desumibili le modalità con cui vengono realizzati gli obiettivi specifici indicati nell'articolo 4 del Capitolato Speciale. Trattandosi di lotto unico si prega di indicare se la richiesta delle due relazioni sintetiche è un refuso e quindi occorre presentare una sola relazione sintetica.

 

RISPOSTA 3

La richiesta delle due relazioni sintetiche è un refuso e quindi occorre presentarne una sola relazione.

 

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DOMANDA 4

Si prega di indicare se nell'ambito di un RTI verticale in cui l'Impresa Capogruppo effettua solo la fornitura dell'apparecchiatura e la mandante le opere di predisposizione dei locali e relativa progettazione le dichiarazioni di cui all'allegato 6 e 6 bis devono essere rese dalla sola ditta mandante

 

RISPOSTA 4

Nell’ambito di un RTI, le dichiarazioni di cui all’Allegato 6 e 6 bis devono essere presentate dalla ditta / professionista in possesso dei requisiti richiesti;

 

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DOMANDA 5

A pag.3 della lettera di invito viene richiesta la quotazione annuale per un contratto di manutenzione full risk; si chiede di precisare se si deve intendere solo per l'apparecchiatura o anche per gli impianti e le opere realizzate.

 

RISPOSTA 5

La quotazione annuale del contratto di manutenzione full risk richiesto a pag. 3 della Lettera di Invito deve intendersi solo quello relativo alle apparecchiature;

 

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 DOMANDA 6

RIFERIMENTO ART. 13 CAPITOLATO SPECIALE

Si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo contrattuale, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti sia hardware che software inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, che l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

 RISPOSTA 6

RIFERIMENTO ART. 13 CAPITOLATO SPECIALE

Si conferma che gli aggiornamenti che la ditta dovrà obbligatoriamente fornire gratuitamente sono quelli, hardware e software, legati inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, che l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato;

 

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DOMANDA 7

Si chiede cortesemente di voler confermare che il tetto massimo di tali penalità è del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti).

 

RISPOSTA 7

RIFERIMENTO ART. 18 CAPITOLATO SPECIALE –

Si conferma l’applicazione del tetto massimo del 10% delle penali stabilito dall’articolo 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010 come richiamato dall’art.298 comma 2 del medesimo D.Lgs.  (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);

 

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DOMANDA 8

RIFERIMENTO ART. 20 CAPITOLATO SPECIALE

Si chiede di confermare che sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla

Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre (Gruppo Generai Electric Company di cui facciamo parte), a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annnualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza.

 

RISPOSTA 8

RIFERIMENTO ART. 20 CAPITOLATO SPECIALE

Si conferma che è sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia della Casa Madre, qualora tale polizza rispetta le indicazioni contenute nell’articolo 20 del Capitolato di gara.

 

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 DOMANDA 9

Infine, chiediamo di indicare, qualora l'importo dei lavori effettivamente stimati dopo il sopralluogo (al netto dell'impiantistica da valorizzare con le apparecchiature gia' indicata in Allegato E,) fosse superiore al valore massimo di € 290.000 IVA esclusa, come/dove debba essere espressa la quotazione in eccedenza dell'importo da voi stimato NON superando l'importo totale massimo posto a base di gara pari a € 3.890.000 IVA esclusa

 

RISPOSTA 9

Si confermano gli importi massimi indicati nell’articolo 2 del Capitolato Speciale.

 

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 DOMANDA 10

Relativamente al punto 6 delle "Prescrizioni Di Carattere Generale " del Progetto Preliminare, per poter quantificare le eventuali opere di ripristino delle protezioni R/REI , si richiede il progetto antincendio dell'edificio.

 

RISPOSTA 10

Premesso che le indicazioni riportate nell’allegato E specificavano dove erano previsti i ripristini REI , a maggior chiarimento si allega un elaborato grafico con indicate le partizioni con funzione di compartimentazione antincendio (allegato 1).

 

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 DOMANDA 11

Si richiede se le batterie di post riscaldamento dell'impianto di climatizzazione relative ai locali oggetti della gara sono escluse dall'appalto.

 

RISPOSTA 11

Le 2 batterie di post riscaldo dell’impianto a servizio delle sale RMN sono già presenti e non devono essere fornite, mentre la batteria a servizio dei locali della TC dovrà essere fornita nell’ambito della presente gara dalla ditta aggiudicataria

 

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DOMANDA 12

Al punto 3. "Opere edili da eseguire locali TC e di servizio" del progetto preliminare, nel capoverso: " Attivita' relative al locale TC. Si richiede una schermatura in piombo dello spessore di 3 mm. Tale valore risulta differente dai valori riportati nella relazione dell' esperto qualificato allegata ai documenti di gara. Si richiede a quale indicazione e' necessario fare riferimento per detta schermatura.

 

RISPOSTA 12

Stante che nel progetto dei lavori fosse riportato cautelativamente uno spessore di 3 mm di piombo sulle pareti e sulle porte si precisa che gli spessori minimi da considerare sono quelli indicati nella relazione dell’Esperto Qualificato.

 

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DOMANDA 13

Si richiedono le caratteristiche dell'impianto di supervisione HVAC della Honeywell

 

RISPOSTA 13

Piattaforma EBI su rete ETHERNET per gestione integrata di più sottosistemi e gestione dei protocolli: bac-net, mod-bas, m-bas

 

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DOMANDA 14

Relativamente alle aperture sulle pareti perimetrali necessarie per l'inserimento delle nuove finestre, si richiede se tali modifiche del prospetto sono già state approvate dagli organi urbanistici competenti.

 

 RISPOSTA 14

Premesso che la L.R. 15/2013 prevede che le amministrazioni pubbliche siano competenti per il rilascio dei titoli edilizi delle opere di propria competenza, si precisa che questa Amministrazione procederà all’autorizzazione dell’intervento sulla base degli elaborati esecutivi redatti dalla Ditta aggiudicataria

 

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DOMANDA 15

Con riferimento alla Lettera d'Invito pag. 12 - Busta C)- 9) Proposta progetto di collaborazione scientifica – e in particolare all'esplicito divieto di esporre nella documentazione tecnica indicazioni economiche e di prezzo relative alla collaborazione scientifica, si chiede se e in quale documentazione presentare il valore economico di un'eventuale borsa di studio che la nostra società voglia proporre a supporto della collaborazione scientifica. Più in dettaglio si chiede un chiarimento sulla possibilità di indicare in Busta C la disponibilità a erogare una/più borse di studio, ovviamente senza esplicitarne il valore economico, con un implicito riferimento quindi alla documentazione economica in Busta A.

 

RISPOSTA 15

Nella Busta C) punto 9, la ditta dovrà presentare il proprio progetto di collaborazione scientifica, con l’eventuale indicazione della disponibilità ad erogare una o più borse di studio. 

Come previsto anche dalla Lettera di Invito (pag. 3, primo capoverso) il prezzo relativo alle attrezzature deve essere inteso come elemento di riferimento nel quale fare confluire tutte le operazioni previste dal Capitolato relativamente ad ogni aspetto direttamente connesso alle attrezzature (es. costo del contratto di collaborazione scientifica, ecc). Pertanto il costo della RM 3T (Allegato H, posizione 1.6) deve prevedere anche eventuali costi relativi alla collaborazione scientifica (es. borse di studio). Tali costi dovranno essere poi riportati analiticamente nell’offerta dettagliata, ove dovranno essere contenute tutte le voci facenti parte dell’offerta complessiva (Lettera di Invito , pag. 3, terzo  capoverso);

 

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DOMANDA 16

Si richiede di conoscere inoltre se l'Azienda USL di Bologna dispone di un Regolamento che disciplina la contribuzione no-profit da parte di enti terzi, in particolare per borse di studio, e in tal caso se il Regolamento è disponibile per consultazione da parte di persone esterne all'Azienda.

 

 RISPOSTA 16

L’Azienda USL non dispone di un Regolamento che disciplina la contribuzione no-profit da parte di enti terzi, relativamente alle borse di studio.

 

File allegati