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Procedura aperta per la fornitura del servizio di help desk informatico e gestione tecnica delle stazioni di lavoro per le Aziende Sanitarie dell'AVEC -

Pubblicato il 11/04/2014
Procedura aperta per la fornitura del servizio di help desk informatico e gestione tecnica delle stazioni di lavoro per le AUSL di Bologna, Imola e Ferrara, Aziende Osped. Univers. di Bologna e Ferrara, Ist. Ortopedico Rizzoli - lotto unico - Pubblicati chiarimenti in data 30/04/2014, 06/05/2014 - 09/05/2014 - 16/05/2014. - Pubblicati chiarimenti in data 21/05/2014 - PUBBLICATE le date delle sedute pubbliche



Il giorno 12 Novembre 2014, alle ore 10,30, si terrà, presso l'Ausl di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano - Via Gramsci 12 - Bologna, 3° piano  Ala Ovest, la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche  di gara.


Il giorno 18 luglio 2014, ore 9,00, si terrà, presso l'Ausl Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano - Via Gramsci 12 - Bologna - 3° piano - Ala Ovest,- la seduta pubblica per il controllo della documentazione amministrativa e tecnica di gara.


Chiarimenti del 21/05/2014

DOMANDA 1:

Rifer. § 6.7.1 “Servizio di help desk di 1° liv (hd1)”.

Poiché “L'infrastruttura telefonica di call center, inclusi gli apparecchi telefonici necessari, sarà fornita dalla Azienda Sanitaria fornitrice dei locali destinati a questo servizio”,

si chiede di sapere le caratteristiche dell’infrastruttura telefonica messa a disposizione: numero di linee, tipo di centrale telefonica (analogica, digitale, IP), funzionalità CTI disponibili, ecc

RISPOSTA 1:

L'infrastruttura telefonica messa a disposizione avrà le caratteristiche tipiche di una infrastruttura telefonica atta a soddisfare un numero di richieste e un bacino di utenti, costituito dai lavoratori delle aziende sanitarie, i cui ordini di grandezza possono essere stimati a partire dalla informazioni descrittive presenti nei documenti di gara. Si ritiene che, ai fini della produzione dell'offerta non siano necessarie ulteriori informazioni.

DOMANDA 2:

Rifer. § 5.4.3 “AUSLFE - Altri parametri quantitativi” e § 5.5.3. A OSPFE - Altri parametri quantitativi.

Si chiede conferma che “Numero di chiamate da sistemi standard: circa 18.000 annue” … “di cui numero di richieste software (….) c.a. 10.000 annue” siano casualmente uguali per le due Aziende sanitarie di Ferrara oppure si tratta di un valore unico di chiamate, cumulativo per le due Aziende (se per es. utilizzano lo stesso call center

 RISPOSTA 2:

Sono valori distinti in quanto, allo stato attuale, i servizi di help desk di 1° livello sono indipendenti.

 

DOMANDA 3:

Rifer. § 4.7.6 “AUSLIMO”.

“• Presenza iniziale di almeno 2 tecnici esperti in attrezzature informatiche e sistemi operativi client dalle ore 7.30 alle ore 17.30 inclusa pausa pranzo dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

• Presenza di almeno 1 tecnico esperti in attrezzature informatiche e sistemi operativi client dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

Si chiede conferma che “dalle 7.30 alle 13.00 il sabato” è richiesto un solo tecnico

 RISPOSTA 3:

Si conferma che “dalle 7.30 alle 13.00 il sabato” è richiesto un solo tecnico, per AUSLIMO.

 

DOMANDA 4:

Rifer. § 6.12.1 “Caratteristiche generali”.

In merito alla facilità di integrazione del software di trouble ticketing da fornire, si chiede di conoscere i sistemi aziendali con cui il suddetto software dovrà integrarsi

 RISPOSTA 4:

Il software di trouble ticketing dovrà essere integrato con il software di gestione del desktop, nonchè con i sistemi di autentica aziendale (AD o LDAP/Samba).

 DOMANDA 5:

si chiede di sapere se il software di gestione trouble ticketing da fornire, che deve essere integrato con il sw di gestione del desktop,  va installato anch'esso su un sistema dell'Azienda oppure occorre fornire anche il sistema servente che lo ospita.
RISPOSTA 5:

Le infrastrutture server necessarie ai software di gestione (Trouble Ticketing, Gestione Desktop, ...) verranno messe a disposizione dalla committente.

 

DOMANDA 6: Rifer. § 4.6.1 AOSPBO e AOSPFE      
 "Al di fuori dell'orario sopra specificato, il servizio di help desk di 1° livello dovrà essere garantito dal servizio centralizzato sopra specificato, fino al  raggiungimento della completa copertura del servizio"   .

Si chiede di sapere se anche queste Aziende forniranno l'infrastruttura telefonica e, nel caso affermativo, le caratteristiche delle rispettive centrali telefoniche, per potere definire la migliore soluzione funzionale.  

RISPOSTA 6:

Le aziende AOSPBO e AOSPFE metteranno a disposizione quanto di loro competenza per connettersi all'infrastruttura telefonica di cui al punto 1 del presente documento.

 DOMANDA 7

Con riferimento alle attività del servizio di manutenzione relative alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che, ferma restando la responsabilità solidale del concorrente, non costituisce subappalto, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 118 del d.lvo n. 163/2006 (ivi compreso il limite del 30%), l’affidamento delle relative attività ad imprese terze legate al concorrente in forza di accordi quadro preesistenti alla gara e utilizzati dalla società aggiudicataria stabilmente, nell’ambito della propria attività di impresa. In tali casi, invero, il venir meno del nesso di derivazione tra contratto di affidamento a terzi e contratto d’appalto impedisce che la fattispecie possa ricondursi all’istituto del subappalto, così come affermato dalla giurisprudenza con riguardo all’ipotesi dell’esecuzione dell’appalto mediante concessionari dell’appaltatore (o soggetti ad esso stabilmente legati da vincoli contrattuali preesistenti), sul presupposto che “… il contratto di subappalto è un contratto non autonomo, esistente e possibile solo se collegato con un contratto di appalto..” (Tar Lazio, sez. III, 11 settembre 2003, n. 7587; Tar Veneto n. 2817/2003). E’ invero pacifico che il subappalto è un contratto d’appalto il quale, tuttavia, si caratterizza per la “derivazione da altro contratto d’appalto” (cfr. Cass. civ., 22.6.2012, n. 10439, 21.10.2009, n. 22344 e 7.3.2008, n. 6208). Nell’ipotesi appena prospettata, invece, il rapporto tra il concorrente e l’affidatario potrebbe tutt’al più ricondursi all’istituto della subfornitura, disciplinato dalla legge n. 192/1998, con il quale s’intende qualsiasi contratto strumentale allo svolgimento dell’attività d’impresa, la quale si differenzia dall’appalto in quanto “mentre l'appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore (che, per perseguire il risultato dell'opera, non deve solo attenersi alle norme tecniche e alle direttive dell'appaltante, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico), la subfornitura è caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente, al punto che il subfornitore è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni” (Trib. Catania, 9.7.2009). L’attività dell’impresa terza è infatti incorporata nel ciclo produttivo del concorrente, a prescindere dal singolo contratto d’appalto

RISPOSTA 7:

Va premesso che l’attuale normativa di riferimento è l’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in base a detta normativa e secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali occorre distinguere tra:

-          contratti di subappalto in senso stretto (intesi come contratti “derivati” con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione, in tutto o in parte, dell’opera da esso assunta) sottoposti sempre all’obbligo autorizzativo;

-          subcontratti assimilati (subforniture, forniture con posa in opera e noli a caldo) categoria assai eterogenea di accordi che sebbene stipulati dall’appaltatore nell’esercizio della sua autonomia imprenditoriale sono assoggettati alla medesima disciplina autorizzatoria del subappalto esclusivamente se ricorrono i presupposti del comma 11 del citato art.118 ( costo della manodopera incidente più del 50%  e importo singolarmente superiore al 2% dell’importo contrattuale affidato o a € 100.000).

Ciò premesso la fattispecie prospettata nel quesito parrebbe configurarsi come subcontratto, il quale pur essendo espressione dell’autonomia imprenditoriale dell’appaltatore sarà soggetto alla disciplina autorizzatoria solo se ricorrono i limiti quantitativi sopraindicati; in caso contrario l’appaltatore ha solo l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del subcontraente, l’importo del contratto,  l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ai sensi del comma 11, ultimo  periodo del citato art. 118.

In ogni caso è bene precisare che, ai fini di una corretta qualificazione del contratto in termini di subappalto o meno, non si può prescindere da una valutazione caso per caso della fattispecie negoziale concreta, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 12 dell’art. 118 (affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e subfornitura a catalogo di prodotti informatici) che per loro specificità non sono configurabili come contratto di subappalto.

DOMANDA 8:

Si chiede di confermare che,  in ottemperanza a quanto disposto all’art. 118 – comma 11,  del D.Lgs 163/2006 - che prevede che  "è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare" laddove il concorrente intenda affidare a Ditta terza la fornitura relativa a parte dei prodotti/servizi di installazione, configurazione ed assistenza tecnica, allorché  la componente economica riferibile alle sole prestazioni di manodopera ( installazione, configurazione ed assistenza tecnica) sia inferiore al 50% dell’intero subcontratto affidato alla Ditta terza, tale circostanza determina che il sub affidamento in questione non è qualificabile quale subappalto ai sensi del predetto Articolo 118, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici.

 RISPOSTA 8:

In merito al quesito posto si precisa che, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

DOMANDA 9:

Con riferimento alla voce 2 dell’offerta economica (specificata a pag. 72 del Disciplinare), si chiede che siano indicati gli elementi informativi dimensionali (n° postazioni di lavoro, …) e di servizio (orario di servizio, …) necessari per la determinazione dei canoni complessivi annuali dei seguenti servizi opzionali (non essendo essi riportati chiaramente nel Capitolato):

2.1 Canone annuo per il servizio opzionale Azienda Ospedaliera di Bologna assistenza aule universitarie

2.3 Canone annuo per il servizio opzionale Azienda USL di Bologna assistenza aule universitarie

 RISPOSTA 9:

RISPOSTA AOU di BO (punto 2.1)
Il principale riferimento e' riportato al paragrafo 6.9 "Tempi di intervento e ripristino":
"4. AUSLBO e AOSPBO: si richiede di prevedere come opzione l'assistenza e manutenzione full risk della postazione docente con risoluzione entro 30 min dalla chiamata o dalla rilevazione del guasto per le postazioni “aule didattiche universitarie”, comprendendo per AOSPBO anche le postazioni presenti nelle sedi esterne (c.a 5); "

"AOSPBO: postazioni docenti presso le aule didattiche universitarie presenti all'interno del campus ospedaliero (c.a. 5) Lunedì-Venerdì esclusi festivi 8.30-17.30 "

e dal paragrafo 5.3 "AOSPBO":
"alcune aule didattiche universitarie, site al di fuori della sede AOSPBO, ma comunque nelle vicinanze, ed utilizzate per le attività della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna:

Aula                     Indirizzo

ISTOLOGIA                Via Belmeloro 6

BIOCHIMICA               Via Irnerio, 48

ANATOMIA UMANA           Via Irnerio, 48

FISIOLOGIA               P.zza P.ta S.Donato, 2

PATOLOGIA GENERALE       Via S. Giacomo, 14

Per tali aule esterne al campus ospedaliero si richiede esclusivamente la valutazione di un servizio opzionale come in seguito specificato."

Pertanto negli orari indicati (Lunedì-Venerdì esclusi festivi 8.30-17.30) si richiede di estendere il servizio, oltre che alle circa 5 postazioni docente presenti presso il campus ospedaliero (gia' comprese nel servizio come postazioni di alta criticità), anche alle 5 postazioni docente esterne al campus, e si richiede per tutte il miglioramento delle SLA con intervento e risoluzione entro 30 minuti.

RISPOSTA AUSL di BO (punto 2.3)
Paragrafo 6.9, pag. 41/79, punto 4: "AUSLBO: postazioni docente presso le aule universitarie (ca. 2) Lunedì-Venerdì esclusi i festivi 8.30-17.30"
Paragrafo 6.9, pag. 42/79, punto 4:" AUSLBO (...): si richiede di prevedere come opzione l'assistenza e manutenzione full risk della postazione docente con risoluzione entro 30 min dalla chiamata o dalla rilevazione del guasto per le postazioni “aule didattiche universitarie” ".


Chiarimenti del 16/05/2014

DOMANDA 1: Paragrafo 6.4 Monitoraggio dei sistemi.

Si chiede di specificare se tutti i client sono dotati di SW antivirus e se sono gestibili centralmente.

Si chiede inoltre di specificare quale soluzione di monitoraggio antivirus è implementata

 RISPOSTA 1:

I client sono dotati di antivirus secondo le normative vigenti. In particolare le soluzioni adottate dalle varie aziende sono:

AUSLBO: Unico sistema centralizzato di gestione dell’antivirus SOPHOS ENTERPRISE ENDPOINT ANTIVIRUS

AOSPBO: Unico sistema centralizzato di gestione dell’antivirus MCAFEE ENDPOINT PROTECTION

AUSLFE e AOSPFE: Unico sistema centralizzato interaziendale di gestione dell’antivirus SOPHOS ENTERPRISE ENDPOINT ANTIVIRUS

AUSLIMO:  Mcafee con aggiornamento automatico gestito da Policy Orchestrator

IOR: Symantec Corporate edition/Symantec End Point sistema unico centralizzato

 

DOMANDA 2: Paragrafo 6.2 Caratteristiche dei sistemi i gestione dei desktop.

Viene richiesto in modo preferenziale l'utilizzo del SW di gestione OCSInventory e viene indicato che le Aziende avranno facoltà di scegliere se adottare la nuova soluzione o continuare ad utilizzare i sistemi già in uso.

 Si chiede di specificare quali sistemi di gestione sono in uso presso le aziende

RISPOSTA 2:

Attualmente in uso presso le aziende sono i seguenti SW di gestione:

AUSLBO: OCSInventory su circa metà delle postazioni

AOSPBO: Landesk

AUSLFE: OCSInventory e Landesk (in dismissione)

AOSPFE: OCSInventory installato su 50% delle postazioni

AUSLIMO: sw realizzato internamente con informazioni di dettaglio + sistema NETINVENTORY fornito da Vem Sistemi assieme al monitoraggio di rete  

IOR: OCSInventory installato su circa 1/3 delle postazioni

 

DOMANDA 3: Paragrafo 6.6 Full risk.

Si chiede di specificare se i toner e le cartucce saranno messi a disposizione dalle aziende e che viene quindi richiesta al fornitore solo la sostituzione degli stessi.

Qualora venga richiesta al fornitore anche la fornitura di toner e cartucce si chiede di fornire:

- un elenco dei codici di prodotto dei consumabili

- le quantità stimate per anno

RISPOSTA 3:

I Toner e le cartucce di stampa sono da considerarsi come consumabili, pertanto non incluse nel presente capitolato di gara (cfr cap. 6.7).  Viene quindi richiesta al fornitore solo la sostituzione degli stessi.

 

DOMANDA 4:Paragrafo  6.2 caratteristiche dei sistemi di gestione.

Si chiede di specificare se è ipotizzabile l'implementazione di un'unica  infrasttruttira di gestione OCSInventory  per tutte le aziende

RISPOSTA 4:

Non vi sono preclusioni ad avere un'unica infrastruttura di gestione OCSInventory per tutte le aziende, purché siano garantite le seguenti funzionalità:

1) Individuazione precisa degli asset appartenenti ad ogni singola azienda

2) Profili distinti e configurati separatamente per tutte le funzioni richieste e fornite, compresi quindi controllo remoto, distribuzione software, aggiornamento patch, integrazione con applicativi, anagrafiche e sistemi di autenticazione aziendali, reportistica, ecc...

 

DOMANDA 5: Produzione del documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS.

Si chiede di confermare che, la mancata registrazione presso il servizio ACVpass e il successivo inserimento nella Busta amministrativa in fase di offerta del PASSOE, non sia ritenuta necessaria e non comporti l'esclusione dalla presente procedura di gara, anche alla luce della legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 del Decreto Legge 30 Dicembre 2013, n. 150 che prevede che "Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014..

 

RISPOSTA 5:

Come indicato nel disciplinare Busta B) punto 18, è richiesta la copia del PassOE, da reperire sul sito dell’AVCP, il mancato invio non comporta l’esclusione del concorrente.

 

DOMANDA 6: Sezione II - Modalita' di partecipazione alla gara; BUSTA B); pag 69 di 79

si prega cortesemente di voler confermare che a scelta dell'offerente, come disposto dal comma 3, art. 75 del D.Lgs 163/2006, la fidejussione a corredo dell'offerta possa essere bancaria, prestata dalla mandataria a nome del costituendo R.T.I., anziche' assicurativa sottoscritta da tutte le associate.

RISPOSTA 6:

La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria e, come indicato nel disciplinare, in caso di RTI costituendo dovrà essere costituita una sola garanzia a corredo dell’offerta, e dovrà essere intestata a tutte le associate, individualmente responsabili degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. La garanzia dovrà, inoltre, essere sottoscritta da tutte le associate.

 

DOMANDA 7: Paragrafo 21. Cessione e subappalto del contratto.

Si richiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.

RISPOSTA 7:

In presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese l’eventuale contratto di subappalto dovrà essere stipulato dalla mandataria poiché il rapporto si costituisce in capo al RTI nella persona del mandatario e non in capo ai singoli componenti: questi non possono disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari.

 

DOMANDA 8: Con riferimento alla partecipazione in RTI, si chiede di specificare il rapporto percentuale che deve intercorrere tra imprese mandanti e impresa mandataria nella ripartizione dei servizi/attività oggetto dell’appalto.

RISPOSTA 8:

Come indicato nel disciplinare la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e dovrà essere rispettato il principio di corrispondenza sostanziale tra quote  di qualificazione e quote di partecipazione al RTI e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.

 

DOMANDA 9: Paragrafo 12.Durata del contratto

Con riferimento alla durata del contratto, si chiede di confermare che il rinnovo di ulteriori 3 anni alle stesse condizioni e modalità è soggetto ad interpello ed accordo del fornitore.

 RISPOSTA 9:

Come indicato nel disciplinare di gara, il servizio potrà essere eventualmente rinnovato di ulteriori 3 anni alle stesse condizioni e modalità, previo interpello della ditta aggiudicataria.

 

DOMANDA 10: Paragrafo 15. Responsabilità

Con riferimento all'art. 15 del disciplinare di gara ed all'obbligo che il personale adibito ad ogni attività prevista dal disciplinare sia coperto da tutela assicurativa si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, la relativa copertura assicurativa possa essere stipulata da ciascun partner del RTI per quanto di propria competenza e, nel caso di subappalto, dai relativi subappaltatori.

RISPOSTA 10:

Si conferma.

 

DOMANDA 11:

Vista la complessità della gara e nell’intento di fornire la migliore risposta possibile, siamo a chiedervi un rinvio dei tempi di presentazione dell’offerta di almeno due settimane.

RISPOSTA 11:

In merito alla richiesta  di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte, si ritiene di non procedere in tal senso.

 

DOMANDA 12:

 In riferimento al punto 4.6 “Composizione del gruppo di supporto di 1° livello” del Disciplinare, si chiede come tra le due seguenti opzioni deve essere interpretata la frase

“(…) presenza di almeno 6 tecnici attivi distribuiti nella fascia lavorativa richiesta (…) ”.

Opzione 1)

Fornire un numero di risorse (necessariamente maggiore di 6) per coprire 11 ore lavorative (7:30 – 18:30) con 6 risorse contemporaneamente attive, per un totale di 66 ore lavorative giornaliere (6 risorse x 11 ore lavorative).

Opzione 2)

Fornire 6 risorse, per un totale di 48 ore lavorative giornaliere (6 risorse x 8 ore lavorative), da distribuire, secondo progetto, nelle 11 ore di erogazione del servizio. 

RISPOSTA 12:

Nel quesito proposto la richiesta è quella indicata nella opzione 2, ovvero Fornire 6 risorse, per un totale di 48 ore lavorative giornaliere (6 risorse x 8 ore lavorative), da distribuire, secondo progetto, nelle 11 ore di erogazione del servizio.

 

DOMANDA 13:

Al punto 6.6 “Full-rsk” del Disciplinare, si dice che “l’intervento di manutenzione full-risk include qualsiasi parte di ricambio la cui fornitura deve essere sempre inclusa nel servizio senza oneri aggiuntivi.

a) Si chiede quindi se il materiale di consumo delle stampanti inteso solo come toner e cartucce ink-jet deve essere fornito dall’aggiudicatario.

b) Si chiede, inoltre, se le parti di ricambio, indicati dal produttore come materiale di consumo (es. testine per stampanti di qualsiasi tipo, nastri, fotoconduttori, fusori ecc …) devono essere forniti dall’aggiudicatario o saranno messe a disposizione dall’Ente.

 RISPOSTA 13:

a) Si precisa che per materiale di consumo delle stampanti  si intendono solo toner e cartucce ink-jet e verranno fornite dalle Aziende e quindi non a carico delle ditte partecipanti.
b) Ogni altra parte di ricambio, anche se indicata dal produttore come materiale di consumo, dovrà essere fornita dall'aggiudicatario      

DOMANDA 14:  Paragrafo 6 Assistenza e manutenzione tecnica e sistemistica

In merito alla totalità della popolazione delle SdL (Stazioni di Lavoro) presenti negli Enti aderenti, si richiedere di esplicitare (per ogni Ente) i seguenti elementi:
-       la tipologia e numerosità di macchine presenti (marca, modello, data prima installazione, ecc.)
-       la presenza e la numerosità di macchine proprietà degli Enti aderenti;
-       la presenza e la numerosità di forniture provenienti da Convenzioni attive (i.e.: Consip, IntercentER, ecc.), con contratti Full-Risk già in essere;
-       la modalità di erogazione del servizio in merito ai suddetti contratti pre.esistenti , sia full-risk che non full-risk (i.e.: con intervento on-site solo da coordinare, con gestione della spedizione e sostituzione del pezzo, ecc

 RISPOSTA 14:

Come indicato nel disciplinare , si precisa che non saranno fornite informazioni dettagliate sulla consistenza in termini di marche e modelli delle apparecchiature, della configurazione in termini di dotazione delle singole attrezzature (RAM, dischi rigidi, accessori, video ecc.), della denominazione e versione dei software installati ecc. in quanto il servizio fornito dovrà essere indipendente da parametri specifici riguardanti la costituzione e la configurazione del parco attrezzature e dalla eventuale variazione nel tempo di tali parametri e della numerosità complessiva delle attrezzature.       

DOMANDA 15: 

Si chiede di chiarire quanto esposto a pag. 38 Rifer. § 6.6 “Full-risk”.
In particolare si chiede di sapere se i toner e le cartucce ink jet sono da intendersi esclusi dalla fornitura.
In caso contrario si chiede di conoscere i dati di consumo medio annuo per toner e cartucce ink jet per ogni AUSL ed Ente Ospedaliero e dell'impegno di spesa media annua previsto per tali consumabili.

 RISPOSTA 15:

Vedi risposta nr. 3.

 

Chiarimenti del 09/05/2014

DOMANDA 1:

- con riferimento all'art. 23 (Obblighi dell'aggiudicatario - clausola sociale) del disciplinare di gara, si chiede di chiarire i presupposti e limiti di tale obbligo, precisando se l'idoneità del personale dipendente nonché la compatibilità dell'assunzione di tale personale con l'organizzazione d'impresa e l'offerta tecnica siano liberamente valutabili dal concorrente e non sindacabili dalla stazione appaltante; quanto poi ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva, si chiede di chiarire se l'obbligo dell'affidatario sussista esclusivamente nel caso in cui la garanzia alla continuità del rapporto di lavoro per il lavoratore (il cui contratto di lavoro sia cessato) adibito al servizio in qualità di dipendente del precedente affidatario, sia recepita dal CCNL applicato dalla nuova società appaltatrice;          

RISPOSTA 1:

Si richiama quanto contenuto nella dichiarazione al punto 12) busta B), al concorrente è richiesta sola la disponibilità. Tale richiesta è in linea con i principi del diritto comunitario e non pone in capo al concorrente un obbligo tassativo di assunzione.

 
DOMANDA 2:

- con riferimento alla dichiarazione che ciascun concorrente dovrà rendere ai sensi della documentazione di gara e che prevede la disponibilità "...qualora le disposizioni anche in tema di Contrattazione Collettiva del Settore di riferimento lo consentano, ad assumere tutto o parte del personale attualmente presente e assegnato al servizio.", si chiede di chiarire se tale dichiarazione si riferisca esclusivamente alle previsioni dell'art. 23 del disciplinare di gara, richiamandone i limiti (ie, compatibilità con la propria organizzazione di impresa, con l'offerta tecnica e quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore), i presupposti (ie, disponibilità ed idoneità del personale) e relativo oggetto (ie, dipendenti del precedente affidatario del servizio).  Ove tale dichiarazione abbia per contro un differente ambito di applicazione, si chiede di precisare se la disponibilità all'assunzione riguardi i soli dipendenti del precedente affidatario e se, in ogni caso, si applichi ai soli casi in cui la garanzia per il lavoratore alla continuità del rapporto di lavoro sia espressamente recepita dal CCNL applicato dalla nuova società appaltatrice;    

RISPOSTA 2:

Si conferma, tale dichiarazione si riferisce esclusivamente alle previsioni dell’art.23.

 

DOMANDA 3:

- con riferimento alla dichiarazione che ciascun concorrente dovrà rendere ai sensi della documentazione di gara e che prevede la disponibilità "...qualora le disposizioni anche in tema di Contrattazione Collettiva del Settore di riferimento lo consentano, ad assumere tutto o parte del personale attualmente presente e assegnato al servizio.", si chiede di chiarire se, nel caso in cui il concorrente sia un'impresa che faccia ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà) ovvero abbia in essere una procedura di licenziamento collettivo (mobilità), tale concorrente possa chiedere l'esonero dalla produzione della dichiarazione stessa ed in ogni caso non sia vincolato all'obbligo di assunzione per tutto il periodo in cui sussista il ricorso ai predetti ammortizzatori sociali ovvero sia in essere la procedura e persistano i vincoli all'assunzione di personale;         

RISPOSTA 3:

Come indicato nei documenti di gara Busta B punto 12) è richiesta al concorrente la sola disponibilità mediante sottoscrizione dell’allegato D. Qualora la ditta non sia disponibile, provvederà  a rendere manifesta la propria volontà con altra modalità. (es. barrando il punto 12 del suddetto allegato).

 

DOMANDA 4:

- con riferimento alla dichiarazione che ciascun concorrente dovrà rendere ai sensi della documentazione di gara e che prevede la disponibilità "...qualora le disposizioni anche in tema di Contrattazione Collettiva del Settore di riferimento lo consentano, ad assumere tutto o parte del personale attualmente presente e assegnato al servizio.", si chiede di  indicare quale sia il numero massimo di dipendenti attualmente presenti ed assegnati al servizio, il rispettivo ruolo ed organizzazione nonché di fornire una succinta descrizione dei termini e condizioni, inclusi economici, dei relativi rapporti di lavoro al fine di poterne valutare il possibile impatto economico sull'offerta da presentare.    

RISPOSTA 4:

Poiché al concorrente è richiesta la sola disponibilità ad assumere tutto o in parte il personale attualmente presente assegnato al servizio,  compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, si ritiene un dato non necessario ai fini della formulazione dell’offerta in quanto in numero necessario dipende dal progetto/organizzazione proposta.

 

DOMANDA 5:

- con riferimento alla dichiarazione che ciascun concorrente dovrà rendere ai sensi della documentazione di gara e che prevede la disponibilità "...qualora le disposizioni anche in tema di Contrattazione Collettiva del Settore di riferimento lo consentano, ad assumere tutto o parte del personale attualmente presente e assegnato al servizio.", si chiede di chiarire se - nell'ambito di un eventuale RTI - tale dichiarazione, che potrebbe rappresentare un notevole problema nella costruzione dell'offerta tecnica ed economica in considerazione delle rispettive organizzazioni aziendali, possa essere presentata da una sola delle aziende raggruppande alla quale le altre aziende facenti parte del costituendo RTI abbiano formalmente delegato tale onere.        

RISPOSTA 5:

Come indicato nell’Allegato D, in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese non  ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere firmata  dai  Legali  Rappresentanti di  tutte  le ditte  raggruppate;  in caso di   RTI  già  costituiti, dovranno essere  firmata  dal  legale  rappresentante   mandatario. 

DOMANDA 6:

Relativamente al requisito di cui al punto 6 lettera a) relativo ai 2 servizi analoghi si chiede di chiarire:

a) Se sia l’importo di euro 496.000,00 relativo ai 2 servizi analoghi relativo a ciascun anno o se sia sufficiente un solo anno del triennio 2011-2014 (ad es. unico contratto);

b) Se il requisito dei 2 servizi analoghi di 496.000 nel triennio aprile 2011-marzo 2014 si debba considerare come anno solare oppure anni distinti a partire da aprile 2011 (es. aprile 2011- marzo 2012,..)

RISPOSTA 6:

a) Nell’ambito del totale fatturato di € 3.7000.000,00, nel triennio indicato devono essere presenti almeno due servizi analoghi (2 contratti distinti) di importo annuo non inferiore a € 496.000,00 ciascuno (es. nr. 2 servizi analoghi per tipologia e dimensione nel 2012, oppure 1 servizio analogo per tipologie e dimensione nel 2012 e 1 nel 2013).

b) Considerato che la legge  consente di poter chiedere dati riferiti alla capacità tecnico-economica solo per i tre anni precedenti l’indizione di una nuova procedura, si chiede di meglio esplicitare il quesito posto. 


Chiarimenti del 06/05/2014

DOMANDA 1:

Si chiede la possibilità di un sopralluogo nelle strutture interessate per meglio comprendere l’entità degli asset oggetto del servizio.

RISPOSTA 1:

Si ritiene che tutte le informazioni necessarie e sufficienti alla formulazione dell'offerta siano incluse nel disciplinare, pertanto non è prevista nè la fornitura di ulteriore documentazione nè l'effettuazione di sopralluoghi.


Chiarimenti del 30/04/2014

DOMANDA 1:

Tra i requisti minimi tecnico professionali ed economici finanziari che il concorrente deve dichiarare, pena esclusione, per poter partecipare alla procedura, si richiede il possesso della Certificazione Microsoft Certified Gold Partner di almeno un tecnico.

Considerato che la Certificazione Microsoft Certified Gold Partner è una certificazione aziendale e non riferibile ad una singola risorsa, si chiede di chiarire se il riferimento "di almeno un tecnico" debba intendersi refuso o di meglio specificare il contenuto della richiesta.

RISPOSTA 1:

Non si tratta di un refuso, ma la ditta in questione deve avere almeno un tecnico certificato Microsoft ovvero almeno un Microsoft Certified Professional in ambito Desktop di livello Associate (Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)) o di livello Base (Microsoft Technology Associate (MTA)). 
Vedi link: http://www.microsoft.com/learning/it-it/windows-certification.aspx 

 

DOMANDA 2:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si propone il seguente quesito:

Si chiede di precisare se l'eventuale soggetto Ausiliario debba rendere le dichiarazioni utilizzando i modelli allegati alla documentazione di Gara.In caso Affermativo si prega di precisare quali tra i modelli resi disponibili debbano essere compilati.Qualora fosse richiesto l'allegato E, si chiede se il paragrafo 6 del suddetto debba essere compilato integralmente o con il solo riferimento al requisito concesso in avvalimento..

RISPOSTA 2:

In caso di avvalimento si applica l’art. 49 del Codice degli Appalti e deve essere presentata tutta la documentazione dallo stesso prevista. Pertanto le dichiarazioni di cui all’art.38 possono essere rese dal soggetto ausiliario utilizzando i modelli già allegati al bando di gara; in questo caso solo il paragrafo 6 dell’Allegato E sarà da compilare per la parte relativa il requisito concesso in avvalimento.

 

DOMANDA 3:

Si chiede di confermare che qualora il Legale Rappresentante renda la dichiarazione di idoneità morale ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) c) m-ter) per sé e per gli altri soggetti indicati dalla normativa utilizzando l'allegato A, sia superflua la compilazione dell'allegato B da parte dei singoli soggetti.

RISPOSTA 3:

Si conferma.