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Whistleblowing

Pubblicato il 27/06/2019
Il whistleblower è l’individuo che denuncia o segnala alle autorità competenti condotte illecite o fraudolente nella pubblica amministrazione e nel settore privato.

L’ordinamento italiano con la legge n. 190/2012 ha introdotto una tutela legale specifica per i lavoratori che segnalano o denunciano condotte illecite e che a seguito di queste azioni subiscono misure discriminatorie o ritorsive da parte del soggetto denunciato. 

Con la legge n. 179/2017 il legislatore ha rafforzato le tutele legali per i lavoratori segnalanti ampliandone l’ambito soggettivo ed oggettivo.

La disciplina sul whistleblowing in Italia: le innovazioni della legge n. 179/2017

Consapevole della grande rilevanza che rivestono le segnalazioni e le denunce per la più ampia strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illegalità, il legislatore è recentemente intervenuto con la legge 30 novembre 2017, n. 179 rafforzando la disciplina del whistleblowing allo scopo precipuo di promuovere comportamenti proattivi favorevoli alla denuncia e alle segnalazioni.

A tal fine la legge n. 179/2017 prevede quattro novità di grande rilievo:

  1. Estensione dell’ambito applicativo della tutela nel settore pubblico anche per i dipendenti di enti privati sottoposti a controllo pubblico (art. 2359 c.c.) e per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica; 
  2. Rafforzamento delle tutele del segnalante prevedendo da un lato canali di comunicazione diretta con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di adozione di misure ritorsive o discriminatorie legate alla segnalazione o alla denuncia e dall’altro lato, misure sanzionatorie per i responsabili dell’inoltro, della gestione e della verifica delle segnalazioni in caso di inerzia. Le eventuali misure ritenute discriminatorie o ritorsive sono da ritenersi nulle anche nei casi di licenziamento discriminatorio o ritorsivo;
  3. Previsione di apposite tutele anche per i lavoratori operanti nel settore privato.
  4. La segnalazione o la denuncia costituiscono giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto. In particolare, nei casi di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio da parte del pubblico ufficiale o della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 326 codice penale); rivelazione di segreto professionale (art. 622 c. p.) eccetto coloro che prestano attività di consulenza professionale o di assistenza con l’ente; rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c. p.); obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro nei confronti dell’organizzazione in cui opera (art. 2105 del codice civile).

L’Azienda USL, in concomitanza con tali aggiornamenti normativi e coerentemente agli indirizzi di ANAC, ha recentemente aggiornato il protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte e relative forme di tutela (per consultazione vedi “Allegati” in basso alla pagina).

Il dipendente pubblico o i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Azienda USL che intendono segnalare pratiche illecite possono utilizzare la nuova piattaforma informatica aziendale (a cui si accede cliccando il link in basso) che consente, tramite compilazione di un modulo online e in totale riservatezza, di segnalare presunte pratiche illecite direttamente e unicamente al RPCT, instaurando un dialogo esclusivo e continuo con esso.
Resta valida, in via residuale, la modalità di consegna diretta e personale della segnalazione al Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza(RPCT), al Superiore gerarchico o al Responsabile della struttura di appartenenza.